Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 2956/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 12/2022, pubblicata il 3 gennaio 2022, iscritto al n. 2636/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
(c.f.: ), con sede in alla Via Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
Unità Italiana, n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Sarro, (c.f.: ) C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f.: Controparte_1
), (già P.IVA_2 Controparte_2 già e Controparte_3 Controparte_4
, con sede in Santa Maria a Vico (CE) alla Via N. Appia Angolo Via Libertà, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Picazio (c.f.:
; C.F._2
APPELLATA
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la oggi denominata Controparte_1
(di seguito, per comodità, anche solo ) domandava al Tribunale di S.
[...] CP_1
M. Capua Vetere di ordinare all' di corrispondergli la somma di Controparte_5
€ 30.989,00, “oltre interessi di mora ex D. Lgs. 231/02”, a saldo delle azionate fatture, emesse in ragione delle prestazioni sanitarie rientranti nella , eseguite nel 2011 e in Controparte_6 virtù del relativo contratto stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Parte
2. Con decreto ingiuntivo n. 2781 del 2017 il Tribunale adito intimava all' di versare alla CP_1 la somma di € 30.989,00, “oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto
Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione ai periodi di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione”.
Parte
3. L' con atto di citazione in opposizione notificato il 15 dicembre 2017, proponeva opposizione deducendo, per quanto è di interesse in questa sede: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
la non debenza della somma del credito reclamato in quanto decurtata in ragione dello sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o) della L. n. 296 del 2006; in subordine, la prescrizione del credito ex art. 2948 c.c., nonché la non debenza degli interessi moratori.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Parte
4. L a seguito dell'udienza successiva al deposito delle memorie istruttorie, depositava in data
5 febbraio 2020 la “copia informatica (nome file: scheda telematica anonima fascicolo Giudizio
Cons. di Stato RG n. 7708-2016. pdf) della scheda telematica anonima del fascicolo Giudizio
Amministrativo di Appello R.G. n. 7708/2016 Consiglio di Stato avverso la sentenza Tar Napoli n.
833/2016, dalla quale risulta che il giudizio amministrativo è ancora pendente” e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2020, chiedeva “sospendersi il giudizio in attesa della definizione di quello amministrativo n 7708/2016 RG pendente presso il C.d.s. ed avente ad oggetto
l'impugnazione del decreto commissariale che ha esteso lo sconto tariffario negli anni 2011, 2012 e pendente tra le medesime parti di questo giudizio”.
5. Con sentenza n. 12/2022, pubblicata il 3 gennaio 2022, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, dopo aver accertato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, rigettava l'opposizione affermando, Parte per quel che qui rileva, che lo sconto tariffario eccepito dall' non era applicabile al caso di specie, in quanto le prestazioni di cui alle fatture azionate erano state eseguite successivamente al periodo di efficacia della L. 296/2006, che lo aveva introdotto, e, dal tenore del contratto stipulato tra le parti, non poteva desumersi un rinvio recettizio a tale normativa.
Statuiva, inoltre, che era parimenti infondata “l'eccezione di prescrizione atteso che il diritto in esame ha natura contrattuale ed è sottoposto al regime estintivo ordinario decennale, ai sensi dell'art 2946 cc, non potendo trovare applicazione la previsione di natura eccezionale prevista all'art 2948 n. 4 cc, richiamata dall'opponente, trovando questa applicazione solo in relazione a quelle somme che per loro natura devono pagarsi periodicamente ( ovvero in relazione alle obbligazioni tipicamente periodiche e di durata) e non anche allorquando, come nel caso in esame,
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il riparto della somma in più tranches rappresenti una scelta di comodo per rateizzare l'unitario credito, cfr Cassazione Sentenza n. 18951 del 08/08/2013” (pag. 8 della sentenza impugnata).
Inoltre, per quanto concerne la invocata sospensione del giudizio, stante la pendenza del giudizio amministrativo avente ad oggetto l'accertamento dell'“efficacia del decreto pronunciato dal commissario ad acta e richiamato nel contratto”, affermava che, “premesso che il richiamato non si rinviene in atti e ne risulta, anche in astratto, preclusa la verifica, deve rimarcarsi che oggetto del presente giudizio non è costituito dalla legittimità del decreto impugnato innanzi alle sedi amministrative, ma la sola debenza delle somme oggetto del procedimento monitorio alla luce del contratto in atti”, specificando che “in tale giudizio parte opposta fonda, infatti, la propria pretesa sull'inadempimento negoziale dell'opposta e non invoca, come sembra riferire l'opponente, la disapplicazione del decreto commissariale oggetto di verifica innanzi al G.A., dacchè non essendo il presente giudizio volto alla sua disapplicazione, ma alla sola applicazione del contratto, la pronuncia citata risulta inconferente e priva di utilità nel caso in esame, dacchè la sospensione non risulta necessaria mancando tra i due giudizi la necessaria pregiudizialità tecnico giuridica” (pag.
8 della sentenza impugnata).
Parte Pertanto, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione condannando l' alle spese del giudizio.
Parte
6. Tale sentenza è stata impugnata dall' che, con atto di citazione in appello notificato alla controparte il 15 giugno 2022, ha articolato i seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo ha sollevato nuovamente il difetto di giurisdizione.
Con il secondo motivo ha dedotto che “[i]l Tribunale ha errato laddove ha sostenuto che lo sconto di cui si discute non sia stato validamente – ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente, disattendendo le chiarissime disposizioni contrattuali” e che il riconoscimento delle somme decurtate implicherebbe il superamento dei tetti di spesa, questione su cui, a giudizio dell'appellante, il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi.
Con il terzo motivo ha ritenuto che il Tribunale avrebbe errato, incorrendo in un “difetto di istruttoria e di motivazione”, nel non concedere la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio amministrativo, sostenendo che “nel giudizio era stata prodotta, tra l'altro, sentenza Tar
Campania Napoli n. 833/2016 emessa tra molteplici parti, tra cui - tra i ricorrenti – la
[...]
e tra i resistenti l' ; Controparte_2 Pt_3 con tale sentenza amministrativa era stata rigettata l'impugnativa da parte della e da Pt_4 altri ricorrenti, tra cui la Controparte_2 ed era stata confermata la legittimità della delibera del Commissario ad Acta n.24/2011 che
[...] ha prorogato l'applicazione dello sconto nell'anno 2011” (pag. 20 dell'atto di citazione in appello).
Con il quarto motivo, infine, ha contestato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del credito
Con il quinto motivo, infine, ha contestato la fondatezza del riconoscimento da parte del giudice di prime cure degli interessi moratori.
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Part Pertanto, nelle sue conclusioni, l ha domandato a questa Corte di “annullare la Sentenza
n.12/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (R.G. 11600/2017) e riformarla nel senso di accogliere integralmente l'opposizione proposta in primo grado e dichiarare che nulla è dovuto da parte della ”. Controparte_7
7. Il , costituitosi nel giudizio di gravame il 15 febbraio 2022, ha eccepito, in via CP_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello, sia per la mancata indicazione delle singole parti del provvedimento impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, sia in relazione al motivo concernente il superamento del tetto di spesa, ritenuto nuovo e quindi precluso ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. In ogni caso, ha contestato la fondatezza dei motivi relativi allo sconto tariffario e agli interessi moratori.
Pertanto, ha così concluso: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste;
- ancora in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°1092, pubblicata il 15.4.2021, resa dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua
Vetere; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
8. All'udienza tenutasi il 21 gennaio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
DIRITTO
I. Il primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, è infondato.
Come più volte volte affermato da questa Corte in casi analoghi ed in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 30963/2022, 23744/2020 e
28053/2018), rientrano infatti nella sfera della giurisdizione ordinaria, secondo il criterio dettato dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie che, come quella portata nella specie all'attenzione di questo Collegio, hanno ad oggetto soltanto il diritto di una società titolare di una struttura sanitaria privata accreditata, sia pur solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale (sostanzialmente assimilabile al concessionario di un servizio pubblico) al pagamento da parte di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di tali prestazioni e non implicano la verifica della legittimità dell'esercizio dei poteri pubblici autoritativi di cui le aziende sanitarie locali sono munite, bensì soltanto dell'adempimento da parte delle aziende sanitarie locali dei propri obblighi contrattuali, tra cui appunto quello di pagare i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate, sia pur nei limiti contrattualmente stabiliti.
II. Il secondo motivo è infondato.
Parte L ha contestato la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha negato che lo sconto tariffario in esame potesse applicarsi in forza di una pattuizione contrattuale. In merito si osserva che l'art. 4 del contratto disciplina il “rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni” e
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prevede, al primo comma, il limite entro cui doveva essere contenuta la spesa annuale per volume di prestazioni della branca di Patologia Clinica, determinato all'art. 3, co. 4, quantificato al netto dello sconto di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della L. 296/2006.
L'art. 5 (intitolato “criteri di remunerazione delle prestazioni”) dispone che “[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4”.
Tali articoli non contengono alcuna pattuizione in ordine all'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/2006, dal momento che nell'art. 4 si dà atto che il limite di spesa viene fissato al netto dello sconto previsto da tale normativa e, nell'art. 5, che la remunerazione avviene in base al vigente nomenclatore tariffario al netto degli sconti già previsti dalla legge e che, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti, resta fermo il limite di spesa stabilito nell'art. 4.
In altri termini, i contratti partono dal presupposto erroneo che operi lo sconto in forza della legge anche per gli anni qui considerati (non a caso si fa riferimento agli “sconti di legge”), ma non stabiliscono che lo stesso si applichi in ogni caso, anche qualora l'efficacia della legge venga (o sia già venuta) meno. Ciò lo si evince chiaramente dall'art. 5, in cui si prende in considerazione espressa il caso in cui le tariffe vengano modificate nel corso dell'anno o venga ridotto o eliminato lo sconto e si stabilisce che, in tale ipotesi, rimarrebbe valido il limite di spesa contenuto nell'articolo precedente. È appena il caso di osservare che, ove si fosse stabilito, su base pattizia, che alle tariffe andava applicato lo sconto stabilito nell'art. 1, co. 796, lett. o) l. n. 296/2006, indipendentemente dalla vigenza e dall'operatività di tale norma, non avrebbe avuto alcun senso precisare che anche in caso di modifica delle tariffe vigenti sarebbe rimasto fermo il limite di spesa fissato dall'art. 4, proprio perché le pattuizioni contrattuali non avrebbero in alcun modo risentito delle modifiche normative. Del resto, solo in tal modo l'interpretazione del contratto appare conforme alle regole previste dagli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., giacché in ogni altra ipotesi, il comma 2 dell'art. 5 non avrebbe alcun senso.
Per quanto esposto, dunque, si deve escludere che lo sconto possa essere applicato su base pattizia.
Né può ritenersi ravvisabile la fattispecie della falsa presupposizione che parte della giurisprudenza riconduce ad un vizio genetico che determina la nullità del contratto (Cass. 8689/1995; Cass.
3983/1998), dal momento che, da un lato, non risulta affatto che l'erronea convinzione della vigenza dello sconto fosse comune ad entrambe le parti (anzi, proprio in base alle pretese avanzate dal centro deve pervenirsi alla conclusione contraria), dall'altro, neppure può ritenersi che esso Parte fosse determinante in ordine alla conclusione del contratto al quale l' sarebbe dovuta comunque pervenire.
Parte Inoltre, l'eccezione relativa al superamento del tetto di spesa - su cui, a giudizio dell' il
Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi - è inammissibile poiché, come giustamente evidenziato dalla nella sua comparsa di costituzione e risposta in appello, tale eccezione rientra tra quelle CP_1 vietate dall'art. 345, co. 2 c.p.c., in quanto eccezione nuova non rilevabile d'ufficio nel giudizio di Parte appello. Infatti, dall'esame degli atti difensivi del primo grado, non risulta che l' avesse tempestivamente eccepito il superamento del tetto di spesa di branca contrattualmente stabilito.
Circostanza che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, è configurabile come un
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fatto impeditivo della pretesa creditoria del credito (cfr. ex ultimis Cass. n. 29474/2024) il cui onere Parte della prova incombeva sull' la quale, ancor prima di provarlo, avrebbe dovuto dedurlo entro i termini preclusivi di legge. Conseguentemente non è rilevabile alcuna omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado sul punto.
III. Deve rigettarsi anche il terzo motivo d'appello, con cui si censura la decisione del Tribunale per non aver sospeso il giudizio in attesa dell'esito del contenzioso amministrativo avente ad oggetto la legittimità della delibera n. 24/2021.
Sul punto va confermato quanto già correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il quale ha Parte ritenuto irrilevante l'esito del giudizio amministrativo richiamato dall' il quale, peraltro, effettivamente non risultava adeguatamente documentato.
In ogni caso, la decisione assunta in primo grado – e qui confermata – in merito all'inapplicabilità dello sconto tariffario si fonda su disposizioni di legge, che limitano temporalmente l'efficacia della normativa avente ad oggetto il citato sconto tariffario agli anni 2007 e 2009, nonché su clausole contrattuali che non consentono di desumere un rinvio pattizio tale da giustificare l'estensione dello sconto al periodo in contestazione. Con la conseguenza che la valutazione amministrativa sulla delibera n. 24/2021 non avrebbe potuto condizionare in alcun modo l'esito del giudizio de quo.
IV. Il quarto motivo, circa l'invocata prescrizione quinquennale del credito azionato, è parimenti infondato. Infatti, nel confermare la decisione di primo grado che ha escluso l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ai crediti vantati da strutture sanitarie private Parte accreditate nei confronti dell' è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza che riconosce la natura contrattuale e unitaria di tali crediti, soggetti quindi alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il rapporto tra le strutture sanitarie private accreditate e il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha natura contrattuale. In particolare, la sentenza n. 30546/2017 ha stabilito che: “[c]ome questa Corte ha già affermato, la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161)”.
Inoltre, la sentenza n. 18951/2013 ha ribadito che: “deve osservarsi, in generale, che secondo il costante orientamento di questa Corte, "la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n.
4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che l'obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l'espressione
"e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo". (Cass. 12140 del 2006; 17197 del
2012)”
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Alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che i crediti vantati dalle strutture Parte sanitarie private accreditate nei confronti delle per prestazioni rese in regime di convenzione siano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., escludendo l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Nella fattispecie in esame, a conferma della natura unitaria e non periodica del credito fatto valere in giudizio, va richiamato il contenuto delle disposizioni contrattuali pattuite tra le parti, le quali prevedono in modo chiaro che, al termine dell'esercizio annuale, in caso di sforamento del limite di Parte spesa da parte della struttura accreditata, l' debba procedere all'applicazione di una regressione tariffaria unica. Tale meccanismo si applica a tutte le prestazioni erogate dall'inizio dell'anno fino alla data prevista di esaurimento del tetto di spesa, con la conseguente decurtazione proporzionale delle fatture emesse, al fine di far rientrare complessivamente la spesa entro i limiti programmati.
È significativo che tale decurtazione venga operata in modo uniforme e retroattivo su tutte le prestazioni, invitando la struttura privata ad emettere una nota di debito, e non tramite l'emissione Parte di una fattura da parte dell' nei confronti della struttura, a ulteriore conferma che il credito maturato è frutto di un rapporto contrattuale unitario e annuale, e non di obbligazioni autonome e periodiche. A ciò si aggiunge il fatto che nessuna somma è dovuta per le prestazioni eventualmente rese dopo la data di esaurimento del tetto, proprio perché il rapporto economico si chiude, in via definitiva, al raggiungimento del limite programmato, senza possibilità di rivendicare compensi ulteriori.
Tali elementi dimostrano chiaramente che la struttura erogatrice non matura un credito distinto per ciascun mese o per ogni singola prestazione, ma piuttosto un credito unico, valutato in modo globale alla chiusura dell'esercizio. Di conseguenza, non può trovare applicazione la prescrizione breve quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., norma di stretta interpretazione, riferita esclusivamente a obbligazioni che per loro natura devono pagarsi periodicamente. Nel caso di specie, infatti, la rateizzazione del pagamento mediante emissione di più fatture mensili rappresenta una modalità di regolazione contabile, e non è indicativa della natura periodica del credito.
Pertanto, deve ritenersi correttamente applicabile il termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., in coerenza con la natura contrattuale e unitaria dell'obbligazione azionata.
V. Il quinto motivo di appello, avente ad oggetto l'applicabilità al caso di specie degli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/2002, è infondato.
Invero, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 231/2002 ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio
Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi è infatti ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sua sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n.
1127/2012).
La soluzione ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017,
17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, bensì è un contratto ad esecuzione continuata e a
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prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D. Lgs. n.
231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo.
Pertanto, i detti interessi possono essere riconosciuti anche rispetto ai contratti de quo.
VI. Pertanto, sulla base delle predette ragioni, l'appello va interamente rigettato.
VII. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del grado, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati. Tenuto conto del valore del petitum, pari a € 30.989,00, rientrante nello scaglione tra € 26.001,00 e 52.000,00, spettano all'appellata € 8.546,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisoria), nonché € 1.281,90 a titolo di rimborso delle spese generali (totale € 9.827,90), oltre altri accessori se dovuti.
VIII. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza CP_7 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 12/2022, pubblicata il 3 gennaio 2022, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di appello, che liquida nel complessivo importo di € 9.827,90, di cui € 8.546,00 per compensi e € 1.281,90 per il rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Picazio per dichiarato anticipo;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 10.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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