Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 508/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
26.02.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di celebrazione dell'udienza, non presentando opposizione nei termini previsti dalla legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 508/2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale
TRA
, nata a [...]-CUBA, il 13.10.1991, cittadinanza italiana, Parte_1
residente in [...], cf: rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mandarino, presso il quale elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Marcello Carnovale, Carmela Filice e Umberto Ferrato come da procura generale alle liti a rogito
P.IVA_ Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. , tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 30.03.2023 parte ricorrente in epigrafe affermava: di essere titolare di Reddito di Cittadinanza, giusto protocollo 2019-1087897; che in data 23.02.2023 riceveva lettera protocollo 17494783 con la quale le si richiedeva la restituzione di € 7.668,97, “...in CP_1
conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. CP_1
RDC2019-1087897)”; che il provvedimento recava la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”; che la richiesta di restituzione avanzata dall' sarebbe illegittima, CP_1
per omessa notificazione di un preliminare titolo esecutivo, per vizio di motivazione e per omessa indicazione del termine di proposizione del ricorso.
In virtù di quanto innanzi esposto ha chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito e dichiarare non dovute le somme ivi indicate, con vittoria delle spese di lite. CP_ Si costituiva l' che contestava con varie argomentazioni il ricorso di cui chiedeva il rigetto, spese vinte.
La causa viene decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Preliminarmente si osserva che non possono trovare accoglimento le censure opposte in ordine ai vizi formali del provvedimento amministrativo da cui è scaturita la controversia.
Infatti, il sistema delle provvidenze assistenziali o delle prestazioni previdenziali afferisce ed incide non sull'atto, bensì sul “rapporto”, essendo il Giudice del Lavoro chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di diritti previdenziali o assistenziali, in base alla prospettazione delle parti ed alle prove da questi fornite a sostegno della propria pretesa.
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che configura un principio generale quello secondo cui “le controversie giurisdizionali in materia di assistenza e previdenza hanno direttamente ad oggetto i rapporti sostanziali, con conseguente sottrazione al sindacato giudiziario delle questioni attinenti alla mera legittimità formale e procedurale dei singoli provvedimenti” (così: Cass. 7 novembre 2007
n. 25670).
Peraltro, con specifico riguardo all'eccezione di omessa ricezione di un titolo esecutivo preliminarmente alla richiesta di restituzione delle somme indebite, essa è del tutto inconferente, avendo l' proceduto regolarmente alla notifica del provvedimento di revoca della prestazione in CP_1
data 15.10.2022 – come ammesso dalla medesima ricorrente nel ricorso introduttivo e da questa impugnato nel procedimento recante R.G. n. 2147/2022 – del tutto conformemente a quanto stabilito dall'art. 7, c 4. DL 4/2019 per il caso di accertate violazioni nelle dichiarazioni poste a fondamento del beneficio assistenziale.
§ 3. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminare è la ricognizione normativa in tema di ripetizione di indebito di prestazioni assistenziali.
Rientrano nella nozione di prestazioni assistenziali tutte le ipotesi in cui l'erogazione è disancorata dal reddito e dalla contribuzione (es. invalidità civile, pensione sociale, assegno sociale).
La materia è sottratta all'applicazione dell'art. 2033 c.c. (“nel settore assistenziale non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.” Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020 n.13223). Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Vanno invece applicati in generale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, ossia le disposizioni sull'indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l'indebito.
Fin dalla sentenza Cass. n. 1446/2008 est. (v. pure n. 11921/2015) si è ritenuto che "nel settore Per_2
della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Non si può dunque procedere alla ripetizione di quanto ricevuto se non dal provvedimento di revoca, stante la funzionalizzazione di tale prestazione alla soddisfazione di esigenze primarie di soggetti in stato di bisogno ex art. 38 Cost. (Corte cost. 10 febbraio 1993 n. 39). Occorre quindi distinguere le diverse ipotesi di mancanza dei requisiti sanitari, o reddituali, o di legge specifici delle singole prestazioni.
Il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, ha previsto che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' , si possano sospendere le CP_1 prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente.
Infatti, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato sul piano generale che "In materia di indebito assistenziale, la violazione ad opera del titolare della prestazione CP_ dell'obbligo di comunicare all la situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito" (Così Cass. n. 10642 del 2019 e Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019
n.31259).
Ai fini della ripetizione la giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/2018) richiede che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens e ricordano che lo stesso D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1
procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. La Corte di Cassazione ha anche affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del
15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge,
e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che "L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito". La stessa Corte di Cassazione n. 31372/2019 ha affermato che “esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza”.
Va inoltre registrata la sentenza della Cassazione civile sez. VI, 28/07/2020 n.16088 che conformemente alla n.13223/2020, ha ritenuto che “i principi fin qui indicati sulla rilevanza dell'affidamento del pensionato nei termini sopra indicati, in relazione a requisiti reddituali rinvenienti da prestazioni erogate dallo stesso devono essere applicati anche nel caso in cui CP_1
l'indebito riguardi l'assegno sociale per superamento del limite di reddito” (conf. Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020 n.12608).
§ 4. Ebbene, nel caso di specie l'indebito è scaturito dall'attività di indagine posta in essere dalla
Legione Carabinieri Calabria – Stazione Cosenza Principale (v. comunicazione prot. N. 131/246/2019
CP_ del 13.06.2022 – avente ad oggetto procedimento penale n. 1448/2021 RGNR), inoltrata all' di
Cosenza ed alla Procura della Repubblica di Cosenza (cfr. all. 2), sulla scorta della quale sono stati deferiti in stato di libertà numerosi soggetti (tra cui la ricorrente – cfr. posizione n. 546), percettori del reddito di cittadinanza, in assenza dei requisiti per accedere al beneficio.
Di conseguenza la prestazione è stata revocata dall' e le somme corrisposte richieste in CP_1
ripetizione.
In relazione a tale circostanza parte ricorrente non ha controdedotto alcunché, né ha allegato – e tanto meno provato – in via più generale, il possesso dei requisiti per i quali avrebbe diritto alla prestazione oggetto di indebito.
Di talché, nel caso di specie, non può essersi generata una situazione di affidamento della ricorrente nel corretto operato dell' , in quanto si è realizzato un “dolo comprovato” dell'accipiens, tale CP_2 da elidere il legittimo affidamento di quest'ultimo e consentire la ripetizione dei ratei erogati.
Alla luce di quanto innanzi esposto, la domanda non può che essere rigettata.
§ 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la ricorrente al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore dell' delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €1.865,00 per compenso CP_1
professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 27.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso