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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
15076 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa Sara Farini in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15076 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
, Parte_1 Parte_2
E , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_3 dall'avv. CAROSI VINCENZO;
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
PIAZZA CAIROLI 2, 00187 ROMA
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_1 lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
(n. 19.09.2019 - Brasil) e Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] (n. 07.01.2017 - Brasil), in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e rappresentati e Persona_1 Persona_2 difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO;
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in PIAZZA CAIROLI 2, 00187 ROMA;
INTERVENUTI
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 19/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di , nato a Persona_3
Chiusi della Verna (AR) il 30.08.1878;
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_1 così contumace.
Con atto depositato il 13.11.2025 sono intervenuti in giudizio Controparte_2
(n. 19.09.2019 - e (n. 07.01.2017 - ,
[...] CP_4 Controparte_3 CP_4
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale Persona_1
e , per sentire accogliere, previa declaratoria di
[...] Persona_2 ammissibilità dell'atto di intervento, le conclusioni ivi trascritte.
1. Sull'ammissibilità dell'atto di intervento
Quanto alla domanda proposta dagli intervenienti, la stessa, allo stato della normativa vigente, non può essere esaminata.
2 Occorre infatti considerare che l'intervento spiegato è di tipo adesivo autonomo, con il quale si fa valere nei confronti di una o più parti del processo un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, (art. 105 c.p.c.).
Trattandosi di domanda autonoma questa deve ritenersi proposta al momento dell'intervento, nella fattispecie formalizzato il 23 ottobre 2025.
Al riguardo occorre considerare che il 28 marzo 2025 è entrato in vigore il D.L. n. 36 del 28/03/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 2025 n. 74, che ha introdotto una incisiva riforma dell'acquisto della cittadinanza per discendenza, ponendo un deciso limite alla possibilità di acquisto da parte di chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, (bipolidia). Questa, prima dell'intervento in questione, prevedeva la trasmissione dello status in base al rapporto di parentela in linea retta senza limiti generazionali e senza dare rilievo giuridico al luogo di nascita (in Italia o all'estero). Per quel che concerne la domanda proposta da parte interveniente, l'art. 1, comma 1, del succitato decreto, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” così recita: “Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3 bis.
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5,
7, del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a bis) lo stato di cittadino dell'interessato
è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non
3 oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.».” Parte interveniente, che possiede la cittadinanza brasiliana, ha invocato una discendenza per linea diretta, peraltro risalente nel tempo, che oggi non è più considerata idonea a fargli ottenere il riconoscimento/certificazione di quella italiana iure sanguinis, non ricorrendo – il dato è pacifico - alcuna delle condizioni contenute alle lettere a), a-bis) b) c) e d) del comma sopra riportato.
2. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
4 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima
5 di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la discendenza – con continuità della linea di trasmissione, senza alcuna interruzione - dal capostipite cittadino Persona_3
italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al
6 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Rilevato che la documentazione prodotta ha imposto un'attività di scrutinio particolarmente attenta e non immediata, soprattutto con riguardo alla regolarità formale degli atti, alla continuità della linea genealogica e alla loro complessiva attendibilità rendendo l'istruttoria documentale complessa e richiedente un apprezzamento articolato da parte del giudicante;
considerato che
il presente giudizio, avente natura dichiarativa, si è svolto in assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale, anche in ragione della contumacia dell'Amministrazione resistente, la quale non ha posto in essere condotte suscettibili di determinare un aggravio dell'attività difensiva della parte ricorrente;
reputato, pertanto, che le peculiari circostanze del caso concreto integrino giusti motivi specifici, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da escludere l'automatica applicazione del principio di soccombenza, dispone la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
7 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Firenze, 20/12/2025
Il Giudice (Dott. Sara Farini)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il giudice del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE., dott.ssa Sara Farini in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15076 del Registro Generale Contenzioso 2024;
TRA
, Parte_1 Parte_2
E , tutti rappresentati e difesi
[...] Parte_3 dall'avv. CAROSI VINCENZO;
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
PIAZZA CAIROLI 2, 00187 ROMA
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex Controparte_1 lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
(n. 19.09.2019 - Brasil) e Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] (n. 07.01.2017 - Brasil), in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale
[...]
e rappresentati e Persona_1 Persona_2 difesi dall'avv. CAROSI VINCENZO;
ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in PIAZZA CAIROLI 2, 00187 ROMA;
INTERVENUTI
avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato il 19/12/2024 i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo gli venisse riconosciuta la Controparte_1 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretti di , nato a Persona_3
Chiusi della Verna (AR) il 30.08.1878;
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato rimanendo CP_1 così contumace.
Con atto depositato il 13.11.2025 sono intervenuti in giudizio Controparte_2
(n. 19.09.2019 - e (n. 07.01.2017 - ,
[...] CP_4 Controparte_3 CP_4
in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale Persona_1
e , per sentire accogliere, previa declaratoria di
[...] Persona_2 ammissibilità dell'atto di intervento, le conclusioni ivi trascritte.
1. Sull'ammissibilità dell'atto di intervento
Quanto alla domanda proposta dagli intervenienti, la stessa, allo stato della normativa vigente, non può essere esaminata.
2 Occorre infatti considerare che l'intervento spiegato è di tipo adesivo autonomo, con il quale si fa valere nei confronti di una o più parti del processo un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo, (art. 105 c.p.c.).
Trattandosi di domanda autonoma questa deve ritenersi proposta al momento dell'intervento, nella fattispecie formalizzato il 23 ottobre 2025.
Al riguardo occorre considerare che il 28 marzo 2025 è entrato in vigore il D.L. n. 36 del 28/03/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 2025 n. 74, che ha introdotto una incisiva riforma dell'acquisto della cittadinanza per discendenza, ponendo un deciso limite alla possibilità di acquisto da parte di chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, (bipolidia). Questa, prima dell'intervento in questione, prevedeva la trasmissione dello status in base al rapporto di parentela in linea retta senza limiti generazionali e senza dare rilievo giuridico al luogo di nascita (in Italia o all'estero). Per quel che concerne la domanda proposta da parte interveniente, l'art. 1, comma 1, del succitato decreto, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” così recita: “Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: «Art. 3 bis.
1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5,
7, del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a bis) lo stato di cittadino dell'interessato
è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non
3 oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.».” Parte interveniente, che possiede la cittadinanza brasiliana, ha invocato una discendenza per linea diretta, peraltro risalente nel tempo, che oggi non è più considerata idonea a fargli ottenere il riconoscimento/certificazione di quella italiana iure sanguinis, non ricorrendo – il dato è pacifico - alcuna delle condizioni contenute alle lettere a), a-bis) b) c) e d) del comma sopra riportato.
2. Sull'interesse ad agire.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG,
è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . E' “ frutto di Controparte_1
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18710/2016).
4 Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto nei termini di durata massima del procedimento (previsto in 730 gg dall'art. 3 del DPR 362 del 1994 che il D.P.C. 33/2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza).
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire attesa l'ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i consolati d'Italia in Sud America e quindi si trovano in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e comunque entro una tempistica ragionevole.
2. Nel merito.
Ciò premesso, al fine di delibare la domanda principale dei ricorrenti occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
Va affermato che - in forza degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del
1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina - la trasmissione della cittadinanza può avvenire indifferentemente tanto in linea materna quanto in linea paterna.
Ed inoltre – in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912,
n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero- non assume alcun rilievo il vincolo di coniugio medio tempore intercorso.
Infine va comunque specificato che “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima
5 di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del
2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Ciò premesso dalla documentazione allegata risulta la discendenza – con continuità della linea di trasmissione, senza alcuna interruzione - dal capostipite cittadino Persona_3
italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza
n. 25317 del 24/08/2022)
In ogni caso è da precisare che “ l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al
6 fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3. Sulle spese di lite.
Rilevato che la documentazione prodotta ha imposto un'attività di scrutinio particolarmente attenta e non immediata, soprattutto con riguardo alla regolarità formale degli atti, alla continuità della linea genealogica e alla loro complessiva attendibilità rendendo l'istruttoria documentale complessa e richiedente un apprezzamento articolato da parte del giudicante;
considerato che
il presente giudizio, avente natura dichiarativa, si è svolto in assenza di un effettivo contraddittorio sostanziale, anche in ragione della contumacia dell'Amministrazione resistente, la quale non ha posto in essere condotte suscettibili di determinare un aggravio dell'attività difensiva della parte ricorrente;
reputato, pertanto, che le peculiari circostanze del caso concreto integrino giusti motivi specifici, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tali da escludere l'automatica applicazione del principio di soccombenza, dispone la non ripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
7 • accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti come in epigrafe indicati sono cittadini italiani;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Firenze, 20/12/2025
Il Giudice (Dott. Sara Farini)
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