Sentenza 20 gennaio 1979
Massime • 1
Presupposto della contribuzione volontaria per le assicurazioni sociali, di cui all'art 5 della legge n 218 del 1952, e l'interruzione o la cessazione del rapporto di lavoro soggetto alla contribuzione obbligatoria, onde non puo procedere a contribuzione volontaria il prestatore di lavoro gia assicurato presso il fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, a norma della legge n 377 del 1958, costituisce una gestione autonoma in seno all'INPS e da luogo ad un'Assicurazione obbligatoria. I contributi volontari indebitamente versati sono sostanzialmente nulli, e non semplicemente irregolari, onde ad essi non si applica l'art 8, primo comma, seconda parte, del DPR n 818 del 1957, secondo cui rimangono acquisiti alle singole gestioni, e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse, i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e stato effettuato.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1979, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1979 |
Testo completo
Presupposto della contribuzione volontaria per le assicurazioni sociali, di cui all'art 5 della legge n 218 del 1952, e l'interruzione o la cessazione del rapporto di lavoro soggetto alla contribuzione obbligatoria, onde non puo procedere a contribuzione volontaria il prestatore di lavoro gia assicurato presso il fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, a norma della legge n 377 del 1958, costituisce una gestione autonoma in seno all'INPS e da luogo ad un'Assicurazione obbligatoria. I contributi volontari indebitamente versati sono sostanzialmente nulli, e non semplicemente irregolari, onde ad essi non si applica l'art 8, primo comma, seconda parte, del DPR n 818 del 1957, secondo cui rimangono acquisiti alle singole gestioni, e sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse, i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data in cui il versamento stesso e stato effettuato.*