Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00186/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Augusto De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
la Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera n. -OMISSIS-, recentemente acquisita, con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028 e, con esso, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nella parte in cui quest’ultimo, alla Sezione 3.3), prevede che l’assunzione del nuovo Dirigente del -OMISSIS- dovrà avvenire, come specificato dalla Tabella 16), mediante “… procedura di selezione pubblica per incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 11 della LR n. 2/2005 …”;
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale la Dirigente del Servizio Organizzazione, Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane ha comunicato alla ricorrente che, per quanto previsto dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028, approvato con la delibera G.R. n. -OMISSIS-, “… non si procederà all’utilizzo della graduatoria relativa al concorso profilo Dirigente giuridico amministrativo esperto in procedure di evidenza pubblica e contratti (Codice bando: -OMISSIS-) approvata con DD n. -OMISSIS-”;
- nonché della nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS-, confermativa di quella appena indicata;
- della delibera n. -OMISSIS-, recentemente acquisita, con cui la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione della Regione Umbria per il triennio 2026-2028 approvato con la delibera n. -OMISSIS- e, con esso, l’aggiornamento del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, nella parte in cui quest’ultimo, alla Sezione 3), prevede, nell’àmbito della nuova Tabella 16), che l’assunzione per il nuovo Dirigente per l’-OMISSIS- dovrà avvenire mediante “avviso pubblico di mobilità volontaria da altra PA”, precisando che detta procedura potrà essere utilizzata, per un totale di n. 2 nuove assunzioni, “… anche per la posizione relativa al -OMISSIS-”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi - nei limiti d’interesse e se ed in quanto lesivi - gli allegati alla delibera G.R. n. -OMISSIS- ed alla delibera G.R. -OMISSIS-, compresi i relativi documenti istruttori, i rilievi ed pareri (tutti ignoti) espressi sull’una e sull’altra dal Collegio dei Revisori dei Conti (inclusi il verbale n. -OMISSIS-e la nota pec n. -OMISSIS-, richiamati dal documento istruttorio allegato alla delibera G.R. n. -OMISSIS-), le note dirigenziali prot. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- ed ogni eventuale altro atto, di estremi e contenuti ignoti, cui si debba, direttamente o indirettamente, la decisione della Regione Umbria di non utilizzare per la copertura del posto di Dirigente del -OMISSIS- la graduatoria concorsuale approvata con la determinazione dirigenziale n.-OMISSIS-, nonché le note dirigenziali prot. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. UI BR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, nella parte in cui essi hanno disposto l’interruzione del procedimento di scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n. -OMISSIS-, con effetti impedienti sulla sua assunzione in servizio;
Considerato che, in particolare, è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente ha veicolato la censura di carenza assoluta di motivazione del provvedimento che ha disposto il soppiantamento della procedura di assunzione della stessa per scorrimento della graduatoria con l’indizione della procedura di mobilità per la copertura della vacanza di organico di cui si discute, sulla base della adozione di un susseguente atto di revisione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (cd. PIAO);
Rilevato, altresì, che il provvedimento che ha disposto l’interruzione del procedimento di assunzione della ricorrente per scorrimento della graduatoria si è limitato a rinviare alla predetta revisione dell’atto amministrativo generale, nulla dicendo, tuttavia, sulle ragioni, anche “ individuali ”, che avrebbero dovuto giustificare la chiusura del prefato iter ;
Rilevato ancora che la situazione giuridica soggettiva con consistenza di interesse legittimo, sorta in capo alla ricorrente per effetto dell’apertura del procedimento di scorrimento della graduatoria, va salvaguardata attraverso l’affermazione della necessità che il procedimento medesimo si concluda con tutte le garanzie di trasparenza derivanti dall’assolvimento dell’obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione resistente, che avrebbe dovuto dare conto delle ragioni effettive e singolari di improvvisa chiusura della procedura di assunzione, non riducibili alla mera revisione dell’atto di pianificazione di natura organizzativa;
Ritenuto che, pertanto, i provvedimenti impugnati debbano essere annullati, nei limiti dell’interesse azionato con la proposta domanda caducatoria e con salvezza dell’ulteriore azione amministrativa, che dovrà snodarsi attraverso l’adozione di un nuovo provvedimento, che evidenzi, ove esistenti, le ragioni di conclusione del procedimento di scorrimento della graduatoria in senso ostativo alla assunzione della ricorrente, traendo le conseguenze decisorie derivanti dalla documentazione già acquisita agli atti del procedimento;
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, atteso che l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei sensi precisati, deriva da ragioni meramente formali, che implicano il riesercizio del corrispondente potere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto indicato.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NG, Presidente
Daniela Carrarelli, Consigliere
UI BR, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UI BR | NC NG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.