Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N 2108/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, ex art 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°2108/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Vincenzo Parte_1
Oberdan Casilli
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. M.Raho e Francesca R. Belli
CONVENUTO
avente ad oggetto: Opposizione avviso addebito
35920230003666785000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d' inefficacia dell' avviso di addebito in oggetto;
parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere in considerazione dell' annullamento dell' avviso di addebito opposto.
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
Su concorde richiesta delle parti poiché costituisce fatto pacifico l'avvenuto sgravio dell' avviso di addebito impugnato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L' avvenuto sgravio dell' avviso di addebito opposto di cui ha dato atto la difesa dell' e che emerge del resto dalla CP_1 documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Le spese di lite vanno in parte compensate, stante il contegno processuale dell' che ha comunque consentito la CP_1 sollecita definizione del giudizio, mentre per la restante parte vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa erroneamente emesso l' avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento avverso l' accertamento presupposto dando causa al giudizio) in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18.2.2024 da contro contro Parte_1 CP_1
,così provvede: CP_1
a)- Dichiara cessata la materia del contendere e per l' effetto inefficace l' avviso di addebito opposto.
b)- Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento della residua parte, liquidata in complessivi EURO
1.000,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 19.3.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)