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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/12/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1517 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Divorzio -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel Dott. Michele MOGGI Giudice Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N.1517 per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
d'Arras n.10 Loc. Taverne d'Arbia, (C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa, per delega su foglio separato allegato ricorso dall'Avv. Cecilia Bartalini (C.F.
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Siena, via C.F._2 della Sapienza 62 RICORRENTE e
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
UO RD (SI), Via San Piero n. 29h, C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliato in Siena, Banchi di Sopra n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Peri C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._4 come per mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 13.8.2025 ) OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 20.11.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 28.7.2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Siena per sentir pronunciare la il divorzio da , dando Controparte_1 atto che nella causa di separazione le parti avevano depositato conclusioni congiunte omologate dal Tribunale con la sentenza n. 318/2023 pubblicata il 12.4.2023 .
Esponeva le proprie ragioni in ordine alla domanda di divorzio e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso . Si costituiva che contestava la narrazione della ricorrente ,forniva la propria versione sugli accadimenti successivi alla separazione e formulava le conclusioni di cui alla comparsa .
Alla prima udienza fissata davanti al Giudice istruttore le parti rassegnavano conclusioni congiunte dando atto di aver raggiunto un accordo . Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio. Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti alla stregua delle emergenze degli atti di causa e trascorsi i termini di legge senza che sia ripresa la convivenza , considerato che dal comportamento processuale delle parti è risultata evidenziata l'impossibilità di ricostituire l'affectio maritalis e che le conclusioni concordate ( come riportate in dispositivo) non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e all'interesse dei figli Il P.m. ha reso parere favorevole in data 13.8.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide: 1) Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...] ed ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Controparte_1 presente sentenza) celebrato in Siena il 28.6.2014, registrato nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie B, Atto n. 7, Anno 2014
alle seguenti condizioni: 1) l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con tenuta paritetica, ma con collocazione preferenziale e residenza abituale dei due figli in maniera diversificata, al precipuo scopo di garantire ai minori maggiori tutele e concreti benefici: quindi con collocazione preferenziale e residenza abituale di presso la madre in Siena - Loc. Taverne d'Arbia- Via Conte d'Arras n. 10, e Per_1 collocazione preferenziale e residenza abituale di presso il padre, in Per_2
UO RD (SI), Via San Piero 29H, già a far data dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni;
2) secondo le seguenti modalità di tenuta in misura paritetica (14 gg oltre i 2 viaggi in più a Firenze per il su 4 settimane) e secondo il principio CP_1 dell'alternanza, il padre potrà:
-in una prima settimana, tenere con sé entrambi i figli due giorni alla settimana, individuati nel giorno di lunedi ed il martedi, ed il fine settimana dal venerdi al lunedi mattina, con relativi pernottamenti, prelevandoli da scuola e accompagnandoli la mattina successiva;
Pagina 2 - nella settimana successiva, terrà con sé entrambi i figli due giorni alla settimana, individuati nel giorno di mercoledi e giovedi;
con relativi pernottamenti, prelevandoli da scuola e accompagnandoli la mattina successiva;
- nei quattro pomeriggi del venerdì nei quali il accompagnerà a CP_1 Per_2
Firenze per la terapia Aba, la Sig.ra si farà carico di tenere fino al Parte_1 Per_1 rientro a Siena del;
CP_1
- nei due pomeriggi del mercoledì in cui i ragazzi stanno con il , la sig.ra CP_1 si è fatta carico di condurre a Firenze per seguire la terapia Aba. Parte_1 Per_2
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con i figli per 15 giorni anche non consecutivi, comunicando e concordando con l'altro genitore il periodo entro la metà del mese di aprile, e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie. La tenuta dei figli nel restante periodo delle vacanze, (all'incirca due mesi) verrà suddivisa in ugual misura fra i genitori, secondo le modalità che riterranno più opportune nell'interesse dei figli.
- Durante le Festività Natalizie, un genitore starà con i figli minori dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 22 o 23 dicembre) fino alla mattina del 30 dicembre e l'altro genitore starà con gli stessi dal 30 dicembre fino alla mattina del 6 gennaio;
i genitori alterneranno tali periodi ogni anno.
- Per le Festività Pasquali: un genitore starà con i figli minori dall'inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua compreso e l'altro genitore starà con gli stessi dal giorno di 'Pasquetta' al rientro a scuola compreso;
i genitori alterneranno tali periodi ogni anno e comunque potranno di comune accordo, decidere di trascorre ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
- Per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali), le parti concordano fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni, in cui terranno i figli, in base alle contingenti esigenze proprie, nonché di questi ultimi.
- Nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorre con i figli un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi.
- I coniugi si impegnano a garantire colloqui telefonici e/o videochiamate quotidiane con l'altro genitore, in orari compatibili con gli impegni scolastici e le esigenze dei bambini preferibilmente due volte al giorno, mattina (quando non frequentano la scuola) e sera.
- Per quanto riguardano i compleanni dei due minori, a prescindere dal loro collocamento secondo il calendario ordinario, sarà consentito all'altro genitore, la possibilità di trascorrere mezza giornata insieme al minore, e ciò anche per effettuare la consegna personale del regalo allo stesso;
resta inteso che i genitori, ove possibile, organizzeranno nella data da loro ritenuta più opportuna, una festa di compleanno alla quale entrambi saranno presenti, sostenendone le spese in egual misura, previo accordo sulle stesse.
- Rimane comunque ferma la facoltà dei coniugi di concordare, di volta in volta, diverse modalità di frequentazione dei figli in relazione alle necessità dei minori che dovessero emergere ovvero in relazione alle rispettive esigenze lavorative dei genitori. 3) Quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli, stante i tempi paritetici e valutati i redditi di entrambi, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
Pagina 3 la somma di euro 200,00 (duecentoeuro) mensili complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. 4) Qualora il Sig. venga assegnato ad una missione, e la terrà CP_1 Parte_1 entrambi i figli, il corrisponderà alla Sig.ra un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento per i figli nella misura di € 600,00 mensili, autorizzando la sig.ra a prelevare l'assegno di accompagnamento nella misura di € 500,00, in Parte_1 concomitanza del periodo che verrà trascorso in missione o comunque nel periodo preparatorio di addestramento della missione, che comporti una assenza da parte del padre nella tenuta dei figli pari o superiore a 14 giorni al mese. Inoltre, nell'ipotesi in cui il padre sia assegnato ad una missione, e la Sig.ra si Parte_1 trovi in difficoltà nella gestione dei figli, la stessa potrà fruire anche del congedo parentale straordinario ed il Sig. acconsente e autorizza sin da ora la CP_1
Sig.ra a fruire di tale congedo. Parte_1
5) Le spese di natura straordinaria relative ai figli, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste. Ad eccezione di quelle mediche per che saranno Per_2 sostenute al 100% dal sig. , nella parte non coperta dai vari contributi CP_1 statali, regionali e quant'altro.
6) Per quanto riguarda l'assegno unico universale, la Sig.ra percepirà Parte_1 interamente quello spettante per la figlia , mentre il Sig. percepirà Per_1 CP_1 interamente quello spettante per il figlio . Le parti effettueranno poi un Per_2 conguaglio delle somme rispettivamente percepite ogni 6 mesi, in modo tale che le somme ripartite per ciascun genitore siano tra loro corrispondenti.
7) La pensione di invalidità e/o di accompagnamento e tutte le indennità conseguenti alla grave disabilità di , compresi i rimborsi ABA, verranno Per_2 versati sul conto corrente intestato a , accesso presso Banca Mediolanum n. Per_2
M00101928833, attualmente con delega alla madre, per consentirle di effettuare tutti i pagamenti per le terapie di , con accesso comunque al padre per la Per_2 visualizzazione del conto corrente e le relative eventuali movimentazioni, con modalità da concordare. Resta inteso che ogni eventuale ed ulteriore spesa diversa dalle terapie di , dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori. Per_2
8) Non avendo mai utilizzato, fin ad ora, l'assegno di accompagnamento percepito per , somma che è rimasta accantonata sul conto corrente a lui intestato, ed Per_2 in virtù del momento di difficoltà economica in cui si trovano entrambe le parti, descritta nei rispettivi scritti difensivi, i Signori e decidono di Parte_1 CP_1 attribuirsi la somma di euro 5.000,00 ciascuno (cinquemilaeuro), entro 5 giorni dal deposito della sentenza, mediante prelievo dal conto corrente intestato a;
Per_2 inoltre, sempre a far data dal mese di dicembre 2025, una parte dell'assegno di accompagnamento mensile, nella misura fissa di € 500,00 verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
9) Il Sig. verserà sul conto corrente accesso presso Banca Mediolanum n. CP_1
M00101928833 i rimborsi a lui corrisposti dal e/o da assicurazioni, per le CP_2 spese mediche e terapie sostenute per i figli, salvo che non siano state da lui direttamente anticipate. 10) I genitori, qualora si verificasse la necessità di riprendere un percorso
Pagina 4 psicologico alla figlia , per qualsiasi difficoltà anche derivanti dalla Per_1 separazione dei genitori, individuando di comune accordo il professionista idoneo, concordano fin d'ora che le relative spese saranno sostenute con le somme accantonate sul conto di cui sopra. 11) I permessi della L. 104 previsti per l'assistenza a saranno usufruiti al Per_2
50% fra i genitori.
12) I coniugi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, stante l'autosufficienza economica di entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti, dichiarando altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
13) - I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato al momento della separazione la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze, tasse, imposte, rate di mutuo e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni di cui ai nn. 3-4-5-6-8-9 alle presenti conclusioni.
14) Le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza che riporti il contenuto degli accordi tra di essi intercorsi, nonché al deposito delle ulteriori memorie precedenti all'udienza di comparizione e delle memorie conclusionali, nonché a presenziare all'udienza di comparizione.
15) Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente anche per i figli minori e per gli eventuali successivi rinnovi.
16) Con compensazione integrale tra le parti delle spese della causa. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, contratto tra Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025 La Presidente est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
Pagina 5
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Divorzio -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott.ssa Marianna SERRAO Presidente rel Dott. Michele MOGGI Giudice Dott.ssa Marta DELL'UNTO Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N.1517 per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
nata a [...] il [...], residente a [...]
d'Arras n.10 Loc. Taverne d'Arbia, (C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa, per delega su foglio separato allegato ricorso dall'Avv. Cecilia Bartalini (C.F.
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Siena, via C.F._2 della Sapienza 62 RICORRENTE e
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
UO RD (SI), Via San Piero n. 29h, C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliato in Siena, Banchi di Sopra n. 48, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Peri C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._4 come per mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede ( parere in data 13.8.2025 ) OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate all'udienza del 20.11.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 28.7.2025 adiva il Tribunale di Parte_1
Siena per sentir pronunciare la il divorzio da , dando Controparte_1 atto che nella causa di separazione le parti avevano depositato conclusioni congiunte omologate dal Tribunale con la sentenza n. 318/2023 pubblicata il 12.4.2023 .
Esponeva le proprie ragioni in ordine alla domanda di divorzio e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso . Si costituiva che contestava la narrazione della ricorrente ,forniva la propria versione sugli accadimenti successivi alla separazione e formulava le conclusioni di cui alla comparsa .
Alla prima udienza fissata davanti al Giudice istruttore le parti rassegnavano conclusioni congiunte dando atto di aver raggiunto un accordo . Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio. Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti alla stregua delle emergenze degli atti di causa e trascorsi i termini di legge senza che sia ripresa la convivenza , considerato che dal comportamento processuale delle parti è risultata evidenziata l'impossibilità di ricostituire l'affectio maritalis e che le conclusioni concordate ( come riportate in dispositivo) non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e all'interesse dei figli Il P.m. ha reso parere favorevole in data 13.8.2025
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio così decide: 1) Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...] ed ( generalizzati nell'intestazione della Parte_1 Controparte_1 presente sentenza) celebrato in Siena il 28.6.2014, registrato nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune, parte II, serie B, Atto n. 7, Anno 2014
alle seguenti condizioni: 1) l'affidamento dei figli minori e sarà condiviso ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con tenuta paritetica, ma con collocazione preferenziale e residenza abituale dei due figli in maniera diversificata, al precipuo scopo di garantire ai minori maggiori tutele e concreti benefici: quindi con collocazione preferenziale e residenza abituale di presso la madre in Siena - Loc. Taverne d'Arbia- Via Conte d'Arras n. 10, e Per_1 collocazione preferenziale e residenza abituale di presso il padre, in Per_2
UO RD (SI), Via San Piero 29H, già a far data dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni;
2) secondo le seguenti modalità di tenuta in misura paritetica (14 gg oltre i 2 viaggi in più a Firenze per il su 4 settimane) e secondo il principio CP_1 dell'alternanza, il padre potrà:
-in una prima settimana, tenere con sé entrambi i figli due giorni alla settimana, individuati nel giorno di lunedi ed il martedi, ed il fine settimana dal venerdi al lunedi mattina, con relativi pernottamenti, prelevandoli da scuola e accompagnandoli la mattina successiva;
Pagina 2 - nella settimana successiva, terrà con sé entrambi i figli due giorni alla settimana, individuati nel giorno di mercoledi e giovedi;
con relativi pernottamenti, prelevandoli da scuola e accompagnandoli la mattina successiva;
- nei quattro pomeriggi del venerdì nei quali il accompagnerà a CP_1 Per_2
Firenze per la terapia Aba, la Sig.ra si farà carico di tenere fino al Parte_1 Per_1 rientro a Siena del;
CP_1
- nei due pomeriggi del mercoledì in cui i ragazzi stanno con il , la sig.ra CP_1 si è fatta carico di condurre a Firenze per seguire la terapia Aba. Parte_1 Per_2
- Durante le vacanze estive, ciascun genitore starà con i figli per 15 giorni anche non consecutivi, comunicando e concordando con l'altro genitore il periodo entro la metà del mese di aprile, e comunque comunicando all'altro genitore tutti gli eventuali spostamenti per ferie. La tenuta dei figli nel restante periodo delle vacanze, (all'incirca due mesi) verrà suddivisa in ugual misura fra i genitori, secondo le modalità che riterranno più opportune nell'interesse dei figli.
- Durante le Festività Natalizie, un genitore starà con i figli minori dall'inizio delle vacanze scolastiche (in genere, 22 o 23 dicembre) fino alla mattina del 30 dicembre e l'altro genitore starà con gli stessi dal 30 dicembre fino alla mattina del 6 gennaio;
i genitori alterneranno tali periodi ogni anno.
- Per le Festività Pasquali: un genitore starà con i figli minori dall'inizio delle vacanze scolastiche al giorno di Pasqua compreso e l'altro genitore starà con gli stessi dal giorno di 'Pasquetta' al rientro a scuola compreso;
i genitori alterneranno tali periodi ogni anno e comunque potranno di comune accordo, decidere di trascorre ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
- Per entrambi i periodi di dette festività (natalizie e pasquali), le parti concordano fin d'ora la possibilità di effettuare scambi reciproci di giorni o frazioni di giorni, in cui terranno i figli, in base alle contingenti esigenze proprie, nonché di questi ultimi.
- Nell'eventualità in cui ciascun genitore volesse trascorre con i figli un periodo di ferie infrannuale di 3 o più giorni, dovrà concordarlo con l'altro genitore, con un congruo preavviso e compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali degli stessi.
- I coniugi si impegnano a garantire colloqui telefonici e/o videochiamate quotidiane con l'altro genitore, in orari compatibili con gli impegni scolastici e le esigenze dei bambini preferibilmente due volte al giorno, mattina (quando non frequentano la scuola) e sera.
- Per quanto riguardano i compleanni dei due minori, a prescindere dal loro collocamento secondo il calendario ordinario, sarà consentito all'altro genitore, la possibilità di trascorrere mezza giornata insieme al minore, e ciò anche per effettuare la consegna personale del regalo allo stesso;
resta inteso che i genitori, ove possibile, organizzeranno nella data da loro ritenuta più opportuna, una festa di compleanno alla quale entrambi saranno presenti, sostenendone le spese in egual misura, previo accordo sulle stesse.
- Rimane comunque ferma la facoltà dei coniugi di concordare, di volta in volta, diverse modalità di frequentazione dei figli in relazione alle necessità dei minori che dovessero emergere ovvero in relazione alle rispettive esigenze lavorative dei genitori. 3) Quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli, stante i tempi paritetici e valutati i redditi di entrambi, il Sig. corrisponderà alla Sig.ra CP_1 Parte_1
Pagina 3 la somma di euro 200,00 (duecentoeuro) mensili complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, da corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. 4) Qualora il Sig. venga assegnato ad una missione, e la terrà CP_1 Parte_1 entrambi i figli, il corrisponderà alla Sig.ra un contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento per i figli nella misura di € 600,00 mensili, autorizzando la sig.ra a prelevare l'assegno di accompagnamento nella misura di € 500,00, in Parte_1 concomitanza del periodo che verrà trascorso in missione o comunque nel periodo preparatorio di addestramento della missione, che comporti una assenza da parte del padre nella tenuta dei figli pari o superiore a 14 giorni al mese. Inoltre, nell'ipotesi in cui il padre sia assegnato ad una missione, e la Sig.ra si Parte_1 trovi in difficoltà nella gestione dei figli, la stessa potrà fruire anche del congedo parentale straordinario ed il Sig. acconsente e autorizza sin da ora la CP_1
Sig.ra a fruire di tale congedo. Parte_1
5) Le spese di natura straordinaria relative ai figli, ovverosia quelle che trascendono le loro prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, come da protocollo adottato dall'ecc.mo Tribunale con le modalità di comunicazione ivi previste. Ad eccezione di quelle mediche per che saranno Per_2 sostenute al 100% dal sig. , nella parte non coperta dai vari contributi CP_1 statali, regionali e quant'altro.
6) Per quanto riguarda l'assegno unico universale, la Sig.ra percepirà Parte_1 interamente quello spettante per la figlia , mentre il Sig. percepirà Per_1 CP_1 interamente quello spettante per il figlio . Le parti effettueranno poi un Per_2 conguaglio delle somme rispettivamente percepite ogni 6 mesi, in modo tale che le somme ripartite per ciascun genitore siano tra loro corrispondenti.
7) La pensione di invalidità e/o di accompagnamento e tutte le indennità conseguenti alla grave disabilità di , compresi i rimborsi ABA, verranno Per_2 versati sul conto corrente intestato a , accesso presso Banca Mediolanum n. Per_2
M00101928833, attualmente con delega alla madre, per consentirle di effettuare tutti i pagamenti per le terapie di , con accesso comunque al padre per la Per_2 visualizzazione del conto corrente e le relative eventuali movimentazioni, con modalità da concordare. Resta inteso che ogni eventuale ed ulteriore spesa diversa dalle terapie di , dovrà essere previamente concordata da entrambi i genitori. Per_2
8) Non avendo mai utilizzato, fin ad ora, l'assegno di accompagnamento percepito per , somma che è rimasta accantonata sul conto corrente a lui intestato, ed Per_2 in virtù del momento di difficoltà economica in cui si trovano entrambe le parti, descritta nei rispettivi scritti difensivi, i Signori e decidono di Parte_1 CP_1 attribuirsi la somma di euro 5.000,00 ciascuno (cinquemilaeuro), entro 5 giorni dal deposito della sentenza, mediante prelievo dal conto corrente intestato a;
Per_2 inoltre, sempre a far data dal mese di dicembre 2025, una parte dell'assegno di accompagnamento mensile, nella misura fissa di € 500,00 verrà suddiviso al 50% tra i genitori.
9) Il Sig. verserà sul conto corrente accesso presso Banca Mediolanum n. CP_1
M00101928833 i rimborsi a lui corrisposti dal e/o da assicurazioni, per le CP_2 spese mediche e terapie sostenute per i figli, salvo che non siano state da lui direttamente anticipate. 10) I genitori, qualora si verificasse la necessità di riprendere un percorso
Pagina 4 psicologico alla figlia , per qualsiasi difficoltà anche derivanti dalla Per_1 separazione dei genitori, individuando di comune accordo il professionista idoneo, concordano fin d'ora che le relative spese saranno sostenute con le somme accantonate sul conto di cui sopra. 11) I permessi della L. 104 previsti per l'assistenza a saranno usufruiti al Per_2
50% fra i genitori.
12) I coniugi, fermi gli accordi di cui ai punti precedenti, stante l'autosufficienza economica di entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento e/o di assegno divorzile e/o di alimenti, dichiarando altresì di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a tal titolo.
13) - I coniugi, dichiarando altresì di aver già concordato al momento della separazione la relativa divisione del complessivo patrimonio comune e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro a pretendere a nessun titolo o ragione, così come agli altri rapporti di dare-avere e rinunziano, altresì, espressamente a qualsivoglia pretesa reciproca di natura economica, dandosi atto reciprocamente, con la sottoscrizione del presente ricorso, di aver concordemente risolto ogni questione inerente alla divisione dei risparmi e dei beni mobili, regali di matrimonio, effetti personali, bollette relative alle utenze, tasse, imposte, rate di mutuo e quant'altro, ad eccezione delle pattuizioni di cui ai nn. 3-4-5-6-8-9 alle presenti conclusioni.
14) Le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza che riporti il contenuto degli accordi tra di essi intercorsi, nonché al deposito delle ulteriori memorie precedenti all'udienza di comparizione e delle memorie conclusionali, nonché a presenziare all'udienza di comparizione.
15) Le parti, qualora fosse necessario, si prestano reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e/o di documentazione equipollente anche per i figli minori e per gli eventuali successivi rinnovi.
16) Con compensazione integrale tra le parti delle spese della causa. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, contratto tra Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 1.12.2025 La Presidente est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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