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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/11/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1213 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1213 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Parte_1 C.F._1
STEFANUCCI come da procura in atti
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio FUSCO come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1
chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in FOGLIANISE in data 30/10/2004 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare ed hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto depositato in data 24 aprile 2027 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 12 aprile 2017 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi della figlia minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foglianise (BN) in data 30/10/2004 tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e Pt_1 Parte_2
2
[...] (nata in [...] in data [...]) regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di FOGLIANISE (al n. 11, parte II, serie A, anno 2004 );
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 11/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1213 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Parte_1 C.F._1
STEFANUCCI come da procura in atti
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio FUSCO come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.10.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e Parte_1
chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in FOGLIANISE in data 30/10/2004 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare ed hanno rinunciato alla comparizione personale in udienza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con decreto depositato in data 24 aprile 2027 il Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 12 aprile 2017 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi della figlia minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foglianise (BN) in data 30/10/2004 tra
[...]
(nato a [...] il [...]) e Pt_1 Parte_2
2
[...] (nata in [...] in data [...]) regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di FOGLIANISE (al n. 11, parte II, serie A, anno 2004 );
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 11/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
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