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Sentenza 3 gennaio 2026
Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 03/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 03/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P00940 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1248/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai loro rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17/05/2024 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed in data
12/06/2024 depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.1421/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 , come in atti epigrafato, impugnava l'avviso di accertamento dei redditi n. n. TVP01PF00940/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Taranto ai sensi dell'art.39 DPR 600/1973 in rettifica dei redditi imponibili dichiarati per l'anno d'imposta 2018 ai fini IRPEF, Addizionale Regionale Comunale all'IRPEF.
Con detto avviso, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto rettificava il reddito dichiarato dal contribuente elevandolo da €. 116.175.00 a € 126.380,00 recuperando a tassazione costi non riconosciuti per € 10.205,00.
L'Ufficio, sulla base della documentazione esibita a seguito di invito a comparire n.
TVPI1PF00304/2023, nonché di istruttoria della dichiarazione dei redditi modello Unico anno d'imposta
2018, dell'atto di adesione TVPA1PF00064/2024 la cui sottoscrizione per accettazione resa dal rappresentante del ricorrente in data 06/03/2024 non andava a buon fine per comunicazione di indisponibilità del ricorrente medesimo in data 20/03/2024, recuperava a tassazione, sulla base del rilievo analiticamente descritto : quota spese di segreteria per €.10.205,00 ascrivibili alla quota di gestione spettante al ricorrente quale socio dell'Associazione_2 non riconosciuta in quanto costo non tracciato;
Parte ricorrente, nelle motivazioni del ricorso e delle successive memorie illustrative depositate in data
05/07/2025 impugnava l'avviso d'accertamento in oggetto sulla base della seguente censura:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso;
depositava , a sostegno delle proprie tesi, documentazione contabile.
In data 11/07/2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto che ribadiva la legittimità dell'operato dell'Ufficio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'udienza di trattazione del merito la Corte in composizione monocratica , instaurato il contraddittorio , pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.39 DPR 600/73 comma 1 lettera d così disciplina: "per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:omissis d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. Omissis."
Nel caso in specie, la rettifica operata dall'Ufficio ha riguardato un recupero a tassazione di costi non aventi il carattere della veridicità in quanto privi di certezza;
ipotesi disciplinata dal suddetto articolo.
L'operato dell'Ufficio è legittimo.
Nel merito la Corte osserva quanto segue.
Il principio della inerenza, sancito a livello civilistico prima che a livello fiscale, riconosce la natura di costo ai soli beni o servizi che generano ricavi. Esso individua l'oggettivo legame che intercorre tra attività economica e suo divenire generato dai componenti positivi di ricavo e negativi di costo.
Il principio dell'inerenza va , dunque, applicato all'attività economica, nel caso professionale, nel suo complesso. Tuttavia, affinché un costo sia deducibile dal punto di vista fiscale occorre che esso attenga non solo al requisito dell'inerenza ma anche al requisito delle certezza e delle determinabilità oggettiva.
Qualora, a seguito di verifica, venga contestata la deducibilità di un costo, la prova dell'inerenza dei componenti negativi di reddito deve essere fornita dal contribuente ( Cass. 30.12.2010 n. 26480, 4.4.2012
n. 5374, 15.4.2013 n. 9036, 27.3.2013 n. 7701).
Sulla base di detti principi, la Corte esamina il recupero a tassazione relativo al costo quota spese di segreteria operato dall'Ufficio in quanto costo non inerente ai sensi dell'art.109 TUIR poiché mancante del requisito della certezza trattandosi di costo documentato da ricevute pagate per contanti e quini prive del requisito della tracciabilità di pagamento.
Dall'esame dei documenti si evince che il costo in oggetto è relativo alla quota costi di competenza del ricorrente relativa alla gestione della società ed è rappresentato da n. 12 ricevute solamente firmate né la prova addotta del ricorrente, ossia le somme riportate sugli estratti conto bancari, offre la certezza dei pagamenti in quanto somme non riconducibili al costo in oggetto sia per valore degli importi sia per la natura delle operazioni non evincibile.
Pertanto, pur essendo evidente l'inerenza di detto costo alla formazione del reddito, tuttavia detto costo è manchevole del requisito oggettivo della determinabilità in quanto privo di tracciabilità e pertanto indeducibile.
Sotto altro aspetto, l'accordo di adesione sottoscritta da entrambe le parti, non perfezionata per mancato versamento del quantum entro i termini di legge è ulteriore indice di condivisione della posizione accertatrice dell'Ufficio.
Per quanto detto, il ricorso proposto non merita accoglimento. Il comportamento delle parti e l'iter giudiziario giustificano la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 03/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1421/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P00940 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1248/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano ai loro rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 17/05/2024 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto ed in data
12/06/2024 depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.1421/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 , come in atti epigrafato, impugnava l'avviso di accertamento dei redditi n. n. TVP01PF00940/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Taranto ai sensi dell'art.39 DPR 600/1973 in rettifica dei redditi imponibili dichiarati per l'anno d'imposta 2018 ai fini IRPEF, Addizionale Regionale Comunale all'IRPEF.
Con detto avviso, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto rettificava il reddito dichiarato dal contribuente elevandolo da €. 116.175.00 a € 126.380,00 recuperando a tassazione costi non riconosciuti per € 10.205,00.
L'Ufficio, sulla base della documentazione esibita a seguito di invito a comparire n.
TVPI1PF00304/2023, nonché di istruttoria della dichiarazione dei redditi modello Unico anno d'imposta
2018, dell'atto di adesione TVPA1PF00064/2024 la cui sottoscrizione per accettazione resa dal rappresentante del ricorrente in data 06/03/2024 non andava a buon fine per comunicazione di indisponibilità del ricorrente medesimo in data 20/03/2024, recuperava a tassazione, sulla base del rilievo analiticamente descritto : quota spese di segreteria per €.10.205,00 ascrivibili alla quota di gestione spettante al ricorrente quale socio dell'Associazione_2 non riconosciuta in quanto costo non tracciato;
Parte ricorrente, nelle motivazioni del ricorso e delle successive memorie illustrative depositate in data
05/07/2025 impugnava l'avviso d'accertamento in oggetto sulla base della seguente censura:
1) Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Parte ricorrente, chiedeva l'accoglimento del ricorso;
depositava , a sostegno delle proprie tesi, documentazione contabile.
In data 11/07/2024, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto che ribadiva la legittimità dell'operato dell'Ufficio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'udienza di trattazione del merito la Corte in composizione monocratica , instaurato il contraddittorio , pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art.39 DPR 600/73 comma 1 lettera d così disciplina: "per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:omissis d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. Omissis."
Nel caso in specie, la rettifica operata dall'Ufficio ha riguardato un recupero a tassazione di costi non aventi il carattere della veridicità in quanto privi di certezza;
ipotesi disciplinata dal suddetto articolo.
L'operato dell'Ufficio è legittimo.
Nel merito la Corte osserva quanto segue.
Il principio della inerenza, sancito a livello civilistico prima che a livello fiscale, riconosce la natura di costo ai soli beni o servizi che generano ricavi. Esso individua l'oggettivo legame che intercorre tra attività economica e suo divenire generato dai componenti positivi di ricavo e negativi di costo.
Il principio dell'inerenza va , dunque, applicato all'attività economica, nel caso professionale, nel suo complesso. Tuttavia, affinché un costo sia deducibile dal punto di vista fiscale occorre che esso attenga non solo al requisito dell'inerenza ma anche al requisito delle certezza e delle determinabilità oggettiva.
Qualora, a seguito di verifica, venga contestata la deducibilità di un costo, la prova dell'inerenza dei componenti negativi di reddito deve essere fornita dal contribuente ( Cass. 30.12.2010 n. 26480, 4.4.2012
n. 5374, 15.4.2013 n. 9036, 27.3.2013 n. 7701).
Sulla base di detti principi, la Corte esamina il recupero a tassazione relativo al costo quota spese di segreteria operato dall'Ufficio in quanto costo non inerente ai sensi dell'art.109 TUIR poiché mancante del requisito della certezza trattandosi di costo documentato da ricevute pagate per contanti e quini prive del requisito della tracciabilità di pagamento.
Dall'esame dei documenti si evince che il costo in oggetto è relativo alla quota costi di competenza del ricorrente relativa alla gestione della società ed è rappresentato da n. 12 ricevute solamente firmate né la prova addotta del ricorrente, ossia le somme riportate sugli estratti conto bancari, offre la certezza dei pagamenti in quanto somme non riconducibili al costo in oggetto sia per valore degli importi sia per la natura delle operazioni non evincibile.
Pertanto, pur essendo evidente l'inerenza di detto costo alla formazione del reddito, tuttavia detto costo è manchevole del requisito oggettivo della determinabilità in quanto privo di tracciabilità e pertanto indeducibile.
Sotto altro aspetto, l'accordo di adesione sottoscritta da entrambe le parti, non perfezionata per mancato versamento del quantum entro i termini di legge è ulteriore indice di condivisione della posizione accertatrice dell'Ufficio.
Per quanto detto, il ricorso proposto non merita accoglimento. Il comportamento delle parti e l'iter giudiziario giustificano la compensazione delle spese di giustizia.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Spese compensate.