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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Sautto presso il cui studio, sito in Afragola (NA) alla Via Ignazio Silone n. 2 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Dario Ciaccio presso il cui studio, sito in Napoli (NA) alla Via Miano n. 143 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 6.02.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 20.02.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti,
1 R.g. n. 4645/2024
nelle dichiarazioni allegate, hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-
51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria in data 19.04.2007 e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 31.01.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 20.02.2025 ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
all'esito di un rinvio interlocutorio per consentire alle parti il deposito in atti dell'estratto del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione, il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Casoria (NA) in data 19.04.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Casoria, anno 2007 serie B parte II atto n° 13;
3. La casa familiare, sita in Afragola (NA) alla Via J. F. Kennedy n. 25, di proprietà del Sig. Pt_1 abitata da lui stesso, resterà in suo esclusivo possesso e proprietà;
[...]
4. I coniugi e dichiarano di essere economicamente autonomi e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di rinunciare per sé stessi ad ogni forma di assegno di mantenimento;
5. Ordinare alla Cancelleria del Tribunale di trattenere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia.
2 R.g. n. 4645/2024
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])
[...] Controparte_1 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 16, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4645 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Paolo Sautto presso il cui studio, sito in Afragola (NA) alla Via Ignazio Silone n. 2 elettivamente domicilia;
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti dall'avv. Dario Ciaccio presso il cui studio, sito in Napoli (NA) alla Via Miano n. 143 elettivamente domicilia;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 6.02.2025 per la trattazione dell'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 20.02.2025, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi riportate, rappresentando altresì che le parti,
1 R.g. n. 4645/2024
nelle dichiarazioni allegate, hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-
51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il suo visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di aver contratto matrimonio in Casoria in data 19.04.2007 e che dalla loro unione non sono nati figli, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni ivi indicate.
Il PM in data 31.01.2025 apponeva il suo visto.
Con le note depositate nel termine concesso i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. all'udienza del 20.02.2025 ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti;
all'esito di un rinvio interlocutorio per consentire alle parti il deposito in atti dell'estratto del certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione, il Giudice relatore con provvedimento del 01.07.2025 riservava la causa al Collegio per la decisione.
*** ***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.,
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni che di seguito si trascrivono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Casoria (NA) in data 19.04.2007, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Casoria, anno 2007 serie B parte II atto n° 13;
3. La casa familiare, sita in Afragola (NA) alla Via J. F. Kennedy n. 25, di proprietà del Sig. Pt_1 abitata da lui stesso, resterà in suo esclusivo possesso e proprietà;
[...]
4. I coniugi e dichiarano di essere economicamente autonomi e Parte_1 Controparte_1 dichiarano di rinunciare per sé stessi ad ogni forma di assegno di mantenimento;
5. Ordinare alla Cancelleria del Tribunale di trattenere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenti di legge”.
Non apparendo le condizioni in contrasto con norme imperative possono essere recepite nella presente pronuncia.
2 R.g. n. 4645/2024
Trattandosi di procedimento su istanza congiunta nulla si dispone per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Dichiara, ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., la separazione personale dei coniugi Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...])
[...] Controparte_1 con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 16, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 2007) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio dell'11.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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