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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 164/2024
Cr on. Nr.
Deposito minuta
_____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza -Sezione Lavoro- riunita in Camera di Consiglio
nelle persone dei Signori Magistrati:
dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
dr. Aida SABBATO Consigliera
dr. Rosa LAROCCA Consigliera
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile nr. 185/2022 R.G., avente ad oggetto “retribuzione” e vertente:
T R A
, nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1
alla via Prato n. 3; , nato a [...] il [...], Parte_2
residente in [...] e , nato a Parte_3
Potenza il 24/4/1980, ivi residente a[...], tutti elettivamente domiciliati in Potenza al viale Marconi n. 41, presso lo studio dell'avv. Stefano
1
APPELLANTI
E
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante p.t., dott. , rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv. Vincenzo Zaccagnino, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza, in via Ciccotti n. 36/C, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATO
All'udienza in data 7/11/2024 i procuratori costituiti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI:
per gli appellanti:
“…. Accertare e dichiarare che a seguito della stipula dell'accordo transattivo a conclusione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Potenza – sez.
Lavoro e contraddistinto dal n. 1554/2012 R.G., la si era Controparte_3
obbligata a riassumere i ricorrenti alla data del 13/11/2013; per l'effetto, dichiarare e dare atto che dal giorno 13/11/2013 la soc. era obbligata a Controparte_4
corrispondere le retribuzioni così come previste ex CCNL ovvero ex art. 36 Cost.,
con il connesso obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
… accertare, dichiarare e dare atto che i ricorrenti sono creditori nei confronti del datore di lavoro della complessiva somma di € 3.560,29 a titolo di CP_1
2 retribuzioni, ferie non godute e ratei di 13ma e 14ma mensilità non corrisposte per il periodo 13/11/2013 – 7/1/2014, data quest'ultima di effettiva assunzione … il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge … con vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario”,
per l'appellato:
“… pertanto, per tutto quanto scritto e depositato ed acclarato con la sentenza di primo grado, nulla è dovuto agli appellanti, non essendoci stata alcuna violazione di legge o di contratto, per cui non si può che chiedere la conferma dell'impugnata sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
e la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce, letto in udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 270/2022 del 15/3/2022 il Tribunale g.l. di Potenza rigettava la domanda formulata da , e Parte_2 Parte_1 Pt_3
finalizzata a ottenere dal proprio datore di lavoro il
[...] CP_3
risarcimento del danno prodotto dalla ritardata riassunzione in servizio,
transattivamente concordata, e avvenuta soltanto il 7/1/2014 anzichè il
13/11/2013. A fondamento della propria decisione il primo giudice poneva l'affermazione secondo cui la visita medica preassuntiva obbligatoria per legge rappresentava una condizione sospensiva dell'obbligo di riassunzione, talchè,
accertata l'idoneità fisica dei lavoratori il 28/11/201 e venuta a conoscenza del
3 datore di lavoro solo il 7/1/2014, nessun ritardato adempimento poteva a quest'ultimo essere imputato.
Avverso tale decisione hanno proposto appello i lavoratori con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 14/9/2022, chiedendo riformarsi integralmente la sentenza e condannarsi il datore di lavoro al pagamento della retribuzione, dell'indennità per ferie non godute e dei ratei di 13ma e 14ma
mensilità non corrisposti per il periodo 13/11/2013 – 7/1/2014.
Costituitosi in giudizio il ha resistito all'appello, Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 7/11/2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa con il dispositivo che segue.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Motivo sostanzialmente unico del gravame è l'interpretazione da darsi dell'accordo transattivo raggiunto e sottoscritto tra le parti il 13/11/2013, nella parte in cui prevedeva la (ri) assunzione del lavoratore “contestuale alla
sottoscrizione dell'accordo transattivo”, essendo tuttavia “sottinteso che il
ricorrente dovrà come per legge essere sottoposto a visita preassuntiva
obbligatoria, che dovrà essere effettuata entro e non oltre il 25 novembre 2013”.
Ebbene i lavoratori appellanti contestano che la conclusione di tale nuovo contratto di lavoro fosse soggetto alla condizione sospensiva della sua sottoposizione a visita medica che ne accertasse l'idoneità al servizio.
4 Sul punto e con negazione della natura di condizione sospensiva, questa Corte si
è già pronunciata in precedente giudizio, instaurato contro il CP_1
a altro lavoratore, esitato nella sentenza n. 82/2018 del 11/5/2018.
[...]
Detta pronuncia mette bene in risalto come le parti avessero senz'altro presente che il rapporto di lavoro scaturito dal negozio transattivo veniva ad esistenza immediatamente, ciò desumendosi dalla circostanza che “nel giudizio che si
concludeva per intervenuta conciliazione il lavoratore aveva chiesto di
dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dalla stipula del
primo contratto di somministrazione e che l'appellante (il datore n.d.e.)
riconosceva con l'assunzione del 7 gennaio 2014 l'anzianità di servizio al 21
novembre 2005. “Quindi non vi sono dubbi sul fatto che l'inidoneità del
lavoratore alle mansioni era fatto già consolidato e, pertanto, la successiva visita
medica si palesava come solo formale e ciò anche alla luce del suo esito positivo
per il lavoratore” (vd. pag. 8 della sentenza citata).
Da ciò discende il maturare dei diritti di credito retributivi azionati dai lavoratori sin dalla conclusione del negozio transattivo, avvenuta il 13/11/2013.
Analoghe sentenze di questa Corte territoriale sono state confermate dalla
Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 29333/2023 e n. 16792/2024.
Per tutto quanto detto la pretesa creditoria dei lavoratori è fondata e va loro riconosciuta integralmente.
La a così condannata a pagare agli odierni appellanti la compressiva CP_1
somma di euro 3.560,29, a titolo di spettanze maturate dal 13/11/2013 al 7/1/2014,
5 in base alle voci richieste (retribuzione mensile ordinaria, indennità per ferie non godute, 13.ma e 14.ma mensilità) non specificamente contestate né nell'an né nel
quantum.
Accolto l'appello, consegue la condanna dell'appellato soccombente CP_1
al pagamento delle spese processuali del doppio grado, liquidate e distratte come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 185/2022 del ruolo generale appelli lavoro, promosso da , e Parte_2 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 270/2022 del Parte_3 Controparte_3
15/3/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna
la al pagamento in favore di , Controparte_3 Parte_2 Parte_1
e , per le causali di cui in motivazione, della complessiva
[...] Parte_3
somma di € 3.560,29 per ciascuno, maggiorata di accessori di legge dalla
maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
2) condanna a rifondere agli appellanti, in solido tra loro, le spese Controparte_3
e competenze del doppio grado, che liquida in complessivi € 1.854,00 per il primo
grado ed € 2.499,00 per il presente grado di appello, in ogni caso oltre RSF, IVA e
CPA come per legge e con distrazione in favore del procuratore per dichiarato
anticipo.
Potenza, 7/11/2024 Il Presidente est.
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