Sentenza 24 aprile 2024
Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01354/2025REG.PROV.COLL.
N. 06372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2024, proposto da
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
IM AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino e Stefano Battini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8182/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di IM AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato Benedetto Cimino
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario ricorso l’appellato chiedeva l’annullamento dei giudizi, collegiale e individuali, pubblicati sul sito internet istituzionale del MUR – ASN in data 23 maggio 2023, con cui la Commissione ha deliberato di non attribuire allo stesso l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale.
Con l’impugnata sentenza n. 8182/2024, indicata in epigrafe, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato e ordinando una nuova valutazione da parte di una nuova commissione in diversa composizione, ritenendo sussistente un vizio di motivazione del giudizio espresso dalla commissione.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che il giudizio individuale di uno dei commissari, per quanto negativo, non esprimesse in maniera adeguata le ragioni poste a fondamento della valutazione sfavorevole e che tanto avesse inciso anche sulla legittimità della motivazione del giudizio collegiale, rendendola insuscettibile di costituire una congrua sintesi delle valutazioni individuali.
Il Ministero ha appellato ritualmente la sentenza, mentre IM AT resiste al gravame.
Con ordinanza n.3377/2024 il Consiglio di Stato sospendeva l’esecuzione della sentenza.
All’udienza del 28 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’appellante deduce error in procedendo et in iudicando . Difetto di istruttoria con riferimento al giudizio espresso dalla commissione.
Lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto il giudizio collegiale carente in punto di motivazione, in quanto incapace di offrire una adeguata sintesi delle posizioni espresse dai commissari.
La censura è fondata.
2. A fondamento della propria decisione il Tar ha posto la seguente argomentazione: “[…] Nel caso di specie il giudizio della commissione è stato espresso a maggioranza di 3 a 2. In caso di valutazione a maggioranza, sembra al collegio necessario che la motivazione collegiale tenga conto in modo adeguato delle posizioni espresse dalla posizione minoritaria e delle ragioni che ne hanno determinato il superamento, se non emergenti già in modo chiaro nel giudizio collegiale. Allo stesso modo i giudizi individuali devono descrivere in modo adeguato – ognuno di essi – le puntuali e analitiche ragioni che hanno spinto a una determinata conclusione provvedimentale.
Nel caso di specie, uno dei giudizi individuali (in particolare Quattrocolo) non appare descrivere in modo analitico e circostanziato le ragioni che hanno spinto a ritenere non adeguatamente matura la produzione scientifica del ricorrente, limitandosi a un approfondimento descrittivo del contenuto delle opere dello stesso e a una conclusione non adeguatamente argomentata.
Emerge, pertanto, una non corretta ponderazione del contenuto delle pubblicazioni - parametro principale da considerare al fine di individuare la pertinenza a un dato settore e la qualità, piuttosto che la loro collocazione – e una non adeguata sintesi, realizzata con il giudizio collegiale, delle singole posizioni espresse, incidendo il difetto motivazione del singolo giudizio individuale (in una valutazione conclusa 3 a 2) sul percorso motivazionale collegiale ”.
In sintesi, il TAR attribuisce particolare rilievo alla circostanza costituita dalla mancanza di unanimità nella valutazione negativa espressa dalla Commissione. Ciò determinerebbe la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa e analitica, tanto della valutazione finale espressa collegialmente dalla Commissione, quanto dei singoli giudizi negativi. Nel caso di specie, ritiene il TAR, risulterebbe carente la motivazione espressa da uno dei componenti della Commissione orientato in senso sfavorevole al candidato,
La Sezione ritiene che la premessa ricostruttiva da cui muove la sentenza impugnata è largamente condivisibile. Effettivamente, la valutazione negativa deliberata a maggioranza costituisce indice di una oggettiva opinabilità del giudizio finale espresso dalla Commissione: ne deriva che la completezza e logicità della ponderazione tra gli elementi positivi e negativi del candidato deve emergere con sufficiente chiarezza.
Tuttavia, nella vicenda oggetto del presente contenzioso non è condivisibile l’esito cui è pervenuto il TAR, poiché la valutazione espressa dalla Commissione, ferma restando la sua astratta opinabilità, risulta manifestata in nodo adeguato e anche le posizioni negative dei tre commissari orientati in senso sfavorevole al candidato sono correttamente enunciate.
3. Dalla lettura del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 giugno 2016, n. 120, recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia dei professori universitari, si evince che il procedimento abilitativo in esame implica la formulazione di un giudizio complesso, sostanzialmente scomponibile in tre diversi momenti logici della valutazione del lavoro scientifico:
- il primo teso ad accertare il raggiungimento di alcune mediane (giudizio quantitativo statistico);
- il secondo orientato a valutare analiticamente la produzione scientifica anche sulla base del metodo del cd. impact factor (giudizio qualitativo analitico ed obiettivo);
- il terzo indirizzato a fornire una valutazione sintetica e finale sulla maturità scientifica (giudizio qualitativo finale).
In questo quadro, il superamento degli indicatori quantitativi e bibliometrici non assume di per sé valore decisivo al fine di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza degli elementi sufficienti per attribuire l’abilitazione richiesta, dovendo la commissione, sul piano sintetico qualitativo e finale, valutare la maturità scientifica del candidato, con un giudizio che può anche motivatamente superare l'esito positivo dei giudizi analitici.
Ciò accade nell'ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione - la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori - viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di "fatto storico" (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto 'mediato' e 'valutato' dall'organo amministrativo incaricato.
In questi casi, tenuto anche conto dell'autonomia funzionale delle Amministrazioni, il giudice è chiamato a verificare se l'opzione prescelta da queste ultime rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.
È ben possibile per l'interessato contestare - oltre al mancato rispetto delle garanzie formali e procedimentali e agli indici di eccesso di potere, anche - il contenuto tecnico-discrezionale del giudizio di valore espresso dalla Commissione, ma in tal caso lo stesso ha l'onere di dimostrare che lo stesso sia scientificamente del tutto inattendibile.
Fino a quando invece si fronteggiano soltanto 'opinioni' divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione "individuale" dell'interessato" (Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2021, n. 8709).
Il superamento dei valori soglia è un dato numerico che può fornire un'indicazione in ordine alla consistenza della produzione scientifica ed alla sua rilevanza. Il superamento delle soglie ha la funzione di verificare che, sotto il profilo meramente quantitativo, il candidato abbia dei requisiti minimi che gli consentano di accedere alla valutazione da parte della Commissione, ma nulla dice circa la qualità intrinseca di quelle pubblicazioni (se non su aspetti come la sede della pubblicazione).
Come già evidenziato, l’appellante ha partecipato ad una procedura di valutazione per il conferimento della Abilitazione scientifica alla seconda fascia di docenza universitaria per il Settore scientifico disciplinare 12/G2 – Diritto processuale penale
4. La Commissione, ha accertato anzitutto che, nel complesso, i titoli del candidato soddisfano la condizione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) e b) D.M. n. 120/2016, ed ha espresso, dunque, una valutazione positiva ai sensi del successivo art. 6, co. 1.
In particolare, la Commissione ha rilevato che “ l’appellante supera tutte e tre le c.d. “mediane” previste per il settore, constatando che “il candidato integra tutti i tre gli indicatori di impatto della produzione scientifica: numero complessivo di contributi (indicatore 1), numero di contributi su riviste di fascia A (indicatore 2); volumi monografici (indicatore 3) ”.
Quanto alla qualità scientifica delle pubblicazioni, il giudizio collegiale ha evidenziato che il candidato presentava quindici pubblicazioni: tre monografie (due delle quali inserite in collane di riconosciuto prestigio), sette articoli (di cui quattro in lingua inglese) e una nota a sentenza (in riviste di classe A), nonché quattro contributi in volume (di cui uno in lingua inglese).
La motivazione è così formulata: “ La produzione scientifica è continuativa sotto il profilo temporale e coerente con il settore scientifico di riferimento. Tutti i lavori hanno una collocazione editoriale di buon rilievo nazionale e, per alcune pubblicazioni minori, anche internazionale. La prima monografia (Il diritto dell’accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico, Giappichelli, 2008, n.15), dopo aver ricostruito le fonti del “giusto processo” e aver quindi tracciato le vicende che hanno caratterizzato la nascita della cd. legge Pinto, come parte integrante del fair trial, indaga la definizione di testimone nella giurisprudenza della Corte di TR (e della Commissione prima) per soffermarsi sulla disciplina dettata dai giudici della Corte Edu a proposito dei testimoni a carico, distinguendo, alla luce dei vari dicta sovranazionali, tra le diverse ipotesi: testimoni irreperibili, coimputati, congiunti, testimoni vulnerabili e testimonianze de relato. Particolare attenzione è dedicata alla testimonianza anonima, anche con riferimento ad altri ordinamenti, alla sua utilizzabilità e alla sua valutazione. Non del tutto convincente è la correlazione tra la parte generale introduttiva, per molti aspetti didascalica, e quella volta a ricostruire gli orientamenti della Corte dei diritti sulle testimonianze a carico. Anche dell’ultimo capitolo, intitolato alle garanzie della persona accusata di fronte alle dichiarazioni dei testimoni a carico, non si percepisce univocamente la collocazione. In estrema sintesi, nella prima monografia il candidato ripercorre il tema in maniera metodologicamente corretta (collocando ad esempio prima la garanzia probatoria all’interno della cornice europea, tanto normativa quanto giurisprudenziale, per poi analizzare la figura e lo statuto del testimone). Lo studio, tuttavia, in molti tratti ha andamento descrittivo, e alcuni argomenti, soprattutto alla luce del tempo trascorso e delle innumerevoli evoluzioni della giurisprudenza e della dottrina, avrebbero avuto bisogno di approfondimenti maggiori e, soprattutto, di riflessioni scientifiche più personali. L’opera monografica successiva, del 2017, relativa allo studio della giurisdizione monocratica (“Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative” (n.11), soffre dei medesimi difetti. Anch’essa completa sotto il profilo descrittivo, l’indagine ripercorre in modo puntuale la disciplina del procedimento monocratico a - 3 - partire dall’istituzione del giudice unico con la legge-delega n. 257 del 1997 e il d.lgs. n. 51/1998. La ricerca, esauriente anche se non particolarmente originale, non si lascia apprezzare per un’analisi scientifica autonoma: quest’ultima, peraltro, forse ancor più doverosa in quanto relativa ad una seconda edizione della pubblicazione. La terza monografia (Processo penale e rimedi alle violazioni delle garanzie europee, Wki, 2022; n.22) riprende le mosse, senza particolari aggiornamenti bibliografici e giurisprudenziali, da alcuni profili già trattati nella prima opera, ovvero i rapporti tra ordinamento interno e decisioni definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo che richiedono il superamento del giudicato interno. Dopo aver riassunto il lungo percorso normativo che ha visto l’ordinamento italiano per molto tempo privo di uno specifico strumento di superamento del giudicato interno per la ricelebrazione del processo ‘viziato’ da talune violazioni della Convenzione europea, la ricerca si sofferma su alcune soluzioni normative straniere, costruite soprattutto sulla base delle sintesi effettuate dalla stessa Corte Edu e dei formanti legislativi. L’analisi del nuovo art. 628 bis cpp tratta dei profili essenziali dell’istituto: la legittimazione soggettiva (con specifica attenzione per la posizione dei soggetti non ricorrenti a TR); le cause di inammissibilità dell’impugnazione straordinaria; i poteri decisori della Corte di cassazione; gli epiloghi possibili del procedimento. Si tratta di un contributo iniziale alla ricostruzione di un nuovo istituto, di estrema complessità, che, tuttavia, specie sul versante nazionale, soffre di un eccesso di generalizzazione e, soprattutto, di una ridotta attenzione all'impatto della riforma Cartabia. In alcuni tratti dell’ultima parte del quarto capitolo, inoltre, si risente l’eco di riflessioni dottrinali già espressasi sull’argomento sulle quali il lavoro avrebbe meritato approfondimenti maggiori. Nel complesso la ricerca, analogamente agli studi monografici precedenti, non riesce ancora ad offrire una efficace e coerente visione d’insieme, che valorizzi ipotesi di lavoro, dimostrazione e tesi, evidenziando completezza delle fonti di riferimento, rigore metodologico e originalità dei risultati. La produzione minore si colloca anche in contesti internazionali (alcuni lavori sono in lingua inglese). Articoli (prevalentemente concentrati in una rivista) e capitoli di libro toccano problematiche varie, anche se rimane costante l’attenzione al piano delle garanzie convenzionali ed europee. Alcuni di questi lavori sono per buona parte correttamente strutturati, come quello sull’ostatività penitenziaria, di cui si apprezzano le conclusioni, sulla testimonianza anonima e sull’Ordine di protezione europeo nella sua dimensione comparata. Altri, invece, risultano compilativi: è il caso del commento a sentenza sull’azione penale e quello sulla procedura amministrativa di espulsione dello straniero. Tanto premesso la Commissione a maggioranza non ritiene che il prof. IM AT abbia raggiunto quegli importanti e rilevanti risultati scientifici che, per qualità, impatto e, soprattutto, originalità, gli avrebbero conferito una posizione riconosciuta nel panorama nazionale e in particolare internazionale della ricerca. ”
5.Le valutazioni espresse nel giudizio complessivo sono coerenti con i giudizi individuali dei Commissari e in particolare con quello della professoressa Quattrocolo che è stato così formulato:
“Ai fini dell’art. 7 d.m. 120/2016, presenta tre monografie, sette articoli, una nota a sentenza, quattro contributi in volume. La prima, dal titolo: Il Diritto dell’accusato a ‘interrogare o far interrogare’ le Fonti di prova a carico, edito da Giappichelli, 2008, nella prestigiosa collana Procedura Penale, affronta un tema classico e fondamentale del diritto processuale penale. L’opera, introdotta dalla prefazione del prof. Giuliano Vassalli, richiama l’attenzione sulla dimensione più specifica del contraddittorio processuale, ovvero l’esame (e il controesame) dei dichiaranti a carico, nell’ottica comparata della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del sistema processuale penale italiano. Invero, un’ampia parte del volume è dedicata alla ricostruzione – non necessaria ma certamente corretta - delle linee generali di funzionamento del sistema di giustizia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’attenzione si sposta poi sul tema centrale della definizione di ‘testimone’ e ‘testimone a carico’ ai sensi della Convenzione e, soprattutto, della giurisprudenza della Corte, sullo sfondo di due ben note linee generali: per un verso, il self-restraint di quest’ultima rispetto ai temi della rilevanza, della valutazione e dell’invalidità delle prove nel procedimento nazionale; per altro verso, il canone della ‘overall fairness’ del processo che, negli anni successivi, è stato trasformato dai Giudici di TR in un pericoloso meccanismo di ‘autolimitazione’ delle singole garanzie dell’art. 6.3 Cedu. Nella parte conclusiva, l’autore si sofferma sul rapporto tra canone convenzionale e nazionale del diritto al confronto con l’accusatore, evidenziando profili rispetto ai quali la disciplina italiana è meno estesa di quella europea ed altri che, invece, risultano maggiormente tutelati nel quadro nazionale, tratteggiando qualche ipotesi di possibile intervento normativo correttivo. Nel complesso, un lavoro diligente e, soprattutto nella seconda parte, coerente con il titolo. La seconda monografia, dal titolo Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative, seconda edizione, è edita da Giappichelli, 2017 fuori collana. Il volume affronta le questioni relative ai riti che si svolgono innanzi al tribunale in composizione monocratica prendendo le mosse dall’evoluzione storica della disciplina. I numerosi e importanti avvicendamenti normativi sono introdotti muovendo da una riflessione sul valore della collegialità e del ruolo di quest’ultima nel quadro di riferimento costituzionale. Seguendo le scansioni codicistiche, il volume ripercorre le particolarità del rito senza udienza preliminare. Considerando anche alcuni importanti sviluppi giurisprudenziali, la trattazione copre ordinatamente le specificità del rito a citazione diretta, sia con riguardo alle rationes sottese alle scelte legislative, sia in riferimento all’innesto con la disciplina generale del libro VII, richiamata in quanto non espressamente derogata. Nell’esposizione, l’A. mette in luce i limiti strutturali o applicativi della disciplina del rito introdotto ex art. 552 cpp, delineando anche alternative che avrebbero potuto offrire maggiore incisività al procedimento ‘semplificato’. Si tratta di una trattazione completa, anche se non particolarmente originale, sul rito senza udienza preliminare. La terza monografia, dal titolo Processo Penale e rimedi alle violazioni delle garanzie Europee, Wki, 2022, nella Collana Giustizia Penale Europea, riprende le mosse, senza particolari aggiornamenti bibliografici e giurisprudenziali, da alcuni profili già trattati nella prima opera, ovvero i rapporti tra ordinamento interno e decisioni definitive della Corte europea dei diritti dell’uomo che richiedono il superamento del giudicato interno. Il volume riassume il tortuoso percorso normativo che ha visto l’ordinamento italiano muoversi, per lungo tempo, nell’incapacità di addivenire ad uno specifico ed efficace strumento di superamento del giudicato interno, ai fini di consentire la ricelebrazione del processo ‘viziato’ da talune violazioni della Convenzione europea. Passando per la presentazione di soluzioni normative straniere, l’autore prende le mosse dai parametri della legge di delega, per proporre una analisi 'a prima lettura' del nuovo art. 628 bis cpp, nei suoi profili essenziali: la legittimazione soggettiva (con specifica attenzione per la posizione dei soggetti non ricorrenti a TR); le cause di inammissibilità dell’impugnazione straordinaria; i poteri decisori della Corte di cassazione; gli epiloghi possibili del procedimento. Si tratta di un contributo iniziale alla ricostruzione di un nuovo istituto, la cui complessità - come giù sottolineato anche da altri recentissimi studi - emergerà appieno con il tempio. La produzione minore si colloca anche in contesti internazionali. Articoli (prevalentemente concentrati in una rivista) e capitoli di libro toccano problematiche varie, anche se rimane costante l’attenzione al piano delle garanzie convenzionali ed europee. Si segnalano lo studio in materia di ordine europeo di protezione, pubblicato nel 2018 sulla rivista EuCRL e il recente saggio sull’art. 4 bis o.p., pubblicato nel 2022, su Archivio Penale. Nel complesso, la produzione valutata delinea un percorso di crescita ancora in atto, che potrà certamente offrire nel prossimo futuro contributi di spiccata originalità, caratteristica che oggi si coglie principalmente nei lavori minori e in misura solo limitata in quelli monografici. Per questa ragione si ritiene che il candidato non abbia raggiunto la maturità scientifica necessaria al conseguimento della abilitazione di prima fascia. ”
Si tratta, all’evidenza, di una motivazione articolata, nella quale non emergono carenze istruttorie o palesi incongruenze logiche.
6. Il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è pienamente sindacabile dal Giudice per motivi di legittimità, correlati alla manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, ma non può essere oggetto di un sindacato sostitutivo, che implicherebbe una non consentita ingerenza nei poteri spettanti all’amministrazione.
Il processo non è infatti la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione d'esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 27 aprile 2022, n. 3356): ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Dalla lettura della motivazione del giudizio negativo oggetto di contestazione, non si evince la sussistenza di aspetti di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti nell’operato della Commissione.
Sotto tale profilo non può essere contestata la congrua ponderazione dei giudizi individuali, nell’ambito del giudizio collegiale.
Quest’ultimo rappresenta, infatti, l’adeguata e bilanciata sintesi dei giudizi individuali, dando prevalenza a quelli negativi, i quali pervengono alle medesime conclusioni e riportano valutazioni sulle singole pubblicazioni pienamente coerenti con quanto poi esposto nel giudizio finale.
In coerenza con i principi innanzi declinati, pertanto, il giudizio reso dalla Commissione nel suo complesso non appare né immotivato né illogico; la valutazione oggetto del presente giudizio non è affetta da evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
La Commissione, infatti, nel rispetto degli indici di valutazione sopra richiamati, ha legittimamente espresso – a maggioranza - un giudizio estremamente chiaro ed esaustivo in ordine al mancato raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferirgli una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca.
7. È da ultimo irrilevante, ai fini del presente appello, che nelle more del giudizio, nella tornata successiva a quella oggetto di causa, sia stata poi riconosciuta all’appellante l’abilitazione.
Da un lato, infatti, resta intatto l’interesse del ricorrente alla verifica di legittimità del primo giudizio negativo.
Dall’altro lato, la circostanza che una diversa Commissione, nella valutazione dei medesimi elementi di fatto, sia pervenuta a una conclusione antitetica, non rappresenta un indice univoco di inadeguatezza dell’originario giudizio negativo.
L’appello deve essere, pertanto, accolto e la sentenza riformata, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.
In considerazione della complessità della materia trattata, nonché della novità, in fatto, delle questioni trattate, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge l’originario ricorso.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Maria Castorina | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO