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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 2046\2024
V.G., pendente tra (CF elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Massa, Galleria Leonardo Da Vinci n. 49, presso e nello Studio dell'Avv.
Francesco Rinaldi che lo rappresenta e difende per delega in atti e (CF CP_1
) elettivamente domiciliata in Carrara, Piazza Matteotti n. 10, C.F._2
presso e nello Studio dell'Avv. Maria Cristina Babboni che la rappresenta e difende per delega in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
***
CONCLUSIONI: per entrambe le parti come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1
dedotto che: i) hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 10/05/2008, come da atto di matrimonio di cui all'atto n. 18 parte II Serie A anno 2018 Comune di
Massa; ii) dalla suddetta unione è nato, in data 06/01/2010, il figlio il quale, Per_1
non è ancora economicamente autosufficiente;
iii) l'unione è andata deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia procedere all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso nonché, in seguito, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno altresì domandato l'autorizzazione a non comparire in udienza, depositando all'uopo note scritte, contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, nei termini di cui all'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c..
Dal momento che, nel rassegnare le proprie conclusioni, le parti hanno domandato tanto la pronuncia della separazione, quanto quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, vale evidenziare che l'art. 473 bis. 49 cpc, così come interpretato da Cass.
Civ. n. 28727/2023, consente anche nell'ambito dei procedimenti introdotti con domanda congiunta il cumulo tra la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con la seconda domanda che diverrà procedibile, per espressa previsione del comma primo dell'art. 473 bis. 49 cpc, trascorsi sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno confermato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto.
pagina 2 di 3 Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico e non contrari all'interesse della prole e pertanto devono essere omologati;
per quanto riguarda quelli di natura patrimoniale, ciò vale nella misura in cui questi hanno portata obbligatoria e\o comunque tendono a cristallizzare i rapporti in essere.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la stessa diverrà procedibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA, nei termini di cui in parte motiva, gli accordi relativi alla separazione personale tra e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio con rito concordatario in data 10/05/2008, come risultante dal Registro degli atti di matrimonio al n. 18, parte II, Serie A, anno 2018, Comune di Massa;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'ufficio di Stato Civile del Comune di Massa per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE rimettersi il fascicolo in istruttoria come da separata ordinanza
DISPONE trasmettersi la sentenza al Pubblico Ministero
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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