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Sentenza 28 gennaio 2024
Sentenza 28 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/01/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA VALENTINA TUMEDEI GIUDICE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 703/2023, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Marano. con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 31.07.1996 in NE
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, anno
1996), dal quale sono nati a NE i figli , il 07.12.1998, e , il Per_1 Per_2
01.08.2004; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
unitisi in matrimonio in data 31.07.1996 in NE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1996);
- omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 18.01.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA VALENTINA TUMEDEI GIUDICE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 703/2023, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Marano. con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 31.07.1996 in NE
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, anno
1996), dal quale sono nati a NE i figli , il 07.12.1998, e , il Per_1 Per_2
01.08.2004; che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto. Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve trovare accoglimento, dovendo ritenersi accertata la circostanza relativa alla obiettiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, atteso che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di vivere separate, dando atto della crisi coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti rispondono agli interessi della prole.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per la separazione personale delle parti, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2
unitisi in matrimonio in data 31.07.1996 in NE (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 1996);
- omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 18.01.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli