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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4377/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AE ON
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.4377/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.I. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ON ON (C.F.: ) e CO LL (C.F.: , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.
OPPONENTI
contro in persona del legale rappresentante Controparte_2
pt, (P.I.: con il patrocinio dell'avv. ON MASIELLO (C.F.: P.IVA_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._4
OPPOSTA
e pagina 1 di 5 (CF: e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
con il patrocinio dall'avv. ON Masiello (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione dell'08.03.2023, , in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2023 emesso in data Controparte_1
03.01.2023 dal Tribunale di Bari ad istanza della Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed assorbente:
I Accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda monitoria, in tutto o in parte, ed in
ogni caso la nullità e l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra ; Parte_1
II Per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via gradata:
III Rigettare l'avversa domanda monitoria, siccome infondata in fatto e diritto;
IV Accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni obbligazione di pagamento, a qualsivoglia titolo
dedotta, da parte degli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
V Accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale, in dare/avere dei rapporti intrattenuti tra la banca
opposta e la società debitrice e, di conseguenza il credito effettivo eventualmente esigibile verso la
garante, , e, per l'effetto: Parte_1
pagina 2 di 5 V.a Nel caso di saldo positivo a favore del cliente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
opposto; V.b Nel caso di saldo negativo inferiore all'importo ingiunto, ridurre la somma dovuta dal
debitore principale sino alla concorrenza della somma così accertata, determinando la somma
eventualmente dovuta dal fideiussore.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e diritti del procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti
difensori antistatari.”
Con comparsa di costituzione del 03.10.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
, contestando l'avversa domanda e chiedendo:
[...]
“In via preliminare
1) Ravvisati i presupposti di legge, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo n.13/2023 pubblicato in data 03/01/2023 (R.G. n.14930/2022 – Giudice Dr.ssa R.
ON);
nel merito
2) rigettare tutte le avverse domande, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte nel
presente atto, nonché del tutto sfornite di prova e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo
opposto;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa del 12.06.2025, la e, per essa, la mandataria Controparte_3 CP_4
interveniva nel presente giudizio, ex art. 111, comma 3, c.p.c., facendo proprie tutte le richieste,
[...]
difese e deduzioni formulate dalla , nel cui accoglimento Controparte_2
insisteva.
Con istanza del 27.10.2025, le opponenti e la cessionaria interventrice dichiaravano di aver conciliato la lite e chiedevano, previa revoca del decreto ingiuntivo impugnato, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 3 di 5 In seguito, la cedente opposta, in forza di quanto Controparte_2
comunicato dal Giudice con ordinanza del 10.11.2025, aderiva tacitamente alle richieste formulate, con la suddetta istanza, dalle altre parti costituite.
La causa è stata pertanto decisa, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
----------------------
Preliminarmente, va disposta l'estromissione dal giudizio della cedente Controparte_2
, in forza degli accordi raggiunti tra le parti e della manifestata adesione.
[...]
Le parti hanno dato atto di aver raggiunto, in separata sede, un accordo transattivo e hanno, pertanto,
dichiarato di rinunciare all'azione, agli atti ed al giudizio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'integrale compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla inequivoca volontà espressa dalle parti, deve ritenersi che le stesse abbiano inteso rinunciare all'azione, il che comporta la conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio.
Sul punto, va osservato in diritto che “ la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi,
venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. n. 2268/1999; id n.33761/2019).
Ne consegue che la rinuncia all'azione comporta la cessazione della materia del contendere (Cass. n.
18255/2004).
Alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti,
deve essere dichiarata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, cessata la materia del contendere,
pagina 4 di 5 con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione dell'08.03.2023 da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
nei confronti della , con l'intervento della Controparte_2 CP_4
quale mandataria della cessionaria così provvede: Controparte_3
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13/2023 del Tribunale di Bari;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 04.12.2025.
Il Giudice
AE ON
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AE ON
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g.4377/2023 promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante della (P.I. ) con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
ON ON (C.F.: ) e CO LL (C.F.: , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliate presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.
OPPONENTI
contro in persona del legale rappresentante Controparte_2
pt, (P.I.: con il patrocinio dell'avv. ON MASIELLO (C.F.: P.IVA_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._4
OPPOSTA
e pagina 1 di 5 (CF: e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
con il patrocinio dall'avv. ON Masiello (C.F.: ), elettivamente domiciliata C.F._4
presso lo studio del difensore, indirizzo pec.
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate, ex art. 127-ter c.p.c., per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione dell'08.03.2023, , in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore Parte_1
della proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2023 emesso in data Controparte_1
03.01.2023 dal Tribunale di Bari ad istanza della Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed assorbente:
I Accertare e dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda monitoria, in tutto o in parte, ed in
ogni caso la nullità e l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dalla sig.ra ; Parte_1
II Per l'effetto, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via gradata:
III Rigettare l'avversa domanda monitoria, siccome infondata in fatto e diritto;
IV Accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni obbligazione di pagamento, a qualsivoglia titolo
dedotta, da parte degli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
V Accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale, in dare/avere dei rapporti intrattenuti tra la banca
opposta e la società debitrice e, di conseguenza il credito effettivo eventualmente esigibile verso la
garante, , e, per l'effetto: Parte_1
pagina 2 di 5 V.a Nel caso di saldo positivo a favore del cliente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo
opposto; V.b Nel caso di saldo negativo inferiore all'importo ingiunto, ridurre la somma dovuta dal
debitore principale sino alla concorrenza della somma così accertata, determinando la somma
eventualmente dovuta dal fideiussore.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e diritti del procedimento da distrarsi in favore dei sottoscritti
difensori antistatari.”
Con comparsa di costituzione del 03.10.2023 si costituiva in giudizio la Controparte_2
, contestando l'avversa domanda e chiedendo:
[...]
“In via preliminare
1) Ravvisati i presupposti di legge, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del
decreto ingiuntivo n.13/2023 pubblicato in data 03/01/2023 (R.G. n.14930/2022 – Giudice Dr.ssa R.
ON);
nel merito
2) rigettare tutte le avverse domande, perché infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte nel
presente atto, nonché del tutto sfornite di prova e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo
opposto;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con comparsa del 12.06.2025, la e, per essa, la mandataria Controparte_3 CP_4
interveniva nel presente giudizio, ex art. 111, comma 3, c.p.c., facendo proprie tutte le richieste,
[...]
difese e deduzioni formulate dalla , nel cui accoglimento Controparte_2
insisteva.
Con istanza del 27.10.2025, le opponenti e la cessionaria interventrice dichiaravano di aver conciliato la lite e chiedevano, previa revoca del decreto ingiuntivo impugnato, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con l'integrale compensazione delle spese processuali.
pagina 3 di 5 In seguito, la cedente opposta, in forza di quanto Controparte_2
comunicato dal Giudice con ordinanza del 10.11.2025, aderiva tacitamente alle richieste formulate, con la suddetta istanza, dalle altre parti costituite.
La causa è stata pertanto decisa, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
----------------------
Preliminarmente, va disposta l'estromissione dal giudizio della cedente Controparte_2
, in forza degli accordi raggiunti tra le parti e della manifestata adesione.
[...]
Le parti hanno dato atto di aver raggiunto, in separata sede, un accordo transattivo e hanno, pertanto,
dichiarato di rinunciare all'azione, agli atti ed al giudizio, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'integrale compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla inequivoca volontà espressa dalle parti, deve ritenersi che le stesse abbiano inteso rinunciare all'azione, il che comporta la conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio.
Sul punto, va osservato in diritto che “ la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi,
venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. n. 2268/1999; id n.33761/2019).
Ne consegue che la rinuncia all'azione comporta la cessazione della materia del contendere (Cass. n.
18255/2004).
Alla luce dei principi di diritto innanzi richiamati, in accoglimento delle richieste formulate dalle parti,
deve essere dichiarata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, cessata la materia del contendere,
pagina 4 di 5 con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione dell'08.03.2023 da , in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
nei confronti della , con l'intervento della Controparte_2 CP_4
quale mandataria della cessionaria così provvede: Controparte_3
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 13/2023 del Tribunale di Bari;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 04.12.2025.
Il Giudice
AE ON
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