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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 2.12.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2810 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, CF , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF , elettivamente domiciliati in Palermo, V. PRIN- C.F._2
CIPE DI VILLAFRANCA n. 54, presso lo studio dell'Avv. BORSELLINO AN-
TONELLO che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di ci-
tazione;
– attori –
CONTRO
, cf;
Controparte_1 P.IVA_1
– convenuta contumace –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio l Parte_3 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le seguenti domande: “Ritene-
Tribunale di Palermo re e dichiarare che sui beni immobili identificati al catasto terreni del Co-
mune di Campo Felice di Roccella al Foglio 4, p. lle 15 e 181, non potevano
iscriversi le ipoteche legali di cui in premessa identificate alle superiori let-
tere a1) , a2) , a3) , b1) , b2) , b3) , b4) , c1) , c2) , c3) , c4) .
Ritenere e dichiarare il diritto dei coniugi sigg. e Parte_1 [...]
all' immediata cancellazione, ovvero all' immediata restrizio- Parte_2
ne delle dette ipoteche legali.
Ordinare, di conseguenza, al Conservatore dei RRI I di cancellare e/o
restringere, limitatamente al le p. lle n. 181, 614 e 15 del foglio di mappa n.
4 (oggi p. l la 1185 sub 1) del comune di Campo Felice di Roccella, l ' iscri-
zione delle sopra dette ipoteche.
l a provvedere a Controparte_3 Controparte_1
totale Sua cura e spese alla detta cancellazione e/o restrizione delle supe-
riori ipoteche legali.
Emettere ogni ulteriore diversa declaratoria e statuizione previa, connes-
sa o dipendente dal le domande che precedono e che, comunque, secondo
dir i t to portino al medesimo esito.
l alle spese”. Controparte_3 Controparte_1
L' (di seguito “ ”) rimaneva Controparte_1 CP_1
contumace.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 28.10.25, ex art.101 comma secondo cpc, è sta- ta adottata la seguente ordinanza: “rilevato che parte ricorrente ha allega- to che le particelle sulle quali è stata iscritta l'ipoteca legale - particelle 15,
181 e 614 catasto terreni Comune di Campofelice di Roccella – sono state
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile soppresse ancora prima dell'acquisto da parte degli stessi ricorrenti della
particella al Catasto Fabbricati - foglio di mappa n. 4, della detta p.lla
1185;
considerato che l'ipoteca risulterebbe iscritta su particelle inesistenti e,
comunque, nei confronti di soggetti terzi;
considerato, per converso, che non risulta iscritta ipoteca sull'immobile
foglio di mappa n. 4, p.lla 1185, di proprietà dei ricorrenti;
ritenuto, pertanto, necessario, ex art. 101 comma secondo cpc, invita-re
parte ricorrente a dedurre sull'interesse concreto ed attuale alla proposizio-
ne ed all'accoglimento della domanda principale”.
Dopo il deposito delle note autorizzate, in esito all'udienza del 2.12.25,
sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Gli attori sono proprietari di un immobile identificato al Catasto Urba-
no del Comune di Campo Felice di Roccella al Foglio 4, p.lla 1185, giusta atto di compravendita del 29.04.1998, reg.to a Termini Imerese il
15.05.1998 (come ivi meglio descritto: due vani ed accessori al piano ter-
ra, due vani e terrazzo al primo piano e circostante terreno adibito a per-
tinenza di 880 mq.).
Immobile, poi, identificato col sub 1 della medesima particella a segui-
to di ampliamento.
Come riconosciuto dagli stessi attori su tale immobile non vi è alcuna iscrizione ipotecaria.
Detta particella è stata costituita a seguito di frazionamento del 1996,
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile in atti, con soppressione delle particelle 614, 15 e 181, come si evince dalla perizia disposta dalla Corte di Assise presso il Tribunale di Caltanis-
setta nell'ambito di un indicente di esecuzione pure promosso dagli odierni attori, in atti.
Vi è parimenti prova per tabulas che ciononostante nel 2005 e nel
2006 su tali particelle è stata iscritta una ipoteca legale, poi rinnovata nel
2025, come da ultimo provato dai ricorrenti per 1/5 sulla quota di uno dei -precedenti- comproprietari (all.2 note autorizzate del 21.11.25).
A fronte di quanto sopra le parti sono state invitate a dedurre sul con-
creto interesse ad agire nel presente giudizio in relazione alla domanda proposta con l'atto introduttivo.
Con le note autorizzate hanno rappresentato il rischio di azioni esecu-
tive in forza della citata iscrizione ipotecaria sulle particelle catastali dei terreni, anche alla luce delle previsioni dell'art. 2811 cc.
Ebbene, diversamente da quanto esposto dagli attori, va, in concreto,
osservato che:
1) il bene degli attori non è gravato da alcuna iscrizione pregiudizievo-
le;
2) gli attori hanno acquistato nel 1998, con atto trascritto, è, quindi,
prima dell'iscrizione ipotecaria sulle particelle di terreno (2005/2006);
3) la iscrizione ipotecaria è stata eseguita su beni che non sono mai stati, né sono di proprietà degli attori.
4) la iscrizione ipotecaria è stata erroneamente eseguita su particelle (o porzioni di particelle) già soppresse.
Inoltre, va pure rilevato che, nel caso in esame, non è invocabile il pre-
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile cetto dell'art.2811 cc poiché la costruzione di proprietà degli attori – già
con diverso identificativo catastale – è stata realizzata in epoca precedente rispetto alla iscrizione del 2006 (in tal senso Ordinanza n. 21993 del
03/09/2019).
Per le motivazioni esposte, congiuntamente valutate, va affermato che nessun concreto pregiudizio possono patire gli odierni attori da tali iscri-
zioni che non sono loro opponibili e non concernono beni di loro proprie-
tà.
Né, per fondare l'interesse ad agire, è stato dedotta la sussistenza di azioni esecutive già improvvidamente intraprese nei loro confronti sulla base di tali iscrizioni (solo in termine di generico rischio si esprimono gli stessi attori sul punto).
Azioni che, in ipotesi, potrebbero ben essere oggetto di opposizione di-
nanzi alle competenti autorità giudiziarie.
Difetta, pertanto, l'interesse ad agire degli attori nel caso in esame.
Assorbita, per l'effetto, anche la valutazione circa la esperibilità, quali terzi, di incidenti di esecuzione nei procedimenti nei quali si sono formati titoli contro gli intestatari catastali delle citate particelle di terreno.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di con-
troparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell con l'atto di citazione Controparte_4
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile del 16.2.23;
− Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 3/12/2025.
- 6 -
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc,
in seguito dell'udienza del 2.12.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2810 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, CF , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
CF , elettivamente domiciliati in Palermo, V. PRIN- C.F._2
CIPE DI VILLAFRANCA n. 54, presso lo studio dell'Avv. BORSELLINO AN-
TONELLO che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di ci-
tazione;
– attori –
CONTRO
, cf;
Controparte_1 P.IVA_1
– convenuta contumace –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio l Parte_3 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le seguenti domande: “Ritene-
Tribunale di Palermo re e dichiarare che sui beni immobili identificati al catasto terreni del Co-
mune di Campo Felice di Roccella al Foglio 4, p. lle 15 e 181, non potevano
iscriversi le ipoteche legali di cui in premessa identificate alle superiori let-
tere a1) , a2) , a3) , b1) , b2) , b3) , b4) , c1) , c2) , c3) , c4) .
Ritenere e dichiarare il diritto dei coniugi sigg. e Parte_1 [...]
all' immediata cancellazione, ovvero all' immediata restrizio- Parte_2
ne delle dette ipoteche legali.
Ordinare, di conseguenza, al Conservatore dei RRI I di cancellare e/o
restringere, limitatamente al le p. lle n. 181, 614 e 15 del foglio di mappa n.
4 (oggi p. l la 1185 sub 1) del comune di Campo Felice di Roccella, l ' iscri-
zione delle sopra dette ipoteche.
l a provvedere a Controparte_3 Controparte_1
totale Sua cura e spese alla detta cancellazione e/o restrizione delle supe-
riori ipoteche legali.
Emettere ogni ulteriore diversa declaratoria e statuizione previa, connes-
sa o dipendente dal le domande che precedono e che, comunque, secondo
dir i t to portino al medesimo esito.
l alle spese”. Controparte_3 Controparte_1
L' (di seguito “ ”) rimaneva Controparte_1 CP_1
contumace.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria documentale.
In esito all'udienza del 28.10.25, ex art.101 comma secondo cpc, è sta- ta adottata la seguente ordinanza: “rilevato che parte ricorrente ha allega- to che le particelle sulle quali è stata iscritta l'ipoteca legale - particelle 15,
181 e 614 catasto terreni Comune di Campofelice di Roccella – sono state
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile soppresse ancora prima dell'acquisto da parte degli stessi ricorrenti della
particella al Catasto Fabbricati - foglio di mappa n. 4, della detta p.lla
1185;
considerato che l'ipoteca risulterebbe iscritta su particelle inesistenti e,
comunque, nei confronti di soggetti terzi;
considerato, per converso, che non risulta iscritta ipoteca sull'immobile
foglio di mappa n. 4, p.lla 1185, di proprietà dei ricorrenti;
ritenuto, pertanto, necessario, ex art. 101 comma secondo cpc, invita-re
parte ricorrente a dedurre sull'interesse concreto ed attuale alla proposizio-
ne ed all'accoglimento della domanda principale”.
Dopo il deposito delle note autorizzate, in esito all'udienza del 2.12.25,
sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
****
Gli attori sono proprietari di un immobile identificato al Catasto Urba-
no del Comune di Campo Felice di Roccella al Foglio 4, p.lla 1185, giusta atto di compravendita del 29.04.1998, reg.to a Termini Imerese il
15.05.1998 (come ivi meglio descritto: due vani ed accessori al piano ter-
ra, due vani e terrazzo al primo piano e circostante terreno adibito a per-
tinenza di 880 mq.).
Immobile, poi, identificato col sub 1 della medesima particella a segui-
to di ampliamento.
Come riconosciuto dagli stessi attori su tale immobile non vi è alcuna iscrizione ipotecaria.
Detta particella è stata costituita a seguito di frazionamento del 1996,
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile in atti, con soppressione delle particelle 614, 15 e 181, come si evince dalla perizia disposta dalla Corte di Assise presso il Tribunale di Caltanis-
setta nell'ambito di un indicente di esecuzione pure promosso dagli odierni attori, in atti.
Vi è parimenti prova per tabulas che ciononostante nel 2005 e nel
2006 su tali particelle è stata iscritta una ipoteca legale, poi rinnovata nel
2025, come da ultimo provato dai ricorrenti per 1/5 sulla quota di uno dei -precedenti- comproprietari (all.2 note autorizzate del 21.11.25).
A fronte di quanto sopra le parti sono state invitate a dedurre sul con-
creto interesse ad agire nel presente giudizio in relazione alla domanda proposta con l'atto introduttivo.
Con le note autorizzate hanno rappresentato il rischio di azioni esecu-
tive in forza della citata iscrizione ipotecaria sulle particelle catastali dei terreni, anche alla luce delle previsioni dell'art. 2811 cc.
Ebbene, diversamente da quanto esposto dagli attori, va, in concreto,
osservato che:
1) il bene degli attori non è gravato da alcuna iscrizione pregiudizievo-
le;
2) gli attori hanno acquistato nel 1998, con atto trascritto, è, quindi,
prima dell'iscrizione ipotecaria sulle particelle di terreno (2005/2006);
3) la iscrizione ipotecaria è stata eseguita su beni che non sono mai stati, né sono di proprietà degli attori.
4) la iscrizione ipotecaria è stata erroneamente eseguita su particelle (o porzioni di particelle) già soppresse.
Inoltre, va pure rilevato che, nel caso in esame, non è invocabile il pre-
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile cetto dell'art.2811 cc poiché la costruzione di proprietà degli attori – già
con diverso identificativo catastale – è stata realizzata in epoca precedente rispetto alla iscrizione del 2006 (in tal senso Ordinanza n. 21993 del
03/09/2019).
Per le motivazioni esposte, congiuntamente valutate, va affermato che nessun concreto pregiudizio possono patire gli odierni attori da tali iscri-
zioni che non sono loro opponibili e non concernono beni di loro proprie-
tà.
Né, per fondare l'interesse ad agire, è stato dedotta la sussistenza di azioni esecutive già improvvidamente intraprese nei loro confronti sulla base di tali iscrizioni (solo in termine di generico rischio si esprimono gli stessi attori sul punto).
Azioni che, in ipotesi, potrebbero ben essere oggetto di opposizione di-
nanzi alle competenti autorità giudiziarie.
Difetta, pertanto, l'interesse ad agire degli attori nel caso in esame.
Assorbita, per l'effetto, anche la valutazione circa la esperibilità, quali terzi, di incidenti di esecuzione nei procedimenti nei quali si sono formati titoli contro gli intestatari catastali delle citate particelle di terreno.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di con-
troparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
nei confronti dell con l'atto di citazione Controparte_4
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile del 16.2.23;
− Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo in data 3/12/2025.
- 6 -
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile