Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00246/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03377/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3377 del 2025, proposto da
Pian di Loto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Mattioli, Lia Belli, con domicilio eletto presso lo studio Gabriella Mattioli in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Rio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1271 del 2024 resa nel giudizio R.G. n. 1237/2024 avente ad oggetto: accertamento del silenzio inadempimento sulle istanze tutte contenute nella diffida inoltrata via pec al Comune di Rio in data 8 marzo 2024 con cui di diffidava l’Amministrazione comunale ad agire al fine di porre fine alle perduranti inerzie ivi puntualmente enumerate nonché per ottenere la condanna dell’Amministrazione Comunale di Rio a provvedere in tal senso; con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LU VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è proprietaria, nel Comune di Rio (già Rio nell’Elba), località Nisporto di alcune aree (ridottesi, dopo l’emanazione, da parte dell’Amministrazione comunale, di un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 di una parte del compendio immobiliare destinata alla messa in sicurezza del bacino di Nisporto), distinte in catasto alle p.lle 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808 ed 809 del foglio di mappa n. 7; in particolare, si tratta di un’area destinata all’attività turistico alberghiera e sottoposta all’onere dell’approvazione di un piano di lottizzazione privata, che ha già costituito oggetto di numerosi contenziosi avanti al Giudice amministrativo, all’A.G.O. ed al Giudice delle acque (T.R.A.P. di Firenze e T.S.A.P.) recentemente conclusisi con una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del novembre 2025, che ha determinato l’indennizzo dovuto per l’acquisizione sanante di parte delle dette aree già disposta.
Ritenendo che la concreta capacità edificatoria del lotto di terreno sopra richiamato risulti ancora essere condizionata dalla completa realizzazione delle opere di regimazione idraulica del bacino di Nisporto e, comunque, non essendo mai intervenuto un provvedimento di formale restituzione di alcune aree necessarie per l’esecuzione delle opere idrauliche precedentemente occupate dal Comune di Rio in virtù di decreto di occupazione d’urgenza ormai scaduto, i legali della Pian di Loto s.r.l. presentavano via P.E.C. all’Amministrazione comunale, in data 8 marzo 2024, una diffida al fine di ottenere un motivato riscontro all’inerzia protratta con riferimento ai seguenti adempimenti:
“a) mancato collaudo delle opere già realizzate come emergente dalla “Perizia tecnica sulle problematiche emerse a seguito dei lavori per la messa in sicurezza del Bacino di Nisporto” del 5 dicembre 2011, relativa ai lavori di cui alla deliberazione Delibera n. 100 del 30 dicembre 2003 la Giunta Comunale di Rio Elba approvava il progetto definitivo di "Sistemazione idraulica e idrogeologica del Bacino di Nisporto - Approvazione progetto e presa d'atto del parere della Conferenza dei Servizi";
b) mancata realizzazione delle opere di completamento già approvate con Delibera della Giunta Comunale n. 110 del dicembre 2020, al fine di rendere approvabile un nuovo progetto edilizio sui terreni della Società Pian di Loto S.r.l.e relativa messa in sicurezza del fosso di proprietà comunale presente sul fondo con adeguate barriere anti caduta e/o recinzioni;
c) mancato aggiornamento delle carte del rischio idraulico già contenute nel PGRA approvato definitivamente nel gennaio 2016 alle date prescritte dalla disciplina di settore sopra richiamata derivante dalla mancata presa d’atto di quanto emergeva dalla perizia ordinata da codesta amministrazione redatta dallo studio INGEO e depositata a firma dell’Arch.Tordelli (pag. 5 e 6) nel dicembre 2011;
d) conseguente mancata approvazione del piano operativo comunale che confermi la previsione edificatoria del terreno della società, prendendo atto delle opere idrauliche realizzate e realizzande e del mutato rischio idraulico di zona nonché del progetto di auto messa in sicurezza a suo tempo approvato dalla autorità di bacino e condiviso da Codesta Amministrazione.
e) reiterato mancato riscontro alle numerose istanze indirizzate all’Amministrazione Comunale da parte della Società Pian di Loto S.r.l. sia alla formalizzazione della restituzione delle aree già occupate, sia alla liberazione delle stesse da materiali di scavo derivanti dalle opere già realizzate sia alla ripianificazione urbanistica delle stesse ed all’aggiornamento delle mappe del rischio idraulico della Località Nisporto.”.
Non avendo avuto una formale risposta, la società ricorrente presentava il ricorso in materia di silenzio della p.a. R.G. n. 1237/2024 che era parzialmente accolto dalla Sezione, con la sentenza 8 novembre 2024, n. 1271 (che, per il resto, dichiarava l’improcedibilità sopravvenuta e l’inammissibilità delle altre richieste articolate dalla ricorrente), nella sola parte relativa alla declaratoria dell’obbligo del Comune di Rio di concludere, entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il procedimento instaurato a seguito della diffida presentata dai legali della ricorrente in data 8 marzo 2024, con un provvedimento espresso e motivato teso ad esplicitare la determinazione finale dell’Amministrazione in ordine all’eventuale ritenzione della parte dell’area precedentemente occupata (attraverso l’emanazione di un nuovo provvedimento di occupazione d’urgenza o di acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) o, in alternativa, alla restituzione alla legittima proprietaria.
In particolare, la motivazione della detta sentenza richiamava principi ormai stabilizzati in materia di (possibile) esercizio del potere-dovere di cui all’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e dava atto dell’insussistenza, da un lato, di un titolo idoneo a legittimare “l’attuale ritenzione del bene (non essendo ancora intervenuti i nuovi provvedimenti preannunciati dall’Amministrazione resistente)” e dall’altro del carattere puramente soprassessorio della “nota 14 ottobre 2024 prot. n. 0014132/2024 del Servizio 4-Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Rio” (che aveva manifestato la volontà del Comune di Rio di continuare nelle procedure amministrative necessarie per la compiuta regimazione idraulica dell’area) non essendo, in realtà, sopravvenuti provvedimenti idonei a “manifestare la volontà dell'Amministrazione in ordine alla legittima ritenzione del bene o, in alternativa, alla restituzione dello stesso alla legittima proprietaria”.
Continuando a permanere l’inerzia del Comune di Rio nel riscontrare l’istanza ed eseguire l’obbligo nascente dalla sentenza 8 novembre 2024, n. 1271, la società ricorrente presentava il presente ricorso per ottemperanza chiedendo, l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta .
2. Al proposito, non può sussistere alcun dubbio in ordine alla fondatezza del ricorso per ottemperanza proposto da parte ricorrente, essendo ormai decorso il termine assegnato in sentenza (regolarmente comunicata dalla Segreteria della Sezione al patrocinio dell’Amministrazione resistente) e non essendo intervenuto un qualche provvedimento attualmente dotato di efficacia dell’Amministrazione comunale di Rio idoneo ad evidenziare in maniera formale la definitiva decisione dell’Amministrazione di ritenere il bene (eventualmente anche mediante ricorso alla fattispecie acquisitiva di cui all’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), non potendosi ritenere, a questo effetto, idonea la proroga al 10 giugno 2028 della dichiarazione di pubblica utilità dei “lavori di completamento per la messa in sicurezza del bacino di Nisporto – 1° stralcio” disposta dalla recente deliberazione 9 dicembre 2025, n. 117 della Giunta comunale di Rio (che, ovviamente, non costituisce un titolo idoneo a legittimare la mancata restituzione del bene, non importando lo spossessamento del proprietario, ma solo l’attribuzione di una particolare qualità al bene necessario per l’esecuzione dei lavori).
3. Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Rio di eseguire la sentenza 8 novembre 2024, n. 1271 della Sezione nei termini sopra specificati ed entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Livorno (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 90 (novanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 90 (novanta) giorni, procedendo alla restituzione dell’area ai ricorrenti o, in alternativa, all’emissione di un ulteriore provvedimento idoneo a legittimare la ritenzione del bene da parte dell’Amministrazione comunale.
A questo proposito, del tutto inutile (e, comunque, prematura) risulta essere la richiesta di parte ricorrente di indirizzare già in sentenza istruzioni al Commissario ad acta in ordine alla determinazione dell’eventuale indennizzo spettante, ove lo stesso dovesse decidere di utilizzare la fattispecie acquisitiva di cui all’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, trattandosi di problematica che è risolta dalla stessa previsione normativa (in particolare, dal terzo comma).
Del tutto estranea alla già citata istanza dell’8 marzo 2024 (e quindi, al giudicato formatosi sull’obbligo a provvedere) risulta poi essere la pretesa relativa alla corresponsione dell’indennizzo da occupazione legittima del bene (punto 1.3 del ricorso) e pertanto non può neanche trovare accoglimento la richiesta relativa alla formalizzazione di apposite istruzioni in merito al Commissario ad acta .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), accoglie, come da motivazione, il ricorso per ottemperanza presentato da parte ricorrente e, per l’effetto:
a) ordina al Comune di Rio di eseguire la sentenza 8 novembre 2024, n. 1271 della Sezione nei termini sopra specificati ed entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) dispone che, in difetto di adempimento da parte del Comune di Rio, alle attività esecutive della sentenza proceda, entro i successivi 90 (novanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Livorno (o in un suo sostituto).
Condanna il Comune di Rio alla corresponsione alla società ricorrente della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
LU VI, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU VI | IC IA |
IL SEGRETARIO