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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
9916/2018, depositata in data 16 novembre 2018, iscritto al n.
2541/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° luglio 2025 e pendente
T R A la ex art. Parte_1
5 d.l. 136/2013, (c.f.: ), con sede in Roma alla Piazza Colonna P.IVA_1
n. 370, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E la (con un unico Socio) Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), con sede in Napoli alla via
[...] P.IVA_2
Louis Bleriot n. 82, in persona dell'amministratore e legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sersale (C.F.:
) APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE C.F._1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8 ottobre
2010, la chiedeva al Tribunale di Napoli di ottenere la Controparte_1
condanna del Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
acque nella Regione Campania, al pagamento della complessiva somma di
911.971, 87 € oltre interessi su ciascuna fattura, dalla relativa data di emissione sino al soddisfo e condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, deduceva:
a) che il Commissario di Governo
[...]
- delegato ex O.P.C.M. n. Controparte_3
2425/96 e s.m.i., avvalendosi dell'art. 15, comma II, dell'O.M. n. 3100 del
22.12.2000, con apposite Ordinanze Commissariali aveva disposto l'assegnazione, “in posizione di comando per tutto il periodo dell'emergenza”, di , e Persona_1 Persona_2 CP_4
tutti dipendenti della società ricorrente, assegnandoli, in
[...]
particolare, all' Controparte_5
[...]
b) che, nelle note di trasmissione delle predette Ordinanze, il
Commissario di Governo si era obbligato a farsi carico dei costi relativi alla retribuzione dei dipendenti, ivi inclusi gli oneri riflessi, obbligandosi altresì
a rimborsare tempestivamente alla tutto quanto dovuto ai CP_1
suddetti dipendenti e mensilmente anticipato agli stessi dalla società;
c) che, con successive ordinanze, la Struttura Commissariale aveva prorogato l'assegnazione in funzione di comando di tali dipendenti sino a tutto il 31 gennaio 2008, stante il perdurare della situazione emergenziale;
d) che, durante tale periodo, la ricorrente aveva provveduto a documentare e richiedere, con lettere raccomandate del 18 agosto 2006,
21 maggio 2008 e 18 maggio 2009, il rimborso di quanto anticipato ai dipendenti “comandati”, senza ricevere alcunché dall'ente convenuto, che, pertanto, era stato espressamente diffidato al pagamento delle fatture rimaste inevase.
2. Con decreto ingiuntivo n. 7103/2010 del 15 settembre 2010, il
Tribunale accoglieva la domanda dell'AN ED ingiungendo al
Commissario di Governo il pagamento degli importi richiesti, “oltre
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interessi come richiesti” nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato il 12 novembre 2010, il Parte_2
(delegato ex O.P.C.M. n. 3654/2008 e O.P.C.M. N.
[...]
3849/10) proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 7103/2010 chiamando in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, la parte istante eccepiva: 1) l'assenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto, derivante dalla mancata specificazione del periodo temporale in cui detti emolumenti erano maturati e della natura specifica delle somme di cui chiedeva il rimborso;
2) l'inammissibilità e l'infondatezza del suddetto decreto derivante dal fatto che la società ricorrente aveva chiesto il rimborso di voci accessorie (“quali indennità di mensa, polizza ass.va, festività del 4 novembre, inc. var. trim., festività non fruite, premio produzione, donazione sangue, rimborso 730, lavoro straordinario…”) che, in parte erano già state corrisposte, non residuando nessun altra voce da corrispondere, perché, secondo la normativa all'epoca vigente in materia di comando, il commissario di governo era tenuto soltanto al pagamento del trattamento retributivo fondamentale;
3) l'infondatezza della richiesta di interessi moratori perché mancavano i presupposti dell'eseguibilità del credito e/o del ritardato pagamento imputabile alla P.A.
4. Con comparsa del 18 maggio 2011, si costituiva in giudizio la resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto, con conferma del decreto opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
5. Rimessa in decisione la causa dopo la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., essa veniva rimessa sul ruolo, una prima volta per la ritenuta necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla
“questione dell'individuazione del titolo che disciplina il rimborso da parte della Struttura Commissariale degli oneri sostenuti dalla società ricorrente per i dipendenti comandati presso quest'ultima, al fine di accertare quale
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parte degli emolumenti corrisposti sia rimborsabile e quale resta, invece, a carico di detta società”, una seconda volta per la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, onde verificare l'entità delle somme erogate dalla che andavano poste a carico della parte attrice. CP_1
Sicché, espletata la suddetta consulenza d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_2 [...]
Pt_2 Controparte_6 Controparte_3 al pagamento in favore della della minore somma
[...] CP_1
di 878.553,50 €, oltre interessi la tasso legale dal 24 agosto 2006 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e della c.t.u. espletata in primo grado.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale stabiliva che:
i) già in fase monitoria, la aveva provveduto a CP_1
depositare: a) tutte le fatture emesse nei confronti del Commissario di
Governo unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, in cui erano “specificamente richiamate le fatture indicate”; b) le Ordinanze commissariali, ad essa in precedenza notificate, con cui era stato disposto il comando dei tre dipendenti della presso l' e che CP_1 CP_5
prevedevano espressamente che la stessa avrebbe dovuto procedere all'anticipo di quanto dovuto mensilmente ai dipendenti distaccati sia “per il trattamento economico principale, sia per gli oneri riflessi”; c) gli statini paga, dai quali risultava il pagamento in favore dei dipendenti Per_1
, e della retribuzione e
[...] Persona_2 Controparte_4
dei contributi previdenziali nel periodo di comando, così come stabilito nelle ordinanze n.205 del 13 aprile 2001, n.280 del 4 giugno 2001 e n.123 del 18 aprile 2003;.
ii) risultava, pertanto, provato che la aveva anticipato il CP_1 pagamento delle spettanze dovute ai tre dipendenti comandati, come previsto dalla stessa legge regionale istitutiva dell (art.25 L.R. CP_5
n.10/98) e, conseguentemente, aveva diritto ad ottenere “il rimborso delle somme erogate da parte dell'ente obbligato ex lege”;
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iii) con riferimento al quantum debeatur, dovevano ritenersi attendibili i conteggi effettuati dal nominato Ctu, sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la P.C.M. andava condannata a rimborsare alla
AN ED il minor importo di 878.533,50 €, a cui aggiungere gli interessi al tasso legale dal 24 agosto 2006 (data della ricezione della lettera di messa in mora allegata al fascicolo della fase monitoria di parte opposta) sino al soddisfo. A tal riguardo, il Tribunale escludeva i richiesti interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, “non trattandosi di un pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale ossia di un contratto tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni [….] ma di un rimborso di somme anticipate dalla ai propri dipendenti “comandati presso la Controparte_1
e poste a carico della CP_5 [...]
Acque nella Controparte_7 CP_3
.
[...]
6. Avverso tale sentenza, con una citazione telematicamente notificata in data 15 maggio 2019 alla la Controparte_1 [...]
ex art. 5 d.l. n. Parte_1
136/2013 ha proposto appello affidandolo ai motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, così provvedere: - in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda principale avversaria relativamente al rimborso degli emolumenti accessori, da quantificarsi nella misura indicata in premessa e/o in altro importo da determinarsi, da quantificarsi nella misura indicata in premessa e/o in altro importo da determinarsi, ove ritenuto necessario, a mezzo integrazione CTU;
- rigettare integralmente la domanda accessoria per interessi legali per insussistenza dei presupposti di legge;
- il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- con espressa richiesta di ripetizione delle somme che risulteranno, all'esito del gravame, indebitamente corrisposte, nell'ipotesi di esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali”.
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7. L , con comparsa del 30 settembre 2019, si è CP_1
costituita in giudizio contestando i motivi di appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta degli interessi moratori.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare l'appello principale proposto da controparte, in quanto infondato
e inammissibile in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale spiegato con il presente atto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9916/2018, condannando la
[...]
ex art. 5 D.L. Controparte_8
136/2013 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dall' degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, Controparte_1
confermando per quant'altro la sentenza gravata;
- in via gradata confermare la sentenza n. 9916/2018”.
8. All'udienza del 1° luglio 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello proposto dalla (d'ora Parte_1
in poi anche solo , che ha inglobato il
[...]
) è infondato e va rigettato per i Parte_2
seguenti motivi.
I.1. Infondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante contesta l'illegittimità e l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice lo aveva condannato a rimborsare alla società opposta il trattamento retributivo accessorio di 96.528,21 € corrisposto ai lavoratori “comandati” poiché, a suo dire, il Tribunale aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 57 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, che limitavano l'onere economico in capo al Commissario di Governo al solo rimborso del trattamento retributivo fondamentale escludendo, quindi, ogni ulteriore voce afferente al trattamento accessorio.
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Infatti, premesso che con l'appello la contesta il solo pagamento degli emolumenti accessori di 96.528,21 €, a giudizio della Corte, il
Tribunale non ha fatto nessuna erronea applicazione della normativa citata dall'appellante, ma ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, non essendo contestato tra le parti che:
a) con ordinanze nn. 205 del 13 aprile 2001, n. 280 del 4 giugno 2001
e n. 123 del 18 aprile 2003, il Commissario di Governo aveva disposto l'assegnazione, “in posizione di comando”, di tre dipendenti della società a partecipazione pubblica (specificamente, Controparte_1 Per_1
, e , i quali erano stati
[...] Controparte_4 Persona_2
assegnati presso l' Controparte_9
per l'intera durata dello stato di emergenza;
[...]
b) che, la aveva anticipato, per tutto il periodo dello CP_1
stato emergenziale, il pagamento, nei confronti dei suddetti dipendenti, degli oneri economici connessi sia al trattamento fondamentale sia al trattamento accessorio.
In particolare, le suddette ordinanze di assegnazione specificavano, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'O.M. n. 3100 del 22.12.2000, che l'assegnazione di tale personale - scelto “tra i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici e di società a prevalente partecipazione pubblica in posizione di comando” - sarebbe avvenuta “alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dall'art. 3, dell'Ordinanza Ministeriale n. 2774 del 31.03.98”, e cioè che:
“l'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per
l'intervento straordinario , è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni..”(sottolineatura dello scrivente estensore) specificando altresì che tra “le norme procedurali derogate sono compresi
l'art. 58, commi 2, 3 e 5 e l'art. 60 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (sottolineatura dello scrivente estensore), e l'art 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994,
n. 297”.
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Inoltre, nell'ordinanza commissariale n. 280 del 4 giugno 2001, relativa al comando del dipendente , si specificava che “la Persona_1
corresponsione di tutti gli emolumenti che concorrono alla formazione della retribuzione lorda con i relativi oneri riflessi, per tutto il periodo del distacco, sarà a carico di questa gestione Commissariale” con l'ulteriore specificazione che “codesta Amministrazione vorrà procedere all'anticipo di quanto dovuto mensilmente al sig. e presentare a Persona_1
questa Struttura Commissariale formale richiesta di rimborso, sia per il trattamento economico principale che per gli oneri riflessi, con apposito prospetto periodo nel quale dovrà essere indicato quanto corrisposto all'interessato” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Ne consegue, alla luce di tali elementi, che non possa esservi dubbio
– a giudizio della Corte - sul fatto che il Commissario di Governo, per far fronte allo stato di emergenza, aveva fatto ricorso ad una forma “atipica” di utilizzo del personale in quanto, pur richiamando nominalmente l'istituto del “comando”, lo stesso risultava esplicitamente derogato, sia con riguardo alle ordinarie procedure previste per la sua attuazione (art. 56, d.p.r. 3/1957), sia con riferimento al principio di imputazioni degli oneri economici previsto dall'art. 57 del d.p.r. 3/1957, che, per quanto in tale sede rileva, dispone(va) che “… Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio…”.
Nel caso specifico, invece, risulta - tanto dalla citata ordinanza n.
280/2001 quanto dalle fatture prodotte dalla - come tutti i CP_1
pagamenti in favore dei dipendenti “comandati” erano stati effettuati dalla amministrazione di provenienza ( ) e ciò costituiva una CP_1
chiara deroga alla previsione di cui all'art. 57 del T.U. n. 3/1957, resa possibile in ragione della speciale situazione emergenziale che aveva consentito alla struttura commissariale di derogare alle norme di legge in materia di comando, ricorrendo persino – come nel caso in esame - a personale di una società a partecipazione pubblica.
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Pertanto, correttamente il primo Giudice ha riconosciuto il diritto della alla restituzione di tutti gli emolumenti retributivi, ivi CP_1
compresi gli oneri riflessi, versati ai propri dipendenti durante il periodo di distacco presso l' anche perché, la posizione di “comando” – a CP_5
giudizio della Corte - non aveva modificato lo status giuridico ed economico di detti lavoratori, i quali, in forza delle citate ordinanze, erano stati semplicemente comandati a prestare servizio nell'interesse di un diverso ente utilizzatore, mantenendo comunque invariato il trattamento economico di cui godevano antecedentemente al comando presso l'ente di appartenenza.
Del pari infondata, poiché priva di riscontro probatorio, è anche l'eccezione sollevata dalla e, cioè, di avere Parte_1
puntualmente contestato nel giudizio di opposizione la non debenza delle somme corrispondenti agli emolumenti accessori - per un ammontare complessivo di 96.528,21 € – avendo documentato che la Struttura
Commissariale aveva già corrisposto ai suddetti dipendenti un importo complessivo pari a 101.623,49 €.
Tale difesa, oltre a non essere supportata da nessuna produzione documentale, risulta oltretutto contradditoria considerato che la , da un lato nega che siano dovute le somme in esame e, dall'altro, afferma di averle già corrisposte, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello va disatteso.
I.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale contesta poi l'erroneità della sentenza impugnata per “carente e/o perplessa” motivazione nonché per “esame superficiale e contradditorio” delle risultanze processuali, sostenendo, al riguardo, che il primo Giudice aveva recepito in modo acritico le conclusioni del c.t.u., senza considerare che quest'ultimo non aveva correttamente adempiuto all'incarico conferito, avendo effettuato un “mero confronto contabile tra le somme portate in fattura dalla , ricomprendenti senza distinzione CP_1
alcuna, tutti gli emolumenti retributivi versati mensilmente al personale comandato, e l'importo complessivo fatto oggetto di ingiunzione”.
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Tale motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, evidenziare che il consulente nominato in primo grado si è pienamente attenuto ai limiti del mandato conferito, verificando “l'entità delle somme erogate da parte della
che vanno poste a carico dell'attrice”; difatti, sulla base CP_1
della documentazione in atti (fatture, prospetti e cedolini paga), il C.t.u. ha quantificato in 878.553,50 € tutti gli emolumenti retributivi che la aveva corrisposto ai tre dipendenti durante il periodo del CP_1
distacco, importo che, a suo avviso, sulla base dei documenti prodotti in giudizio, doveva gravare sulla gestione commissariale.
Inoltre, il Tribunale ha proceduto, secondo il suo autonomo giudizio, ad escludere l'applicabilità al caso in esame dell'art. 70 del d.lgs 165/2001 in materia di comando tra amministrazioni pubbliche e non può sostenersi che esso abbia aderito acriticamente alle conclusioni del nominato Ctu, in quanto ha espresso, specie sul quantum degli importi da rimborsare, una consapevole adesione e condivisione (anche) del percorso argomentativo e dei criteri metodologici seguiti dal consulente, che non richiede una motivazione specifica (Cass. 15147/2018); del resto, le parti non hanno mai contestato i conteggi effettuati dall'ausiliare nominato, l'appellante limitandosi a sostenere soltanto che non erano dovute le voci accessorie per l'importo di 96.528,21 € senza tuttavia fornire adeguato supporto giuridico a tale affermazione.
Né può sostenersi che ai tre dipendenti comandati presso l' non CP_5
erano dovuti oneri accessori avendo prestato lavoro presso un ente che poteva anche non prevedere alcuni di questi oneri, giacché, nel momento in cui si stabiliva che era l'ente di provenienza a dover anticipare - senza distinzioni – quanto dovuto ai lavoratori, automaticamente li si voleva assoggettare, evidentemente per ragioni d'emergenza, al medesimo trattamento che essi avevano presso l'ente onerato del pagamento.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
I.3. Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta che siano dovuti alla gli interessi legali liquidati nella sentenza CP_1
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impugnata dal “24/08/2006 (data della ricezione della lettera di messa in mora allegata al fascicolo della fase monitoria di parte opposta) sino al soddisfo”, deducendo, al riguardo, che il credito a rimborso diveniva esigibile solo dalla trasmissione delle fatture con i relativi cedolini paga dei dipendenti interessati e/o della idonea rendicontazione contabile, che, nella specie, era stata trasmessa dalla società opposta tardivamente, solo all'udienza dell'11 dicembre 2014 (e quindi dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.), sicché la decisione del primo Giudice era da ritenersi errata per aver riconosciuto gli interessi legali, a prescindere dall'effettiva mora del debitore, su un credito pecuniario prima della data di sua esigibilità.
Il motivo è infondato. Difatti, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla si evince chiaramente che: CP_1
a) lo stato emergenziale era stato prorogato sino al 31 gennaio 2008
e, contestualmente, anche l'assegnazione dei tre lavoratori in posizione di comando era stata prorogata sino a tale data (in particolare, con ordinanza n. 349 del 29 dicembre 2003, con ordinanza n. 230 del 28 dicembre 2004, con ordinanza n. 43 del 6 giugno 2006, con ordinanza n.
14 del 5 febbraio 2007)
b) che, con lettere del 18 agosto 2006 e del 21 maggio 2008, la aveva provveduto alla costituzione in mora del Commissario CP_1
di Governo al fine di ottenere la ripetizione delle somme erogate ai dipendenti “comandati” durante il periodo emergenziale. In particolare, con la messa in mora del maggio 2008, essa aveva chiesto il pagamento dell'importo definitivo di 878.533,50 €, stante la cessazione dello stato di emergenza avvenuta nel gennaio 2008;
c) che, con nota prot. n. 6992 del 4 agosto 2008, il Commissario di
Governo, aveva riscontrato tale richiesta di pagamento rappresentando la necessità di acquisire tutta la documentazione giustificativa delle somme richieste (copie delle fatture, contratti di fornitura, ordinanze commissariali con impegni di spesa, rendicontazioni, ecc.);
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d) che, con nota del 26 agosto 2008, la società appellata aveva provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta, reiterando, pertanto, la richiesta di pagamento del suddetto importo;
e) che, con nota prot. n. 10282 del 14 ottobre 2008, la Struttura commissariale aveva comunicato di essere “in corso di riscontro della documentazione ricevuta” e che avrebbe provveduto “alla liquidazione e al conseguente rimborso degli importi dovuti” al termine delle verifiche.
Alla luce di tali fatti, ritiene il Collegio che non possa esservi dubbio sul diritto della società appellata al riconoscimento degli interessi legali a far data, quanto meno, dalla costituzione in mora del 26 agosto 2008, atteso che, a partire da tale momento, l'odierna appellata, mettendo a disposizione del Commissario di Governo gli elementi necessari per verificare la correttezza degli importi indicati, aveva reso il credito
(sostanzialmente non contestato in quella sede), certo, liquido ed esigibile.
Anche tale motivo va, pertanto, rigettato.
II. Venendo ora all'appello incidentale proposto dalla CP_1
, la stessa, con un unico motivo, ha censurato la sentenza impugnata
[...]
nella parte in cui il primo Giudice aveva escluso il proprio diritto ad ottenere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo, al riguardo, che “il rapporto instaurato tra il Commissario di Governo e la società
non inerendo un rapporto tra pubbliche Controparte_1
amministrazioni, a prescindere dal nomen iuris, non può essere qualificato quale “comando”, bensì quale prestazione di servizi rientrando, così, nel campo di applicazione della normativa sugli interessi moratori ex D. lgs.
231/2002”, con conseguente suo diritto ad ottenere gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 per le partite maturate dopo l'8 agosto 2002 (data di entrata in vigore del citato decreto), e gli interessi legali per le partite precedenti a tale data (cioè, quelle originate dalle fatture nn. 503 del 19 ottobre 2001, n. 213 del 25 febbraio 2002 e 1956 del 30 settembre 2002).
Il motivo è infondato.
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Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che il d.Lgs. n. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalerne, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Nello specifico, a giudizio della Corte, tra la e la CP_1
Struttura commissariale non era intercorso nessun contratto o un accordo configurabile come prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, poiché, come già evidenziato in relazione al primo motivo dell'appello principale, la Struttura commissariale, per fronteggiare la situazione emergenziale, aveva fatto ricorso a una modalità atipica di impiego del personale, che le consentiva — in deroga alla normativa ordinaria — di avvalersi del personale di una società a partecipazione pubblica, impegnandosi unicamente a rimborsare alla società gli emolumenti da questa corrisposti ai dipendenti comandati, e non certo a versare un corrispettivo per il distacco di tali lavoratori.
Da tanto consegue, che, in relazione ai ritardi di pagamento oggetto di causa, non possono trovare applicazione gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del decreto medesimo.
III. In definitiva, l'appello principale e quello incidentale devono essere entrambi respinti con conferma della sentenza impugnata.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza dell'appellante principale e di quello incidentale, le spese nei loro rapporti, per il grado d'appello, vanno integralmente compensate.
VI Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un
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c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli da essi proposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione
Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_4
nei confronti della nonché su quello incidentale Controparte_1
proposto dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
avverso la sentenza Parte_4
del Tribunale di Napoli, n. 9916/2018, depositata in data 16 novembre
2018, così provvede :
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2. compensa le spese di lite del grado tra l'appellante principale e appellante incidentale;
3. dà atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GI D'NO) (CA OL)
Proc. n.2541/2019 r.g.a.c.c. Pagina 14 di 14
Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n.
9916/2018, depositata in data 16 novembre 2018, iscritto al n.
2541/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 1° luglio 2025 e pendente
T R A la ex art. Parte_1
5 d.l. 136/2013, (c.f.: ), con sede in Roma alla Piazza Colonna P.IVA_1
n. 370, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE
E la (con un unico Socio) Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), con sede in Napoli alla via
[...] P.IVA_2
Louis Bleriot n. 82, in persona dell'amministratore e legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sersale (C.F.:
) APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE C.F._1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8 ottobre
2010, la chiedeva al Tribunale di Napoli di ottenere la Controparte_1
condanna del Commissario di Governo per le bonifiche e tutela delle REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
acque nella Regione Campania, al pagamento della complessiva somma di
911.971, 87 € oltre interessi su ciascuna fattura, dalla relativa data di emissione sino al soddisfo e condanna al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
A sostegno della domanda, deduceva:
a) che il Commissario di Governo
[...]
- delegato ex O.P.C.M. n. Controparte_3
2425/96 e s.m.i., avvalendosi dell'art. 15, comma II, dell'O.M. n. 3100 del
22.12.2000, con apposite Ordinanze Commissariali aveva disposto l'assegnazione, “in posizione di comando per tutto il periodo dell'emergenza”, di , e Persona_1 Persona_2 CP_4
tutti dipendenti della società ricorrente, assegnandoli, in
[...]
particolare, all' Controparte_5
[...]
b) che, nelle note di trasmissione delle predette Ordinanze, il
Commissario di Governo si era obbligato a farsi carico dei costi relativi alla retribuzione dei dipendenti, ivi inclusi gli oneri riflessi, obbligandosi altresì
a rimborsare tempestivamente alla tutto quanto dovuto ai CP_1
suddetti dipendenti e mensilmente anticipato agli stessi dalla società;
c) che, con successive ordinanze, la Struttura Commissariale aveva prorogato l'assegnazione in funzione di comando di tali dipendenti sino a tutto il 31 gennaio 2008, stante il perdurare della situazione emergenziale;
d) che, durante tale periodo, la ricorrente aveva provveduto a documentare e richiedere, con lettere raccomandate del 18 agosto 2006,
21 maggio 2008 e 18 maggio 2009, il rimborso di quanto anticipato ai dipendenti “comandati”, senza ricevere alcunché dall'ente convenuto, che, pertanto, era stato espressamente diffidato al pagamento delle fatture rimaste inevase.
2. Con decreto ingiuntivo n. 7103/2010 del 15 settembre 2010, il
Tribunale accoglieva la domanda dell'AN ED ingiungendo al
Commissario di Governo il pagamento degli importi richiesti, “oltre
Proc. n.2541/2019 r.g.a.c.c. Pagina 2 di 14
c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
interessi come richiesti” nonché il pagamento delle spese della procedura monitoria.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato il 12 novembre 2010, il Parte_2
(delegato ex O.P.C.M. n. 3654/2008 e O.P.C.M. N.
[...]
3849/10) proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo n. 7103/2010 chiamando in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la Controparte_1
A sostegno dell'opposizione, la parte istante eccepiva: 1) l'assenza delle condizioni di ammissibilità del decreto opposto, derivante dalla mancata specificazione del periodo temporale in cui detti emolumenti erano maturati e della natura specifica delle somme di cui chiedeva il rimborso;
2) l'inammissibilità e l'infondatezza del suddetto decreto derivante dal fatto che la società ricorrente aveva chiesto il rimborso di voci accessorie (“quali indennità di mensa, polizza ass.va, festività del 4 novembre, inc. var. trim., festività non fruite, premio produzione, donazione sangue, rimborso 730, lavoro straordinario…”) che, in parte erano già state corrisposte, non residuando nessun altra voce da corrispondere, perché, secondo la normativa all'epoca vigente in materia di comando, il commissario di governo era tenuto soltanto al pagamento del trattamento retributivo fondamentale;
3) l'infondatezza della richiesta di interessi moratori perché mancavano i presupposti dell'eseguibilità del credito e/o del ritardato pagamento imputabile alla P.A.
4. Con comparsa del 18 maggio 2011, si costituiva in giudizio la resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone il Controparte_1
rigetto, con conferma del decreto opposto e condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
5. Rimessa in decisione la causa dopo la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., essa veniva rimessa sul ruolo, una prima volta per la ritenuta necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti sulla
“questione dell'individuazione del titolo che disciplina il rimborso da parte della Struttura Commissariale degli oneri sostenuti dalla società ricorrente per i dipendenti comandati presso quest'ultima, al fine di accertare quale
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c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
parte degli emolumenti corrisposti sia rimborsabile e quale resta, invece, a carico di detta società”, una seconda volta per la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, onde verificare l'entità delle somme erogate dalla che andavano poste a carico della parte attrice. CP_1
Sicché, espletata la suddetta consulenza d'ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il Parte_2 [...]
Pt_2 Controparte_6 Controparte_3 al pagamento in favore della della minore somma
[...] CP_1
di 878.553,50 €, oltre interessi la tasso legale dal 24 agosto 2006 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite e della c.t.u. espletata in primo grado.
A fondamento di tale decisione, il Tribunale stabiliva che:
i) già in fase monitoria, la aveva provveduto a CP_1
depositare: a) tutte le fatture emesse nei confronti del Commissario di
Governo unitamente all'estratto autentico delle scritture contabili, in cui erano “specificamente richiamate le fatture indicate”; b) le Ordinanze commissariali, ad essa in precedenza notificate, con cui era stato disposto il comando dei tre dipendenti della presso l' e che CP_1 CP_5
prevedevano espressamente che la stessa avrebbe dovuto procedere all'anticipo di quanto dovuto mensilmente ai dipendenti distaccati sia “per il trattamento economico principale, sia per gli oneri riflessi”; c) gli statini paga, dai quali risultava il pagamento in favore dei dipendenti Per_1
, e della retribuzione e
[...] Persona_2 Controparte_4
dei contributi previdenziali nel periodo di comando, così come stabilito nelle ordinanze n.205 del 13 aprile 2001, n.280 del 4 giugno 2001 e n.123 del 18 aprile 2003;.
ii) risultava, pertanto, provato che la aveva anticipato il CP_1 pagamento delle spettanze dovute ai tre dipendenti comandati, come previsto dalla stessa legge regionale istitutiva dell (art.25 L.R. CP_5
n.10/98) e, conseguentemente, aveva diritto ad ottenere “il rimborso delle somme erogate da parte dell'ente obbligato ex lege”;
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iii) con riferimento al quantum debeatur, dovevano ritenersi attendibili i conteggi effettuati dal nominato Ctu, sicché, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la P.C.M. andava condannata a rimborsare alla
AN ED il minor importo di 878.533,50 €, a cui aggiungere gli interessi al tasso legale dal 24 agosto 2006 (data della ricezione della lettera di messa in mora allegata al fascicolo della fase monitoria di parte opposta) sino al soddisfo. A tal riguardo, il Tribunale escludeva i richiesti interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, “non trattandosi di un pagamento effettuato a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale ossia di un contratto tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni [….] ma di un rimborso di somme anticipate dalla ai propri dipendenti “comandati presso la Controparte_1
e poste a carico della CP_5 [...]
Acque nella Controparte_7 CP_3
.
[...]
6. Avverso tale sentenza, con una citazione telematicamente notificata in data 15 maggio 2019 alla la Controparte_1 [...]
ex art. 5 d.l. n. Parte_1
136/2013 ha proposto appello affidandolo ai motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma adita Corte d'Appello, così provvedere: - in accoglimento del presente gravame, riformare la sentenza impugnata, rigettando la domanda principale avversaria relativamente al rimborso degli emolumenti accessori, da quantificarsi nella misura indicata in premessa e/o in altro importo da determinarsi, da quantificarsi nella misura indicata in premessa e/o in altro importo da determinarsi, ove ritenuto necessario, a mezzo integrazione CTU;
- rigettare integralmente la domanda accessoria per interessi legali per insussistenza dei presupposti di legge;
- il tutto con integrale vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- con espressa richiesta di ripetizione delle somme che risulteranno, all'esito del gravame, indebitamente corrisposte, nell'ipotesi di esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali”.
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7. L , con comparsa del 30 settembre 2019, si è CP_1
costituita in giudizio contestando i motivi di appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale avverso il capo della sentenza in cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta degli interessi moratori.
Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare l'appello principale proposto da controparte, in quanto infondato
e inammissibile in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale spiegato con il presente atto e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9916/2018, condannando la
[...]
ex art. 5 D.L. Controparte_8
136/2013 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dall' degli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, Controparte_1
confermando per quant'altro la sentenza gravata;
- in via gradata confermare la sentenza n. 9916/2018”.
8. All'udienza del 1° luglio 2025, il Collegio ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello proposto dalla (d'ora Parte_1
in poi anche solo , che ha inglobato il
[...]
) è infondato e va rigettato per i Parte_2
seguenti motivi.
I.1. Infondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante contesta l'illegittimità e l'ingiustizia della sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice lo aveva condannato a rimborsare alla società opposta il trattamento retributivo accessorio di 96.528,21 € corrisposto ai lavoratori “comandati” poiché, a suo dire, il Tribunale aveva erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 57 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, che limitavano l'onere economico in capo al Commissario di Governo al solo rimborso del trattamento retributivo fondamentale escludendo, quindi, ogni ulteriore voce afferente al trattamento accessorio.
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Infatti, premesso che con l'appello la contesta il solo pagamento degli emolumenti accessori di 96.528,21 €, a giudizio della Corte, il
Tribunale non ha fatto nessuna erronea applicazione della normativa citata dall'appellante, ma ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, non essendo contestato tra le parti che:
a) con ordinanze nn. 205 del 13 aprile 2001, n. 280 del 4 giugno 2001
e n. 123 del 18 aprile 2003, il Commissario di Governo aveva disposto l'assegnazione, “in posizione di comando”, di tre dipendenti della società a partecipazione pubblica (specificamente, Controparte_1 Per_1
, e , i quali erano stati
[...] Controparte_4 Persona_2
assegnati presso l' Controparte_9
per l'intera durata dello stato di emergenza;
[...]
b) che, la aveva anticipato, per tutto il periodo dello CP_1
stato emergenziale, il pagamento, nei confronti dei suddetti dipendenti, degli oneri economici connessi sia al trattamento fondamentale sia al trattamento accessorio.
In particolare, le suddette ordinanze di assegnazione specificavano, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'O.M. n. 3100 del 22.12.2000, che l'assegnazione di tale personale - scelto “tra i dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche economici e di società a prevalente partecipazione pubblica in posizione di comando” - sarebbe avvenuta “alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dall'art. 3, dell'Ordinanza Ministeriale n. 2774 del 31.03.98”, e cioè che:
“l'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per
l'intervento straordinario , è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni..”(sottolineatura dello scrivente estensore) specificando altresì che tra “le norme procedurali derogate sono compresi
l'art. 58, commi 2, 3 e 5 e l'art. 60 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (sottolineatura dello scrivente estensore), e l'art 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994,
n. 297”.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri c. Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Inoltre, nell'ordinanza commissariale n. 280 del 4 giugno 2001, relativa al comando del dipendente , si specificava che “la Persona_1
corresponsione di tutti gli emolumenti che concorrono alla formazione della retribuzione lorda con i relativi oneri riflessi, per tutto il periodo del distacco, sarà a carico di questa gestione Commissariale” con l'ulteriore specificazione che “codesta Amministrazione vorrà procedere all'anticipo di quanto dovuto mensilmente al sig. e presentare a Persona_1
questa Struttura Commissariale formale richiesta di rimborso, sia per il trattamento economico principale che per gli oneri riflessi, con apposito prospetto periodo nel quale dovrà essere indicato quanto corrisposto all'interessato” (sottolineatura dello scrivente estensore).
Ne consegue, alla luce di tali elementi, che non possa esservi dubbio
– a giudizio della Corte - sul fatto che il Commissario di Governo, per far fronte allo stato di emergenza, aveva fatto ricorso ad una forma “atipica” di utilizzo del personale in quanto, pur richiamando nominalmente l'istituto del “comando”, lo stesso risultava esplicitamente derogato, sia con riguardo alle ordinarie procedure previste per la sua attuazione (art. 56, d.p.r. 3/1957), sia con riferimento al principio di imputazioni degli oneri economici previsto dall'art. 57 del d.p.r. 3/1957, che, per quanto in tale sede rileva, dispone(va) che “… Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio…”.
Nel caso specifico, invece, risulta - tanto dalla citata ordinanza n.
280/2001 quanto dalle fatture prodotte dalla - come tutti i CP_1
pagamenti in favore dei dipendenti “comandati” erano stati effettuati dalla amministrazione di provenienza ( ) e ciò costituiva una CP_1
chiara deroga alla previsione di cui all'art. 57 del T.U. n. 3/1957, resa possibile in ragione della speciale situazione emergenziale che aveva consentito alla struttura commissariale di derogare alle norme di legge in materia di comando, ricorrendo persino – come nel caso in esame - a personale di una società a partecipazione pubblica.
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Pertanto, correttamente il primo Giudice ha riconosciuto il diritto della alla restituzione di tutti gli emolumenti retributivi, ivi CP_1
compresi gli oneri riflessi, versati ai propri dipendenti durante il periodo di distacco presso l' anche perché, la posizione di “comando” – a CP_5
giudizio della Corte - non aveva modificato lo status giuridico ed economico di detti lavoratori, i quali, in forza delle citate ordinanze, erano stati semplicemente comandati a prestare servizio nell'interesse di un diverso ente utilizzatore, mantenendo comunque invariato il trattamento economico di cui godevano antecedentemente al comando presso l'ente di appartenenza.
Del pari infondata, poiché priva di riscontro probatorio, è anche l'eccezione sollevata dalla e, cioè, di avere Parte_1
puntualmente contestato nel giudizio di opposizione la non debenza delle somme corrispondenti agli emolumenti accessori - per un ammontare complessivo di 96.528,21 € – avendo documentato che la Struttura
Commissariale aveva già corrisposto ai suddetti dipendenti un importo complessivo pari a 101.623,49 €.
Tale difesa, oltre a non essere supportata da nessuna produzione documentale, risulta oltretutto contradditoria considerato che la , da un lato nega che siano dovute le somme in esame e, dall'altro, afferma di averle già corrisposte, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo.
Per tali ragioni, il primo motivo di appello va disatteso.
I.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante principale contesta poi l'erroneità della sentenza impugnata per “carente e/o perplessa” motivazione nonché per “esame superficiale e contradditorio” delle risultanze processuali, sostenendo, al riguardo, che il primo Giudice aveva recepito in modo acritico le conclusioni del c.t.u., senza considerare che quest'ultimo non aveva correttamente adempiuto all'incarico conferito, avendo effettuato un “mero confronto contabile tra le somme portate in fattura dalla , ricomprendenti senza distinzione CP_1
alcuna, tutti gli emolumenti retributivi versati mensilmente al personale comandato, e l'importo complessivo fatto oggetto di ingiunzione”.
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Tale motivo è manifestamente infondato.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, evidenziare che il consulente nominato in primo grado si è pienamente attenuto ai limiti del mandato conferito, verificando “l'entità delle somme erogate da parte della
che vanno poste a carico dell'attrice”; difatti, sulla base CP_1
della documentazione in atti (fatture, prospetti e cedolini paga), il C.t.u. ha quantificato in 878.553,50 € tutti gli emolumenti retributivi che la aveva corrisposto ai tre dipendenti durante il periodo del CP_1
distacco, importo che, a suo avviso, sulla base dei documenti prodotti in giudizio, doveva gravare sulla gestione commissariale.
Inoltre, il Tribunale ha proceduto, secondo il suo autonomo giudizio, ad escludere l'applicabilità al caso in esame dell'art. 70 del d.lgs 165/2001 in materia di comando tra amministrazioni pubbliche e non può sostenersi che esso abbia aderito acriticamente alle conclusioni del nominato Ctu, in quanto ha espresso, specie sul quantum degli importi da rimborsare, una consapevole adesione e condivisione (anche) del percorso argomentativo e dei criteri metodologici seguiti dal consulente, che non richiede una motivazione specifica (Cass. 15147/2018); del resto, le parti non hanno mai contestato i conteggi effettuati dall'ausiliare nominato, l'appellante limitandosi a sostenere soltanto che non erano dovute le voci accessorie per l'importo di 96.528,21 € senza tuttavia fornire adeguato supporto giuridico a tale affermazione.
Né può sostenersi che ai tre dipendenti comandati presso l' non CP_5
erano dovuti oneri accessori avendo prestato lavoro presso un ente che poteva anche non prevedere alcuni di questi oneri, giacché, nel momento in cui si stabiliva che era l'ente di provenienza a dover anticipare - senza distinzioni – quanto dovuto ai lavoratori, automaticamente li si voleva assoggettare, evidentemente per ragioni d'emergenza, al medesimo trattamento che essi avevano presso l'ente onerato del pagamento.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
I.3. Infine, con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta che siano dovuti alla gli interessi legali liquidati nella sentenza CP_1
Proc. n.2541/2019 r.g.a.c.c. Pagina 10 di 14
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impugnata dal “24/08/2006 (data della ricezione della lettera di messa in mora allegata al fascicolo della fase monitoria di parte opposta) sino al soddisfo”, deducendo, al riguardo, che il credito a rimborso diveniva esigibile solo dalla trasmissione delle fatture con i relativi cedolini paga dei dipendenti interessati e/o della idonea rendicontazione contabile, che, nella specie, era stata trasmessa dalla società opposta tardivamente, solo all'udienza dell'11 dicembre 2014 (e quindi dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.), sicché la decisione del primo Giudice era da ritenersi errata per aver riconosciuto gli interessi legali, a prescindere dall'effettiva mora del debitore, su un credito pecuniario prima della data di sua esigibilità.
Il motivo è infondato. Difatti, dalla documentazione prodotta in primo grado dalla si evince chiaramente che: CP_1
a) lo stato emergenziale era stato prorogato sino al 31 gennaio 2008
e, contestualmente, anche l'assegnazione dei tre lavoratori in posizione di comando era stata prorogata sino a tale data (in particolare, con ordinanza n. 349 del 29 dicembre 2003, con ordinanza n. 230 del 28 dicembre 2004, con ordinanza n. 43 del 6 giugno 2006, con ordinanza n.
14 del 5 febbraio 2007)
b) che, con lettere del 18 agosto 2006 e del 21 maggio 2008, la aveva provveduto alla costituzione in mora del Commissario CP_1
di Governo al fine di ottenere la ripetizione delle somme erogate ai dipendenti “comandati” durante il periodo emergenziale. In particolare, con la messa in mora del maggio 2008, essa aveva chiesto il pagamento dell'importo definitivo di 878.533,50 €, stante la cessazione dello stato di emergenza avvenuta nel gennaio 2008;
c) che, con nota prot. n. 6992 del 4 agosto 2008, il Commissario di
Governo, aveva riscontrato tale richiesta di pagamento rappresentando la necessità di acquisire tutta la documentazione giustificativa delle somme richieste (copie delle fatture, contratti di fornitura, ordinanze commissariali con impegni di spesa, rendicontazioni, ecc.);
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d) che, con nota del 26 agosto 2008, la società appellata aveva provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta, reiterando, pertanto, la richiesta di pagamento del suddetto importo;
e) che, con nota prot. n. 10282 del 14 ottobre 2008, la Struttura commissariale aveva comunicato di essere “in corso di riscontro della documentazione ricevuta” e che avrebbe provveduto “alla liquidazione e al conseguente rimborso degli importi dovuti” al termine delle verifiche.
Alla luce di tali fatti, ritiene il Collegio che non possa esservi dubbio sul diritto della società appellata al riconoscimento degli interessi legali a far data, quanto meno, dalla costituzione in mora del 26 agosto 2008, atteso che, a partire da tale momento, l'odierna appellata, mettendo a disposizione del Commissario di Governo gli elementi necessari per verificare la correttezza degli importi indicati, aveva reso il credito
(sostanzialmente non contestato in quella sede), certo, liquido ed esigibile.
Anche tale motivo va, pertanto, rigettato.
II. Venendo ora all'appello incidentale proposto dalla CP_1
, la stessa, con un unico motivo, ha censurato la sentenza impugnata
[...]
nella parte in cui il primo Giudice aveva escluso il proprio diritto ad ottenere gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, sostenendo, al riguardo, che “il rapporto instaurato tra il Commissario di Governo e la società
non inerendo un rapporto tra pubbliche Controparte_1
amministrazioni, a prescindere dal nomen iuris, non può essere qualificato quale “comando”, bensì quale prestazione di servizi rientrando, così, nel campo di applicazione della normativa sugli interessi moratori ex D. lgs.
231/2002”, con conseguente suo diritto ad ottenere gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 per le partite maturate dopo l'8 agosto 2002 (data di entrata in vigore del citato decreto), e gli interessi legali per le partite precedenti a tale data (cioè, quelle originate dalle fatture nn. 503 del 19 ottobre 2001, n. 213 del 25 febbraio 2002 e 1956 del 30 settembre 2002).
Il motivo è infondato.
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Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che il d.Lgs. n. 231/2002 si applica al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali e, per espressa previsione legislativa dell'art. 2, per "transazioni commerciali" devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalerne, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo".
Nello specifico, a giudizio della Corte, tra la e la CP_1
Struttura commissariale non era intercorso nessun contratto o un accordo configurabile come prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo, poiché, come già evidenziato in relazione al primo motivo dell'appello principale, la Struttura commissariale, per fronteggiare la situazione emergenziale, aveva fatto ricorso a una modalità atipica di impiego del personale, che le consentiva — in deroga alla normativa ordinaria — di avvalersi del personale di una società a partecipazione pubblica, impegnandosi unicamente a rimborsare alla società gli emolumenti da questa corrisposti ai dipendenti comandati, e non certo a versare un corrispettivo per il distacco di tali lavoratori.
Da tanto consegue, che, in relazione ai ritardi di pagamento oggetto di causa, non possono trovare applicazione gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del decreto medesimo.
III. In definitiva, l'appello principale e quello incidentale devono essere entrambi respinti con conferma della sentenza impugnata.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e la reciproca soccombenza dell'appellante principale e di quello incidentale, le spese nei loro rapporti, per il grado d'appello, vanno integralmente compensate.
VI Infine, considerato l'esito di questo processo d'appello, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un
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ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli da essi proposti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione
Civile bis) definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto dalla Parte_4
nei confronti della nonché su quello incidentale Controparte_1
proposto dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
avverso la sentenza Parte_4
del Tribunale di Napoli, n. 9916/2018, depositata in data 16 novembre
2018, così provvede :
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2. compensa le spese di lite del grado tra l'appellante principale e appellante incidentale;
3. dà atto, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GI D'NO) (CA OL)
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