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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 43073/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 43073 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 luglio 2024
TRA
nato a [...], il [...] e residente a [...]
151, (C.F. , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale C.F._1 [...]
avente sede legale in via Speranza n. 6 A/B/C – Bologna, (P.IVA Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Barbieri, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1
suo studio in Bologna, via Lemonia 21;
- attore
E
con sede in Roma (RM) Via Piemonte n. 38 (P.IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_2
essa la propria mandataria con sede legale in SS Levante 73 n°14 (P.IVA CP_2 CP_1
), a sua volta rappresentata da con sede in San P.IVA_3 Controparte_3
AT NE (MI) Via dell'Unione Europea n. 6/a - 6/b, (P.IVA , rappresentata e P.IVA_4
1 difesa dall'Avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in
Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5;
- convenuta nella quale le parti hanno formulato le proprie conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 4 luglio 2024 riportate in motivazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale , conveniva in giudizio al fine di Parte_2 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per la violazione da parte della società convenuta degli obblighi di diligenza e buona fede;
accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza;
accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei diritti di tutela all'immagine dell'attore, anche nella sua veste di titolare dell'omonima società; e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
30.000, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, come esposto in narrativa, oltre rivalutazione e interessi, dal dì del dovuto al saldo, o nella maggiore o minor somma che parrà di giustizia. In ogni caso, Con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attore di essersi visto negare un finanziamento garantito dallo Stato che aveva richiesto, durante il periodo “Covid”, per conto e nell'interesse della citata impresa individuale;
che la ragione del diniego era stata la presenza di una segnalazione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale Rischi di BA d'Italia; che tale diniego aveva arrecato un grave danno alla sua attività; che, ignorando le ragioni della predetta segnalazione, aveva chiesto informazioni e aveva ottenuto riscontro da , mandataria della convenuta, la quale lo aveva informato CP_2 dell'avvenuta cessione del credito da BA MPS, nonché della diffida di pagamento per Euro
1.150,14. Affermava poi, di aver chiesto chiarimenti per il tramite del e di aver ricevuto Pt_3
risposta da (nuova mandataria della cessionaria del credito) che lo aveva informato del CP_4
fatto che il preteso credito derivava da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 16 dicembre 2004
CP_ (rogito Notaio Rep.n. 13953 – Racc.n. 1737); che aveva chiarito che le ragioni di Per_1
credito fatte valere nella procedura esecutiva R.G. n. 549/2012 - incardinata presso il Tribunale di
Bologna - potevano ritenersi soddisfatte all'esito di essi e aveva, dunque, affermato di ritenere superata la diffida di pagamento di cui sopra.
2 Deduceva l'attore che, malgrado l'impegno di alla rimozione della segnalazione della CP_5
Centrale Rischi e la disponibilità manifestata ad interloquire con altri Enti affidanti al fine di rimuovere eventuali ostacoli connessi alla citata iscrizione, il 9 giugno 2020 si era visto respingere una nuova richiesta di mutuo con BI BA stante la presenza di informazioni negative connesse a esposizioni debitorie.
Agiva dunque in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'intermediario segnalante e il risarcimento del danno da illegittima segnalazione.
Si costituiva e per essa la mandataria rappresentata a sua volta Controparte_6 CP_2
da eccependo in via preliminare la nullità della citazione ex art. Controparte_3
164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito contestava l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dovuta alla sofferenza determinatasi in conseguenza dell'inadempimento dell'attore al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 16 dicembre 2004 e comunque rilevava la carenza di prova del danno preteso dall'attore,
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “a) In via preliminare dichiarare nulla e inammissibile la citazione per mancanza di prova, b) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta;
all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e di replica nei termini assegnati.
**********
Le domande formulate dall'attore sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta per asserito contrasto con l'art. 164, comma 4, c.p.c., in conformità con l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare
3 adeguate e puntuali difese.” (cfr. sul punto, Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013). Nel caso di specie, può infatti desumersi dall'atto introduttivo del giudizio l'esposizione sufficientemente chiara delle ragioni della domanda nonché della pretesa avanzata da parte dell'attore nei confronti della convenuta, la quale ha svolto le proprie difese con riferimento a ciascuna delle questioni sollevate dalla controparte.
Nel merito, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta in relazione al danno (di natura patrimoniale e non) asseritamente derivatogli dall'illegittima segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della BA d'Italia. A sostegno della domanda ha allegato, nel dettaglio, di avere chiesto un finanziamento, in periodo imprecisato, comunque compreso tra i mesi di marzo e giugno 2020 (dato che l'istanza era stata motivata in relazione alla pandemia da
Covid manifestatasi in Italia nel mese di marzo 2020 e visto l'inoltro di una (asserita) seconda istanza il 10 giugno 2020); che la prima richiesta era stata respinta da parte di un Istituto di credito non precisato, in ragione della presenza di un'iscrizione in suo pregiudizio sulla Centrale Rischi della BA d'Italia; che parimenti era stata respinta la seconda istanza presentata da parte sua, ancora per il fatto che la convenuta, nonostante sollecitata a dare corso alla cancellazione dell'iscrizione, non vi aveva tempestivamente proceduto.
Le circostanze dedotte a fondamento della domanda non trovano però riscontro in atti: invero,
l'attore ha del tutto omesso di documentare di avere rivolto una prima istanza di erogazione di un finanziamento nei riguardi di un Istituto di credito prima del 10 giugno 2020; ha anzi documentato la circostanza che un'associazione per la tutela dei consumatori, per suo conto, aveva chiesto informazioni e intimato alla creditrice di non fare alcuna segnalazione del suo nominativo, non già per il fatto che un Istituto di credito gli avesse respinto alcuna istanza di erogazione di un finanziamento, bensì dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte di , CP_1
qualificatasi cessionaria di BA Monte dei Paschi di Siena, (allegato 3 della citazione).
Emerge ancora dagli atti che la convenuta avesse dato riscontro alla richiesta di chiarimenti, informando l'attore del fatto che l'iscrizione fosse stata conseguenza dell'inadempimento da parte sua al debito restitutorio residuo di un precedente mutuo, che dichiarava, però, di poter considerare estinto all'esito di una procedura esecutiva che si era conclusa soltanto nel marzo 2018 con la assegnazione all'Istituto bancario della somma di Euro 118.624,03.
La circostanza della pregressa situazione debitoria dell'attore in relazione al mutuo, come anche il fatto che la cessionaria del credito avesse incassato la somma sopra indicata all'esito della procedura esecutiva nella data indicata, non sono state, del resto, neppure contestate dall'attore.
In tale prospettiva, deve concludersi nel senso che la segnalazione a sofferenza del debito dell'attore originariamente operata dalla creditrice ed anche la permanenza di essa nella pendenza della
4 procedura esecutiva fossero state legittime fin quando la cessionaria del credito non avesse ottenuto l'assegnazione della somma ritenuta satisfattiva di esso (marzo 2018).
Risulta altresì dagli atti che la cessionaria del credito, ricevuta la richiesta di chiarimenti da parte dell' cui l'attore si era rivolta, si fosse attivata immediatamente nel Controparte_7
senso richiesto dall'attore: proprio la visura storica delle iscrizioni presso la Centrale Rischi prodotta in atti dall'attore, documenta, infatti, che la segnalazione a sofferenza fosse stata oggetto di correzione da parte dell'intermediario e che, a partire dal mese di maggio del 2020, la stessa fosse stata cancellata con indicazione della retroattività della rettifica.
Del resto, ancora dalla produzione documentale dell'attore, si evince che il diniego del finanziamento nei suoi confronti da parte di BI BA fosse stato motivato dall'intervenuto rinvenimento presso la Centrale Rischi di “informazioni negative relative a esposizioni in essere e/o estinte”, cosicché sia dato ritenere che per l'Istituto di credito fosse rilevante anche la segnalazione di un'esposizione non più attuale, che – si è detto – era stata operata legittimamente a fronte di un'esposizione debitoria neppure contestata, estintasi peraltro soltanto all'esito di un procedimento esecutivo.
Ne discende il rigetto delle domande formulate dall'attore e la condanna del medesimo, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della convenuta, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 4.237, per compensi professionali (euro 919 per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 840, per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 5.077, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Giudice
Laura Centofanti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 43073 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 4 luglio 2024
TRA
nato a [...], il [...] e residente a [...]
151, (C.F. , in proprio e quale titolare dell'impresa individuale C.F._1 [...]
avente sede legale in via Speranza n. 6 A/B/C – Bologna, (P.IVA Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Barbieri, elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1
suo studio in Bologna, via Lemonia 21;
- attore
E
con sede in Roma (RM) Via Piemonte n. 38 (P.IVA ), e per Controparte_1 P.IVA_2
essa la propria mandataria con sede legale in SS Levante 73 n°14 (P.IVA CP_2 CP_1
), a sua volta rappresentata da con sede in San P.IVA_3 Controparte_3
AT NE (MI) Via dell'Unione Europea n. 6/a - 6/b, (P.IVA , rappresentata e P.IVA_4
1 difesa dall'Avv. Antonio Ferrara ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in
Napoli alla Via M. Cervantes n.55/5;
- convenuta nella quale le parti hanno formulato le proprie conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 4 luglio 2024 riportate in motivazione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1
individuale , conveniva in giudizio al fine di Parte_2 Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per la violazione da parte della società convenuta degli obblighi di diligenza e buona fede;
accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione a sofferenza;
accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta dei diritti di tutela all'immagine dell'attore, anche nella sua veste di titolare dell'omonima società; e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
30.000, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, come esposto in narrativa, oltre rivalutazione e interessi, dal dì del dovuto al saldo, o nella maggiore o minor somma che parrà di giustizia. In ogni caso, Con vittoria di spese…”.
Premetteva l'attore di essersi visto negare un finanziamento garantito dallo Stato che aveva richiesto, durante il periodo “Covid”, per conto e nell'interesse della citata impresa individuale;
che la ragione del diniego era stata la presenza di una segnalazione a sofferenza del suo nominativo presso la Centrale Rischi di BA d'Italia; che tale diniego aveva arrecato un grave danno alla sua attività; che, ignorando le ragioni della predetta segnalazione, aveva chiesto informazioni e aveva ottenuto riscontro da , mandataria della convenuta, la quale lo aveva informato CP_2 dell'avvenuta cessione del credito da BA MPS, nonché della diffida di pagamento per Euro
1.150,14. Affermava poi, di aver chiesto chiarimenti per il tramite del e di aver ricevuto Pt_3
risposta da (nuova mandataria della cessionaria del credito) che lo aveva informato del CP_4
fatto che il preteso credito derivava da un contratto di mutuo fondiario stipulato il 16 dicembre 2004
CP_ (rogito Notaio Rep.n. 13953 – Racc.n. 1737); che aveva chiarito che le ragioni di Per_1
credito fatte valere nella procedura esecutiva R.G. n. 549/2012 - incardinata presso il Tribunale di
Bologna - potevano ritenersi soddisfatte all'esito di essi e aveva, dunque, affermato di ritenere superata la diffida di pagamento di cui sopra.
2 Deduceva l'attore che, malgrado l'impegno di alla rimozione della segnalazione della CP_5
Centrale Rischi e la disponibilità manifestata ad interloquire con altri Enti affidanti al fine di rimuovere eventuali ostacoli connessi alla citata iscrizione, il 9 giugno 2020 si era visto respingere una nuova richiesta di mutuo con BI BA stante la presenza di informazioni negative connesse a esposizioni debitorie.
Agiva dunque in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'intermediario segnalante e il risarcimento del danno da illegittima segnalazione.
Si costituiva e per essa la mandataria rappresentata a sua volta Controparte_6 CP_2
da eccependo in via preliminare la nullità della citazione ex art. Controparte_3
164 c.p.c. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi. Nel merito contestava l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi dovuta alla sofferenza determinatasi in conseguenza dell'inadempimento dell'attore al contratto di mutuo ipotecario stipulato il 16 dicembre 2004 e comunque rilevava la carenza di prova del danno preteso dall'attore,
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “a) In via preliminare dichiarare nulla e inammissibile la citazione per mancanza di prova, b) In via subordinata e nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese…”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 4 luglio 2024, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta;
all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le rispettive memorie conclusionali e di replica nei termini assegnati.
**********
Le domande formulate dall'attore sono infondate e devono essere, pertanto, rigettate.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta per asserito contrasto con l'art. 164, comma 4, c.p.c., in conformità con l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare
3 adeguate e puntuali difese.” (cfr. sul punto, Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013). Nel caso di specie, può infatti desumersi dall'atto introduttivo del giudizio l'esposizione sufficientemente chiara delle ragioni della domanda nonché della pretesa avanzata da parte dell'attore nei confronti della convenuta, la quale ha svolto le proprie difese con riferimento a ciascuna delle questioni sollevate dalla controparte.
Nel merito, l'attore ha chiesto l'accertamento della responsabilità della convenuta in relazione al danno (di natura patrimoniale e non) asseritamente derivatogli dall'illegittima segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi della BA d'Italia. A sostegno della domanda ha allegato, nel dettaglio, di avere chiesto un finanziamento, in periodo imprecisato, comunque compreso tra i mesi di marzo e giugno 2020 (dato che l'istanza era stata motivata in relazione alla pandemia da
Covid manifestatasi in Italia nel mese di marzo 2020 e visto l'inoltro di una (asserita) seconda istanza il 10 giugno 2020); che la prima richiesta era stata respinta da parte di un Istituto di credito non precisato, in ragione della presenza di un'iscrizione in suo pregiudizio sulla Centrale Rischi della BA d'Italia; che parimenti era stata respinta la seconda istanza presentata da parte sua, ancora per il fatto che la convenuta, nonostante sollecitata a dare corso alla cancellazione dell'iscrizione, non vi aveva tempestivamente proceduto.
Le circostanze dedotte a fondamento della domanda non trovano però riscontro in atti: invero,
l'attore ha del tutto omesso di documentare di avere rivolto una prima istanza di erogazione di un finanziamento nei riguardi di un Istituto di credito prima del 10 giugno 2020; ha anzi documentato la circostanza che un'associazione per la tutela dei consumatori, per suo conto, aveva chiesto informazioni e intimato alla creditrice di non fare alcuna segnalazione del suo nominativo, non già per il fatto che un Istituto di credito gli avesse respinto alcuna istanza di erogazione di un finanziamento, bensì dopo aver ricevuto una richiesta di pagamento da parte di , CP_1
qualificatasi cessionaria di BA Monte dei Paschi di Siena, (allegato 3 della citazione).
Emerge ancora dagli atti che la convenuta avesse dato riscontro alla richiesta di chiarimenti, informando l'attore del fatto che l'iscrizione fosse stata conseguenza dell'inadempimento da parte sua al debito restitutorio residuo di un precedente mutuo, che dichiarava, però, di poter considerare estinto all'esito di una procedura esecutiva che si era conclusa soltanto nel marzo 2018 con la assegnazione all'Istituto bancario della somma di Euro 118.624,03.
La circostanza della pregressa situazione debitoria dell'attore in relazione al mutuo, come anche il fatto che la cessionaria del credito avesse incassato la somma sopra indicata all'esito della procedura esecutiva nella data indicata, non sono state, del resto, neppure contestate dall'attore.
In tale prospettiva, deve concludersi nel senso che la segnalazione a sofferenza del debito dell'attore originariamente operata dalla creditrice ed anche la permanenza di essa nella pendenza della
4 procedura esecutiva fossero state legittime fin quando la cessionaria del credito non avesse ottenuto l'assegnazione della somma ritenuta satisfattiva di esso (marzo 2018).
Risulta altresì dagli atti che la cessionaria del credito, ricevuta la richiesta di chiarimenti da parte dell' cui l'attore si era rivolta, si fosse attivata immediatamente nel Controparte_7
senso richiesto dall'attore: proprio la visura storica delle iscrizioni presso la Centrale Rischi prodotta in atti dall'attore, documenta, infatti, che la segnalazione a sofferenza fosse stata oggetto di correzione da parte dell'intermediario e che, a partire dal mese di maggio del 2020, la stessa fosse stata cancellata con indicazione della retroattività della rettifica.
Del resto, ancora dalla produzione documentale dell'attore, si evince che il diniego del finanziamento nei suoi confronti da parte di BI BA fosse stato motivato dall'intervenuto rinvenimento presso la Centrale Rischi di “informazioni negative relative a esposizioni in essere e/o estinte”, cosicché sia dato ritenere che per l'Istituto di credito fosse rilevante anche la segnalazione di un'esposizione non più attuale, che – si è detto – era stata operata legittimamente a fronte di un'esposizione debitoria neppure contestata, estintasi peraltro soltanto all'esito di un procedimento esecutivo.
Ne discende il rigetto delle domande formulate dall'attore e la condanna del medesimo, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della convenuta, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 4.237, per compensi professionali (euro 919 per la fase di studio, euro 777, per la fase introduttiva, euro 840, per la fase istruttoria, euro 1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge le domande proposte dalla parte attrice;
- condanna la parte attrice al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 5.077, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 19 febbraio 2025
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