Sentenza 10 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/02/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01561/2025REG.PROV.COLL.
N. 02790/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2790 del 2023, proposto da TO De LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la MP, Sez. V, 19 gennaio 2023 n. 421, che ha respinto il ricorso n. 2652/2019 R.G. proposto per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno subito da TO De LO durante l'occupazione dei terreni di sua proprietà, distinti al catasto del comune di Giugliano in MP al foglio 27, particelle 28 e 116, occupazione disposta con decreto del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in MP prot. n. 14481 del 16 giugno 2006.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Martina Arrivi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. TO De LO, proprietario di alcuni terreni nel comune di Giuliano di MP (censiti al foglio 27, particelle 28 e 116), soggetti a occupazione pubblica per la realizzazione di un'infrastruttura di collegamento e poi restituiti al proprietario in ragione della mancata esecuzione dell'opera, ha agito in giudizio per la condanna dell'Unità tecnica amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cioè dell'unità responsabile della realizzazione dell'infrastruttura, al risarcimento dei danni provocati ai terreni nel periodo di occupazione.
1.1. Il ricorrente ha allegato che l'amministrazione avesse distrutto i materiali lapidei, le recinzioni e le alberature preesistenti sui fondi, che avesse rimosso le colture in essere e che avesse restituito i fondi in grave stato di abbandono e degrado, avendoli lasciati incustoditi ed esposti ad azioni vandaliche di terzi, quali l'accensione di roghi e lo sversamento di rifiuti.
1.2. Egli ha quantificato i danni, sulla scorta di una relazione tecnica depositata in giudizio, in euro 143.748,04 quale mancato reddito ritraibile dai foni, in euro 100.000,00 per i costi di riduzione in pristino delle terre e in euro 16.573,62 per le spese occorrenti per la messa a coltura delle superfici e la ricostruzione delle recinzioni sui confini della proprietà, oltre agli interessi legali.
2. Il ricorrente ha, dapprima, adito il Tribunale di Napoli, che però ha declinato la propria giurisdizione, e, successivamente, ha riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. MP, Napoli, che con sentenza n. 421 del 19 gennaio 2023 ha respinto il ricorso. Il giudice di prime cure ha ritenuto che la domanda risarcitoria non fosse supportata da sufficienti elementi probatori: nella sentenza si rileva che « nel verbale di immissione in possesso dei beni, non viene riportata la presenza alcuna di alberi e/o opere insistenti sull'area; in detto verbale, infatti, non si fa alcun cenno alla presenza di eventuali recinzioni, colture in atto o termini lapidei dei suoli. Analogamente è a dirsi per ciò che concerne il verbale di restituzione die suoli ove si attesta l'assenza di mutazioni nella originaria consistenza e delimitazione dei fondi ».
3. Con ricorso ritualmente notificato il 15 marzo 2023 e depositato il 27 marzo 2023, TO De LO ha appellato la sentenza, sostenendo che le conclusioni del T.A.R. contraddicessero le evidenze processuali, a suo dire, invece, sufficienti a dimostrare l'esistenza dei danni lamentati.
4. Ha resistito in appello la Presidenza del Consiglio dei ministri, già costituitasi in primo grado. L'amministrazione ha dedotto che la domanda risarcitoria sia priva di fondamento e ha chiesto il rigetto del gravame. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha anche depositato la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha deciso sull'opposizione dell'appellante alla determinazione dell'indennità da legittima occupazione dei fondi, e la consulenza tecnica d'ufficio espletata in tale giudizio, entrambe sopravvenute alla proposizione dell'appello.
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 13 febbraio 2025.
6. L'appello è infondato, essendo corretta la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado in ordine all'insufficienza di prove idonee a supportare la domanda risarcitoria.
6.1. Come accennato, l'appellante deduce di aver subito i seguenti danni a causa della condotta tenuta dall'amministrazione durante l'occupazione dei propri terreni:
- il danno derivante dalla mancata percezione di redditi per lo sfruttamento agricolo dei fondi, che – nella prospettazione attorea – erano in precedenza coltivati (euro 143.748,04 oltre interessi);
- il danno pari alle spese di ripristino dei terreni, ormai degradati e ricoperti di rifiuti (euro 100.000,00 oltre interessi);
- il danno pari ai costi necessari per rimettere in coltura le terre e per l'apposizione delle recinzioni, in tesi smantellate (euro 16.573,62 oltre interessi).
6.2. Il ricorrente fonda le proprie allegazioni principalmente sul confronto tra il verbale di immissione dell'amministrazione nel possesso dei beni, risalente al 17 luglio 2006, e il verbale di restituzione dei fondi, datato 16 luglio 2014, confronto dal quale si evincerebbero tanto la perdita delle colture, quanto lo smantellamento delle recinzioni e l'abbandono dei terreni.
6.3. In realtà, come osservato dal T.A.R., nel verbale di immissione in possesso (all. 4 del doc. 1 di primo grado) non è riportata la presenza né di opere, né di alberi, né di colture sulle terre. Anzi, quanto agli alberi e alle opere, il verbale espressamente ne esclude l'esistenza: « Gli alberi che ricadono sul perimetro occupato sono: nessuno. Sull'area insistono le seguenti opere: nessuna ». Quanto alle colture, la loro preesistenza sarebbe dimostrata dalla dicitura "seminativo irriguo", posta, nel verbale di immissione in possesso, accanto all'identificazione catastale dei fondi occupati, ma è evidente che tale indicazione consiste nella qualificazione catastale dei terreni (così come sono qualificazioni catastali le diciture "vigneto", "frutteto", "prato" etc.) e ne designa la normale destinazione colturale ai fini della stima del reddito dominicale e del reddito agrario, i quali – come noto – sono redditi "medio-ordinari", che prescindono dall'effettiva produttività delle terre. Pertanto, la dicitura "seminativo irriguo", quale mero dato catastale, è insufficiente a dimostrare il precedente impiego dei fondi in agricoltura.
6.4. Il ricorrente, inoltre, valorizza la circostanza che nel verbale di restituzione dei fondi si dia atto dell'assenza di colture, ma, in difetto di prova della loro preesistenza, l'attestazione non dimostra un'intervenuta modificazione in peius dei fondi.
6.5. Egli, inoltre, riporta la seguente dichiarazione contenuta nel verbale di restituzione dei fondi (all. 6 del doc. 1 di primo grado): « Dal 17.7.2006, giorno in cui veniva preso in possesso il fondo in oggetto, quindi iniziarono l'allestimento del cantiere e le opere di sbancamento per l'individuazione del tracciato stradale, i mezzi interessati eliminarono i pochi alberi presenti sul terreno predetto e sul prosieguo dello stesso di altre proprietà, consentendo alle popolazioni nomadi di insediarsi sui luoghi, danneggiando con discariche abusive di materiali inquinanti a cui davano fuoco, provocando roghi tossici e dispersione in atmosfera di diossina ed altri agenti inquinanti, nonostante le ripetute denunce effettuate dal sottoscritto agli enti competenti ». Trattandosi, però, della trascrizione di una dichiarazione resa all'epoca da TO De LO, essa è prima di valore fidefaciente, sia perché proviene dallo stesso ricorrente, sia perché il contenuto delle dichiarazioni fuoriesce dal perimetro dell'efficacia probatoria degli atti pubblici. Si rimarca, infatti, che l'atto pubblico – quale è il verbale dello stato dei luoghi predisposto dall'amministrazione – fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 cod. civ.). Il valore di prova legale riguarda esclusivamente il contenuto estrinseco dell'atto, cioè quanto dal punto di vista fenomenico è avvenuto, tra cui il fatto che una data dichiarazione è stata resa, ma il valore probatorio non si estende all'intrinseco della dichiarazione medesima, ossia alla veridicità del fatto dichiarato ( ex aliis , Cass. Civ, Sez. III, 26 luglio 2024, n. 20849; Id., Sez. II, 16 marzo 2023, n. 7622).
6.6. L'unica attestazione utile ai fini probatori è quella, resa dal verbalizzatore all'atto di restituzione dei terreni, relativa alla presenza di « alcuni cumuli di rifiuti ingombranti (pneumatici, guaine in pvc) nonché residui di roghi ad opera di ignoti ». Tali segni dello stato di degrado dei terreni al termine dell'occupazione pubblica sono corroborati, inoltre, da alcune fotografie allegate alla relazione tecnica depositata dal ricorrente (all 10 del doc. 1 del giudizio di primo grado). Ciò non di meno, manca l'esatta dimostrazione del danno subito dai terreni, posto nella relazione tecnica esso viene stimato in euro 100.000,00, pari al costo di smaltimento dei rifiuti ad opera di una ditta specializzata, senza alcuna pezza giustificativa a supporto della stima. È noto, infatti, che la perizia di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico ed è pertanto priva di valore probatorio (Cass. Civ., Sez. Un., 3 giugno 2013, n. 13902; Id., Sez. VI, 9 aprile 2021, n. 9483; Id., Sez. III, 12 luglio 2023, n. 19827).
6.7. Nessun apporto probatorio può essere riconosciuto ai restanti documenti depositati dal ricorrente: la divisione ereditaria del compendio agricolo già spettante ai genitori del ricorrente (all. 2 del doc. 1 del giudizio di primo grado) attesta soltanto l'esistenza, peraltro nel 1990, di un'azienda agricola familiare, così come il certificato camerale di coltivatore diretto di TO De LO (all. 5 del doc. 1 del giudizio di primo grado) non dimostra che i terreni per cui è causa fossero davvero coltivati al momento dell'inizio della pubblica occupazione; la denuncia di atti vandalici allegata alla consulenza tecnica di parte (all 10 del doc. 1 del giudizio di primo grado) è irrilevante in quanto, oltre che proveniente dal ricorrente, è successiva alla restituzione dei fondi; infine, sono inammissibili le fotografie aeree depositate in appello (doc. 1 appellante), poiché la produzione si pone in violazione del divieto dei nova di cui all'art. 104 cod. proc. amm.
6.8. Ha, invece, valore indiziario contrario alle prospettazioni attoree l'esito del giudizio intercorso per la determinazione dell'indennità liquidata all'appellante per l'occupazione legittima dei terreni. La Corte d'appello di Napoli, nella sentenza n. 5042 del 9 dicembre 2024 (doc. 1 della Presidenza del Consiglio dei ministri), emessa anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei fondi e di campionamenti delle terre, ha constatato che « deve presumibilmente ritenersi che il terreno de quo già prima della occupazione era potenzialmente contaminato e compromesso a fini agricoli e che, pertanto, alla data della medesima occupazione lo stesso, avente natura formalmente agricola, non aveva alcun particolare valore, non potendo essere sfruttato a fini agricoli ».
7. Si impone, in conclusione, il rigetto dell'appello.
8. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al d.m. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. 2790/2023), come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Martina Arrivi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arrivi | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO