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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1771/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Catalda Antonaci;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 CP_6
CONVENUTI CONTUMACI
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 19.6.2024, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, proprietari del terreno sito in agro di Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Erchie al foglio 11, p.lla 1748, domandando che venga accertato e dichiarato che ella ha acquistato per usucapione la proprietà esclusiva di detto immobile, per averlo posseduto uti domina, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni. I convenuti, ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
La domanda attorea merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed
indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Peraltro, nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie – il possessore abbia costruito, sul terreno del quale ha chiesto dichiararsi l'acquisto per usucapione, un fabbricato, gli effetti dell'accessione in favore dei proprietari del fondo su cui esso insiste devono ritenersi di fatto caducati, posto che, coe affermato dalla Corte di Cassazione, “in relazione ai modi di acquisto della proprietà della
costruzione eseguita sul fondo altrui, l'usucapione e l'accessione operano con modalità diverse,
perché l'accessione si perfeziona "ipso iure" nel momento stesso in cui la costruzione viene ad
esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare solo dopo il
decorso del termine (ventennale o decennale) previsto dagli artt. 1158 e 1159 cod. civ.; ne consegue che l'usucapione non esclude l'operatività dell'accessione, ma si limita, semplicemente, a farne venire
meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo” (Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 5739 del 10/03/2011).
Difatti, “nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo
altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della
proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo
acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del
costruttore” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21933 del 30/07/2021).
Nel caso di specie, la prova del possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'immobile sopra meglio specificato da parte di emerge chiaramente dalle Parte_1
dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Ed invero, la teste escussa all'udienza del 25.11.2025, ha dichiarato: “sono Testimone_1
a conoscenza del fatto che la abbia realizzato nel terreno per cui è causa un immobile ad Pt_1
uso abitativo. Ricordo che l'immobile fu realizzato prima del 1967 perché anche mia madre, nello
stesso periodo, stava costruendo un immobile nel terreno situato alle spalle di quello in oggetto. La
, nel predetto immobile, ha altresì provveduto all'allaccio di tutte le utenze necessarie”. Pt_1
Anche il teste , escusso alla medesima udienza, ha affermato:“sono a Testimone_2
conoscenza del fatto che la abbia realizzato un immobile sul terreno per cui è causa. Tanto Pt_1
so in quanto, da quando sono sposato con la nipote della e, quindi, dal 1983, l'immobile Pt_1
era già esistente. Io e mia moglie abitiamo in un'abitazione situata alle spalle di quella dell'attrice.
La ha provveduto, altresì, ad eseguire l'allaccio alle utenze necessarie”. Pt_1
Orbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali si evince l'esercizio da parte dell'attrice di attività materiali corrispondenti al diritto di proprietà, con particolare riferimento alla costruzione dell'immobile ad uso abitativo da parte della medesima, consentono di ritenere integrati,
nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 1158 cod. civ. ai fini dell'usucapione e,
quindi, di ritenere provato non solo il requisito del corpus, costituito dal rapporto materiale esistente con la res, ma anche quello dell'animus, corrispondente alla volontà di possedere la cosa come propria e di escludere altri dal godimento dell'immobile.
Il quadro istruttorio finora vagliato consente di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, le stesse, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1771/2024 R.G., così provvede:
- dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Erchie al fol. 11, p.lla 1748;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1771/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione e
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Catalda Antonaci;
Parte_1
ATTRICE
CONTRO
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 CP_6
CONVENUTI CONTUMACI
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 19.6.2024, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, proprietari del terreno sito in agro di Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Erchie al foglio 11, p.lla 1748, domandando che venga accertato e dichiarato che ella ha acquistato per usucapione la proprietà esclusiva di detto immobile, per averlo posseduto uti domina, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni. I convenuti, ritualmente citati, sono rimasti contumaci.
La domanda attorea merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005).
È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed
indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Peraltro, nell'ipotesi in cui - come nel caso di specie – il possessore abbia costruito, sul terreno del quale ha chiesto dichiararsi l'acquisto per usucapione, un fabbricato, gli effetti dell'accessione in favore dei proprietari del fondo su cui esso insiste devono ritenersi di fatto caducati, posto che, coe affermato dalla Corte di Cassazione, “in relazione ai modi di acquisto della proprietà della
costruzione eseguita sul fondo altrui, l'usucapione e l'accessione operano con modalità diverse,
perché l'accessione si perfeziona "ipso iure" nel momento stesso in cui la costruzione viene ad
esistenza, mentre l'usucapione congiunta del suolo e del manufatto si può verificare solo dopo il
decorso del termine (ventennale o decennale) previsto dagli artt. 1158 e 1159 cod. civ.; ne consegue che l'usucapione non esclude l'operatività dell'accessione, ma si limita, semplicemente, a farne venire
meno gli effetti a causa del successivo acquisto della proprietà e del suolo” (Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 5739 del 10/03/2011).
Difatti, “nel caso in cui l'autore di una costruzione eseguita con materiali propri sul fondo
altrui l'abbia posseduta "uti dominus" per il tempo necessario ad usucapire, l'acquisto della
proprietà dell'opera, per accessione, a favore del proprietario del fondo viene meno per il successivo
acquisto della proprietà del manufatto e del suolo, verificatosi in virtù dell'usucapione a favore del
costruttore” (Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21933 del 30/07/2021).
Nel caso di specie, la prova del possesso pacifico ed ininterrotto da oltre vent'anni dell'immobile sopra meglio specificato da parte di emerge chiaramente dalle Parte_1
dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Ed invero, la teste escussa all'udienza del 25.11.2025, ha dichiarato: “sono Testimone_1
a conoscenza del fatto che la abbia realizzato nel terreno per cui è causa un immobile ad Pt_1
uso abitativo. Ricordo che l'immobile fu realizzato prima del 1967 perché anche mia madre, nello
stesso periodo, stava costruendo un immobile nel terreno situato alle spalle di quello in oggetto. La
, nel predetto immobile, ha altresì provveduto all'allaccio di tutte le utenze necessarie”. Pt_1
Anche il teste , escusso alla medesima udienza, ha affermato:“sono a Testimone_2
conoscenza del fatto che la abbia realizzato un immobile sul terreno per cui è causa. Tanto Pt_1
so in quanto, da quando sono sposato con la nipote della e, quindi, dal 1983, l'immobile Pt_1
era già esistente. Io e mia moglie abitiamo in un'abitazione situata alle spalle di quella dell'attrice.
La ha provveduto, altresì, ad eseguire l'allaccio alle utenze necessarie”. Pt_1
Orbene, le dichiarazioni rese dai testi escussi, dalle quali si evince l'esercizio da parte dell'attrice di attività materiali corrispondenti al diritto di proprietà, con particolare riferimento alla costruzione dell'immobile ad uso abitativo da parte della medesima, consentono di ritenere integrati,
nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 1158 cod. civ. ai fini dell'usucapione e,
quindi, di ritenere provato non solo il requisito del corpus, costituito dal rapporto materiale esistente con la res, ma anche quello dell'animus, corrispondente alla volontà di possedere la cosa come propria e di escludere altri dal godimento dell'immobile.
Il quadro istruttorio finora vagliato consente di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, le stesse, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1771/2024 R.G., così provvede:
- dichiara che ha acquistato per usucapione la proprietà dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Erchie al fol. 11, p.lla 1748;
- ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, nonché alla relativa annotazione e voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate
competente per territorio;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.