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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/04/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4100/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo, alla via Crucis n. 35, presso lo studio legale dell'avv.
Antimo Angelino, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 dichiarare la prescrizione della pretesa restituzione dell'indebito richiesta dall' . CP_2
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto nell'ottobre 2022 svariate comunicazioni dall' con cui l'ente CP_2
previdenziale comunicava la sussistenza di indebiti relativi agli anni 1999, 2001, 2002 e 2005 a fronte della avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli con riferimento alle citate annualità;
b) Che in ogni caso il presunto indebito sarebbe prescritto.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha eccepito la legittimità del proprio CP_2
operato, facendo rilevare la decadenza dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro a fronte della notifica telematica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Nelle note di trattazione scritta assegnate, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Alla luce delle eccezioni sollevate dall'ente previdenziale appare opportuno chiarire preliminarmente che l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito accertato dall' , non essendo stata proposta alcuna domanda volta ad Controparte_3 accertare l'insussistenza dell'indebito contestato. Ne deriva che nessun rilievo assumono le eccezioni sollevate quanto al merito dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, compresa l'eccezione di decadenza.
Deve quindi ritenersi accertato che parte ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa in relazione agli anni oggetto di contestazione, con la conseguenza che non era dovuto in suo favore il pagamento della disoccupazione agricola, con l'ulteriore conseguenza che essendo tale pagamento avvenuto, lo stesso è certamente indebito.
Al riguardo, infatti, deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 38 d.l. 98/2011 si applichi per la comunicazione della cancellazione dagli elenchi anche in relazione alle giornate di lavoro antecedenti al 2011. In tal senso, infatti, deve osservarsi che la normativa in esame ha introdotto un sistema unico di notifica degli elenchi in materia, di modo che non avrebbe senso ritenere che tale nuova modalità di comunicazione non possa applicarsi in relazione alle giornate di lavoro antecedenti. A ciò si aggiunga, peraltro, che qualora si ritenesse diversamente ne deriverebbe un sistema di comunicazione misto dalla difficile comprensione.
Allo stesso modo, quanto alla censura di incostituzionalità del sistema di notifica telematica avanzata dal ricorrente, ci si riporta alla sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale, secondo cui
“Il thema decidendum del presente giudizio è, dunque, costituito dalla verifica della compatibilità con il diritto di difesa, assicurato dall'art. 24 Cost., della modalità di notifica tramite la pubblicazione del provvedimento in questione sul sito internet dell' contemplato dalla CP_2
disposizione censurata. Ciò sotto il profilo della concreta possibilità per il lavoratore interessato di venire a conoscenza del provvedimento stesso e, dunque, di agire tempestivamente per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali negate dall' . CP_1
5.1.– Questa Corte ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale.
Ha chiarito che è parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 3 del 2015).
Ha, altresì, specificato che l'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza
(ex plurimis, sentenza n. 446 del 1997).
5.2.– La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti della pubblicazione telematica degli atti amministrativi, ove sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, stabilendo che essa costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, privilegiando, «in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall'azione impugnatoria, l'opzione meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24,
111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018, n. 5570).
6.– Alla luce dell'illustrato quadro normativo e giurisprudenziale la disposizione censurata risulta immune da vizi di legittimità costituzionale, laddove le censure del giudice rimettente investono la circolare n. 82 del 2012 (relative sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che di quelli trimestrali di variazione), con la quale l' ha definito, in attuazione della disposizione CP_2 censurata, le "specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui «[d]ecorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili». Ciò perché, nell'argomentazione del giudice a quo, è tale previsione a compromettere in modo irragionevole il diritto di difesa, in quanto incide sul diritto dell'interessato a utilizzare l'intero termine di legge previsto per l'impugnazione anche per la conoscenza del provvedimento, potendo egli predisporre il ricorso comunque tempestivamente nell'imminenza della scadenza del termine stesso.
Il predetto ristretto ambito temporale non è difatti previsto dalla disposizione di legge impugnata né la sua indicazione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell' , è CP_1
necessario effetto del rinvio operato dal ricordato art. 12-bis del r.d. n. 1949 del 1940 al precedente art. 12, poiché tale ultimo articolo è richiamato non già per la procedura di notificazione, ma solo con riferimento agli elenchi nominativi annuali.
Ne consegue che i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare n. CP_2
82 del 2012 ha definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali.
In effetti il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale.
A questo fine, l'amministrazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate.
Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche CP_2 CP_1
tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata.
7.– Conclusivamente deve escludersi che la disposizione censurata possa essere considerata ex se lesiva dell'art. 24 Cost.”. Una volta accertata l'impossibilità per il ricorrente di mettere in discussione la natura indebita della prestazione, quindi, è necessario verificare se le somme corrisposte possano essere ripetute.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica.
In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c.. Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”). Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
Parte ricorrente eccepisce il decorso del termine prescrizionale.
Tale allegazione deve ritenersi fondata dal momento che mentre la richiesta di ripetizione dell'indebito è avvenuta nel mese di ottobre 2022, mentre le prestazioni sono relative agli anni
1999, 2001, 2002 e 2005.
Nessun rilievo assume, in senso contrario, il momento in cui l' ha effettuato CP_2
l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prescrizione, non incidendo tale atto sul decorso del termine prescrizionale per la ripetizione di quanto versato. Se è vero che l'autonomo diritto all'accertamento della sussistenza e/o insussistenza di rapporti di lavoro subordinati in agricoltura non è soggetto ad un termine di prescrizione, ben possono, invece, essere soggette a prescrizione (decennale o quinquennale) le domande connesse e derivanti da tale accertamento, quali ad esempio quella di restituzione delle indebite prestazioni previdenziali conseguite o quella di versamento dei contributivi previdenziali omessi.
Al riguardo, siccome è noto che tale termine inizia a decorrere dal momento del pagamento,
e nessun valido atto interruttivo è stato allegato dall'ente convenuto – non potendosi ritenere tale la comunicazione di cancellazione dagli elenchi agricoli, trattandosi di fattispecie completamente diverse e non potendo la mera comunicazione di cancellazione degli elenchi valere come messa in mora per il pagamento di una prestazione corrisposta indebitamente –, il diritto alla ripetizione dell'indebito deve ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione del diritto dell' al recupero della CP_2 somma di € 2.784,39 liquidata a titolo di indennità di disoccupazione per intervenuta prescrizione;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si CP_2 liquidano in € 1.312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4100/2024 R.G.
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo, alla via Crucis n. 35, presso lo studio legale dell'avv.
Antimo Angelino, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/03/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 dichiarare la prescrizione della pretesa restituzione dell'indebito richiesta dall' . CP_2
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver ricevuto nell'ottobre 2022 svariate comunicazioni dall' con cui l'ente CP_2
previdenziale comunicava la sussistenza di indebiti relativi agli anni 1999, 2001, 2002 e 2005 a fronte della avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli con riferimento alle citate annualità;
b) Che in ogni caso il presunto indebito sarebbe prescritto.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha eccepito la legittimità del proprio CP_2
operato, facendo rilevare la decadenza dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro a fronte della notifica telematica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi.
Nelle note di trattazione scritta assegnate, le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Alla luce delle eccezioni sollevate dall'ente previdenziale appare opportuno chiarire preliminarmente che l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito accertato dall' , non essendo stata proposta alcuna domanda volta ad Controparte_3 accertare l'insussistenza dell'indebito contestato. Ne deriva che nessun rilievo assumono le eccezioni sollevate quanto al merito dell'indebito da parte dell'ente previdenziale, compresa l'eccezione di decadenza.
Deve quindi ritenersi accertato che parte ricorrente non abbia prestato la propria attività lavorativa in relazione agli anni oggetto di contestazione, con la conseguenza che non era dovuto in suo favore il pagamento della disoccupazione agricola, con l'ulteriore conseguenza che essendo tale pagamento avvenuto, lo stesso è certamente indebito.
Al riguardo, infatti, deve ritenersi che la disciplina di cui all'art. 38 d.l. 98/2011 si applichi per la comunicazione della cancellazione dagli elenchi anche in relazione alle giornate di lavoro antecedenti al 2011. In tal senso, infatti, deve osservarsi che la normativa in esame ha introdotto un sistema unico di notifica degli elenchi in materia, di modo che non avrebbe senso ritenere che tale nuova modalità di comunicazione non possa applicarsi in relazione alle giornate di lavoro antecedenti. A ciò si aggiunga, peraltro, che qualora si ritenesse diversamente ne deriverebbe un sistema di comunicazione misto dalla difficile comprensione.
Allo stesso modo, quanto alla censura di incostituzionalità del sistema di notifica telematica avanzata dal ricorrente, ci si riporta alla sentenza n. 45/2021 della Corte Costituzionale, secondo cui
“Il thema decidendum del presente giudizio è, dunque, costituito dalla verifica della compatibilità con il diritto di difesa, assicurato dall'art. 24 Cost., della modalità di notifica tramite la pubblicazione del provvedimento in questione sul sito internet dell' contemplato dalla CP_2
disposizione censurata. Ciò sotto il profilo della concreta possibilità per il lavoratore interessato di venire a conoscenza del provvedimento stesso e, dunque, di agire tempestivamente per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali negate dall' . CP_1
5.1.– Questa Corte ha riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (sentenze n. 44 del 2016 e n. 23 del 2015) con il limite della manifesta irragionevolezza della disciplina ogni qual volta emerga un'ingiustificata compressione del diritto ad agire (sentenza n. 335 del 2004), costituito dal sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione (sentenza n. 117 del 2012) o dall'aver reso oltremodo difficoltosa la tutela giurisdizionale.
Ha chiarito che è parte integrante del diritto di difesa che i soggetti interessati abbiano tempestiva conoscenza degli atti impugnabili, in modo che possano essere utilizzati nella loro interezza i termini di decadenza previsti per l'esperimento del gravame (sentenza n. 3 del 2015).
Ha, altresì, specificato che l'interessato deve essere, quindi, posto in condizione di conoscere la decorrenza del termine senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza
(ex plurimis, sentenza n. 446 del 1997).
5.2.– La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi sugli effetti della pubblicazione telematica degli atti amministrativi, ove sia prevista e prescritta da specifiche disposizioni normative, stabilendo che essa costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, privilegiando, «in presenza di dubbi esegetici aventi effetti sul regime decadenziale dall'azione impugnatoria, l'opzione meno sfavorevole per l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, maggiormente conforme ai principi costituzionali espressi dagli artt. 24,
111 e 113 Cost., nonché al principio di effettività della tutela giurisdizionale» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 28 settembre 2018, n. 5570).
6.– Alla luce dell'illustrato quadro normativo e giurisprudenziale la disposizione censurata risulta immune da vizi di legittimità costituzionale, laddove le censure del giudice rimettente investono la circolare n. 82 del 2012 (relative sia alla pubblicazione degli elenchi annuali che di quelli trimestrali di variazione), con la quale l' ha definito, in attuazione della disposizione CP_2 censurata, le "specifiche tecniche” della pubblicazione in modalità telematica, con particolare riferimento alla previsione secondo cui «[d]ecorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione, i medesimi elenchi non saranno più visualizzabili». Ciò perché, nell'argomentazione del giudice a quo, è tale previsione a compromettere in modo irragionevole il diritto di difesa, in quanto incide sul diritto dell'interessato a utilizzare l'intero termine di legge previsto per l'impugnazione anche per la conoscenza del provvedimento, potendo egli predisporre il ricorso comunque tempestivamente nell'imminenza della scadenza del termine stesso.
Il predetto ristretto ambito temporale non è difatti previsto dalla disposizione di legge impugnata né la sua indicazione, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell' , è CP_1
necessario effetto del rinvio operato dal ricordato art. 12-bis del r.d. n. 1949 del 1940 al precedente art. 12, poiché tale ultimo articolo è richiamato non già per la procedura di notificazione, ma solo con riferimento agli elenchi nominativi annuali.
Ne consegue che i dubbi espressi dal rimettente circa l'irragionevole compressione del diritto di difesa dedotta dal rimettente vanno riferiti alle modalità con le quali la circolare n. CP_2
82 del 2012 ha definito le specifiche tecniche di notificazione agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali.
In effetti il legislatore ha rimesso a tale atto amministrativo la composizione degli interessi coinvolti, in funzione del nuovo strumento tecnologico individuato, contemperando in modo equilibrato le diverse esigenze: da un lato, la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione, che è la ragione ispiratrice della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, dall'altro, la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E ciò tenendo anche conto che tali provvedimenti incidono su diritti relativi a prestazioni previdenziali e, dunque, su situazioni giuridiche soggettive di rilievo costituzionale (art. 38 Cost.), connotate da alta sensibilità sociale.
A questo fine, l'amministrazione competente deve porre particolare attenzione all'esigenza di cautela che, come evidenziato dal Consiglio di Stato nella richiamata sentenza n. 5570 del 2018, impronta il ricorso alla pubblicazione attraverso strumenti informatici di atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, esigenza tanto più forte, nel caso di specie, per le ragioni innanzi evidenziate.
Pertanto, spetta, eventualmente, alla competente sede giudiziaria valutare gli eventuali profili di illegittimità della circolare n. 82 del 2012 con cui l' ha definito le specifiche CP_2 CP_1
tecniche della peculiare modalità di notifica prevista dalla disposizione censurata.
7.– Conclusivamente deve escludersi che la disposizione censurata possa essere considerata ex se lesiva dell'art. 24 Cost.”. Una volta accertata l'impossibilità per il ricorrente di mettere in discussione la natura indebita della prestazione, quindi, è necessario verificare se le somme corrisposte possano essere ripetute.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica.
In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c.. Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”). Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
Parte ricorrente eccepisce il decorso del termine prescrizionale.
Tale allegazione deve ritenersi fondata dal momento che mentre la richiesta di ripetizione dell'indebito è avvenuta nel mese di ottobre 2022, mentre le prestazioni sono relative agli anni
1999, 2001, 2002 e 2005.
Nessun rilievo assume, in senso contrario, il momento in cui l' ha effettuato CP_2
l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti per l'erogazione della prescrizione, non incidendo tale atto sul decorso del termine prescrizionale per la ripetizione di quanto versato. Se è vero che l'autonomo diritto all'accertamento della sussistenza e/o insussistenza di rapporti di lavoro subordinati in agricoltura non è soggetto ad un termine di prescrizione, ben possono, invece, essere soggette a prescrizione (decennale o quinquennale) le domande connesse e derivanti da tale accertamento, quali ad esempio quella di restituzione delle indebite prestazioni previdenziali conseguite o quella di versamento dei contributivi previdenziali omessi.
Al riguardo, siccome è noto che tale termine inizia a decorrere dal momento del pagamento,
e nessun valido atto interruttivo è stato allegato dall'ente convenuto – non potendosi ritenere tale la comunicazione di cancellazione dagli elenchi agricoli, trattandosi di fattispecie completamente diverse e non potendo la mera comunicazione di cancellazione degli elenchi valere come messa in mora per il pagamento di una prestazione corrisposta indebitamente –, il diritto alla ripetizione dell'indebito deve ritenersi prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'estinzione del diritto dell' al recupero della CP_2 somma di € 2.784,39 liquidata a titolo di indennità di disoccupazione per intervenuta prescrizione;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si CP_2 liquidano in € 1.312,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo