CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
. R.G. 1140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NE EG Presidente Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1140/2025 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Erasmo Avella
APPELLANTE contro
Controparte_1
con l'avv. Cristina Federici
APPELLATA
Con il PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 223/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 3 aprile 2025, in punto a modifiche delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento della prole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
pagina 1 di 7 1- Il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 223/2025 pubblicata il 3 aprile 2025, nel procedimento instaurato da nei confronti di , ha parzialmente modificato le Parte_1 Controparte_1 condizioni di affidamento e mantenimento relative alla figlia minore nata il 25 Persona_1 novembre 2017 in precedenza disciplinate dal decreto del medesimo Tribunale del 21 luglio - 7 settembre 2021, così disponendo:
“ a) in modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n. 8512/21 del 7.09.21, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento prevalente della stessa presso la madre, stabilisce che Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, andando a prenderla e riportandola, per due fine
[...] settimana consecutivi dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera dopo cena alternati ad un fine settimana con la madre nonché per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (i primi
3 gg. con un genitore ed i secondi 3 con l'altro alternandoli di anno in anno), per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (alternando la prima e la seconda settimana di ogni anno), per 6 settimane non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio durante le vacanze estive oltre al compleanno del papà, la festa del papà, i ponti e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre, 8 dicembre;
lo stesso, così come la madre, nei giorni in cui la minore è collocata presso
l'altro genitore, avrà diritto inoltre ad una video chiamata al giorno con la figlia da svolgersi tra le
19.30 e le 20.30;
b) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento della Controparte_1 figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, divise tra i genitori nella misura prevista dal decreto n. 8512/21 in misura del 50%, come da protocollo dell'intestato Tribunale;
c) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.”
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto condivisibili le risultanze della CTU espletata, che aveva smentito le doglianze del ricorrente in ordine ad asserite incapacità materne e suoi condizionamenti volti ad impedire una serena relazione della bambina con il padre, ritenendo che in ragione della lontananza geografica delle residenze dei genitori potesse stare con il padre per Per_1 due fine settimana alternati ad uno da trascorrere con la madre.
Da un punto di vista economico il Tribunale ha ritenuto dimostrata una flessione delle entrate paterne per via dell'aumento del rateo del mutuo acquisto acceso per l'acquisto della casa e – d'altra parte – tenuto conto del miglioramento delle condizioni della , risultata percettrice di un assegno di CP_1 pagina 2 di 7 500 euro mensili.
2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando unicamente Parte_1 la mancata previsione della ripartizione dei viaggi fra la madre e il padre, avendo il giudice di prime cure stabilito l'obbligo del padre di andare a prendere e riaccompagnare la bambina, omettendo di tenere in considerazione quanto indicato al CTU dal proprio consulente di parte, dott.
[...]
e cioè che la madre avrebbe potuto accompagnare la minore al casello autostradale Persona_2 di Ferrara, circa “a metà strada”, dove il padre avrebbe potuto ritirarla, e dove – al ritorno, la domenica sera – avrebbe potuto riaccompagnarla riconsegnandola alla madre.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduce: a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113,
115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché assoluta carenza di motivazione,; violazione e falsa applicazione degli artt 115 e 116 cpc;
arbitraria , erronea interpretazione delle risultanze probatorie per aver il Tribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui ha posto a carico esclusivo del padre l'onere dei trasferimenti, discostandosi immotivatamente dalle risultanze della CTU che, a dire dell'appellante, avrebbe suggerito una suddivisione dei tragitti per aumentare il tempo di permanenza padre-figlia, senza considerare, peraltro le sue problematiche di salute e della prassi giurisprudenziale in materia. b) Violazione e falsa applicazione dell'art.113 cpc;
violazione dell'art 118 cpc – assoluta carenza di motivazione- arbitraria , erronea interpretazione delle risultanze probatorie in riferimento all' art 337-ter c.c., del diritto alla bigenitorialità, degli artt. 2 e 30 Cost. e art 8 CEDU, sostenendo che l'accollo esclusivo dei trasferimenti costituirebbe un aggravio sproporzionato, lesivo del principio di corresponsabilità genitoriale e fondato sul presupposto della "maternal preference", senza una valutazione concreta del superiore interesse della minore alla bigenitorialità.
Ha chiesto quindi che questa Corte ratifichi:
- le proposte conclusive della CTU da pag. 20 e ss. con previsione specifica:
- a che la madre provveda a portare la figlia a metà strada rispetto alle abitazioni dei due genitori, per consegnarla al padre il venerdì pomeriggio, alle ore 18.30/19,00, in località Ferrara Sud, stessa località ove il padre riporterà la figlia la domenica sera alla stessa ora – 18,30/19,00 - per consegnarla alla madre che la riaccompagnerà a casa per dare, in tal modo, la possibilità a Per_1 di mangiare a casa della madre e poter riposarsi ad un orario consono, soprattutto in funzione della ripresa della scuola il lunedì (proposta avanzata anche dal Prof. nella sue osservazioni alla Per_2
CTU v. doc. 3 ove si precisa altresì che la prassi giudiziaria, quando i genitori abitino in località distanti e l'affidamento sia condiviso, è che gli accompagnamenti siano divisi a metà: nell'interesse in primo luogo della figlia, la quale diversamente trascorrerebbe buona parte del tempo con il genitore pagina 3 di 7 non collocatario in viaggio (ex plurimus ricordiamo: Decreto Tribunale Minori di Venezia n.
3347/2016; Decreto Trib. Minori Venezia n. 2885/2014; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol.
6302/2021; Decreto del Tribunale di Belluno n. cronol. 2796/2022; Decreto Tribunale di Belluno n. cronol. 4 4016/2023; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol. 10857/2024);
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello avversario, osservando che Controparte_1 la statuizione circa le modalità di trasferimento della minore, sebbene sintetica, si inserisce in un quadro decisorio complessivo, logico e coerente, che ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi in giudizio, nel pieno rispetto del preminente interesse della minore, risultando evidente che la scelta di porre a carico del genitore non collocatario l'onere di prendere e riportare la figlia mira a contemperare il diritto di visita del genitore non collocatario, con la necessità di non gravare ulteriormente sulla madre che già si assume l'onere quotidiano e pressochè in via esclusiva, della cura, dell'educazione e dell'assistenza della figlia.
Ha inoltre escluso che il Tribunale si sia immotivatamente discostato dalla CTU, avendone al contrario recepito il nucleo essenziale, relativo alla piena capacità genitoriale della madre, e all'infondatezza della doglianza paterna relativa ad una sua presunta attitudine ad ostacolare il rapporto della minore con il padre.
Ha inoltre osservato che il padre stesso, pur affermandosi desideroso di stare di più con la figlia, e nonostante la regolamentazione disposta in tal senso, non si è mai recato a prendere la figlia il venerdì, ma soltanto il sabato, e non si è curato di partecipare ai saggi e alle iniziative scolastiche ed extrascolastiche aperte ai genitori, con grande sofferenza della bambina.
Quanto alle modalità di accompagnamento, poi, nella stessa motivazione della relazione peritale si legge che dovevano spettare al padre, mentre la decisione del Tribunale è ampiamente giustificata dalla discrepanza delle condizioni economiche delle parti.
L'appellata ha poi a sua volta proposto appello incidentale, lamentando il mancato accoglimento della richiesta della di vedersi attribuire in via esclusiva, quale genitore collocatario, l'assegno unico CP_1 universale e in punto di compensazione delle spese di lite.
*
Il Procuratore Generale, pur ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 27 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione.
3 – Ritiene questa Corte, avvalendosi dei poteri officiosi che le spettano in punto di regolamentazione pagina 4 di 7 della responsabilità genitoriale (e così quanto all'affidamento e alla frequentazione), che la decisione del Tribunale relativamente alla frequentazione paterna debba essere riformata in quanto non conforme all'interesse della minore, costretta a viaggiare da Massa Lombarda a Noventa Padovana per due fine settimana consecutivi e con il solo intervallo di una settimana ogni due, viaggi per i quali impiega circa due ore a tratta.
A prescindere dal fatto che la CTU nominata in primo grado, dott. la quale in prima Persona_3 battuta aveva indicativamente suggerito che si recasse presso il padre a fine settimana Persona_1 alterni, ha poi ritenuto di proporre come alternativa quella prospettata dal consulente di parte paterno, ciò non pare affatto condivisibile e positivo per la minore. Al contrario, tale disciplina è non soltanto in tutta evidenza stancante, ma anche contraria all'interesse della bambina perché le impedisce di vivere in maniera significativa le relazioni sociali con i coetanei per tutti i fine settimana mensili, salvo uno.
Ritiene quindi questo Collegio di dover ripristinare - quanto meno finchè l'età della minore lo consentirà- la frequentazione paterna presso la residenza del padre soltanto a fine settimana alterni, fermo restando che il padre potrà recarsi a trovarla a Massa Lombarda - previo accordo con la madre – sia durante un giorno infrasettimanale che del week end , senza ovviamente che ciò possa essere motivo per limitare gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Solo nell'ottica e a tutela dell'interesse della minore (e non di quella del padre di non affaticarsi, come nemmeno delle attitudini della madre, la quale dichiara di non sentirsi sicura nella guida, dovendo superare le proprie difficoltà una volta fatta la scelta di trasferirsi dal luogo in cui il nucleo familiare aveva costituito la propria residenza ) appare necessario che ella provveda ad accompagnare Per_1 dal padre il venerdì pomeriggio, una volta uscita dalla scuola, in maniera da consentirle di cenare con il padre e di trascorrere l'intera giornata della domenica, senza interruzioni di percorso, soste ed eventuali attese. Sarà invece il padre a riportare la bambina a casa dalla madre la domenica pomeriggio entro le
19,00, in modo da consentire di cenare e adeguatamente prepararsi per la scuola il giorno successivo.
4 – Poichè è pacifico che il padre percepisce uno stipendio medio di circa 1.700 euro mensili, con il quale deve provvedere al pagamento di un rateo di mutuo di circa 700 euro mensili, mentre la madre allo stato è percettrice soltanto di assegni sociali per circa 500 euro mensili, segnatamente quale assegno di inclusione, non potrà non tenersi conto delle ripercussioni dell'odierna modifica della disciplina (che da un lato comporta il riespandersi dei tempi di permanenza presso la madre per almeno due fine settimana al mese, dall'altro maggiori spese a suo carico, per il trasporto della bambina presso il padre, e ovviamente anche per il viaggio di ritorno a casa che la madre dovrà sostenere) va nuovamente aumentato il contributo al mantenimento di a carico del padre in favore della Per_1 pagina 5 di 7 madre, in misura di 300,00 euro annualmente rivalutabili, e ciò a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, data dalla quale dovrà essere attuata la nuova disciplina.
5- Lo squilibrio delle condizioni dei genitori, e la collocazione prevalente della minore presso la madre giustificano l'accoglimento dell'impugnazione incidentale con riguardo all'assegno unico universale.
6- L'appello incidentale in punto di spese è assorbito dalla necessità in questa sede di rielaborare la regolamentazione delle stesse all'esito della riforma della sentenza impugnata.
Infatti la riforma del decreto impugnato determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite. Nel caso di specie le odierne statuizioni trovano fondamento solo nella necessità di adottare provvedimenti idonei a tutelare la serenità e l'interesse della minore, e prescindono da una effettiva soccombenza delle parti, che hanno comunque visto accogliersi solo parzialmente -e comunque, come si è detto, in una diversa prospettiva – le reciproche domande e prospettazioni.
Tali ragioni inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c., in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del Tribunale di Ravenna in data
21 luglio – 7 settembre 2021, dispone che la figlia minore delle parti Persona_1 trascorra con il padre, presso la residenza di quest'ultimo, fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con la precisazione che sarà la madre ad accompagnarla il venerdì, in maniera da arrivare entro l'ora di cena dal padre e sia il padre ad accompagnare la minore dalla madre la domenica sera entro le ore 19,00,
2) dispone che a decorrere dalla pubblicazione delle presente sentenza Parte_1 corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo di euro 300,00 mensili;
3) in accoglimento dell'appello incidentale di , dispone che l'assegno unico Controparte_1 universale sia goduto per intero da quest'ultima;
4) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, il 27 novembre 2025 pagina 6 di 7 Il Presidente estensore
Dott NE EG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NE EG Presidente Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1140/2025 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Erasmo Avella
APPELLANTE contro
Controparte_1
con l'avv. Cristina Federici
APPELLATA
Con il PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 223/2025 del Tribunale di Ravenna, pubblicata in data 3 aprile 2025, in punto a modifiche delle condizioni relative all'affidamento e mantenimento della prole
Svolgimento del processo e motivi della decisione
pagina 1 di 7 1- Il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 223/2025 pubblicata il 3 aprile 2025, nel procedimento instaurato da nei confronti di , ha parzialmente modificato le Parte_1 Controparte_1 condizioni di affidamento e mantenimento relative alla figlia minore nata il 25 Persona_1 novembre 2017 in precedenza disciplinate dal decreto del medesimo Tribunale del 21 luglio - 7 settembre 2021, così disponendo:
“ a) in modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale stabilite dal decreto dell'intestato Tribunale n. 8512/21 del 7.09.21, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ed il collocamento prevalente della stessa presso la madre, stabilisce che Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, andando a prenderla e riportandola, per due fine
[...] settimana consecutivi dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera dopo cena alternati ad un fine settimana con la madre nonché per 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (i primi
3 gg. con un genitore ed i secondi 3 con l'altro alternandoli di anno in anno), per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie (alternando la prima e la seconda settimana di ogni anno), per 6 settimane non consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio durante le vacanze estive oltre al compleanno del papà, la festa del papà, i ponti e le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre, 8 dicembre;
lo stesso, così come la madre, nei giorni in cui la minore è collocata presso
l'altro genitore, avrà diritto inoltre ad una video chiamata al giorno con la figlia da svolgersi tra le
19.30 e le 20.30;
b) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere a , per il mantenimento della Controparte_1 figlia minore, la somma mensile di euro 250,00, con rivalutazione in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre alle spese straordinarie, divise tra i genitori nella misura prevista dal decreto n. 8512/21 in misura del 50%, come da protocollo dell'intestato Tribunale;
c) compensa le spese di lite e pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti in misura della metà ciascuna.”
A sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto condivisibili le risultanze della CTU espletata, che aveva smentito le doglianze del ricorrente in ordine ad asserite incapacità materne e suoi condizionamenti volti ad impedire una serena relazione della bambina con il padre, ritenendo che in ragione della lontananza geografica delle residenze dei genitori potesse stare con il padre per Per_1 due fine settimana alternati ad uno da trascorrere con la madre.
Da un punto di vista economico il Tribunale ha ritenuto dimostrata una flessione delle entrate paterne per via dell'aumento del rateo del mutuo acquisto acceso per l'acquisto della casa e – d'altra parte – tenuto conto del miglioramento delle condizioni della , risultata percettrice di un assegno di CP_1 pagina 2 di 7 500 euro mensili.
2-Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentando unicamente Parte_1 la mancata previsione della ripartizione dei viaggi fra la madre e il padre, avendo il giudice di prime cure stabilito l'obbligo del padre di andare a prendere e riaccompagnare la bambina, omettendo di tenere in considerazione quanto indicato al CTU dal proprio consulente di parte, dott.
[...]
e cioè che la madre avrebbe potuto accompagnare la minore al casello autostradale Persona_2 di Ferrara, circa “a metà strada”, dove il padre avrebbe potuto ritirarla, e dove – al ritorno, la domenica sera – avrebbe potuto riaccompagnarla riconsegnandola alla madre.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante deduce: a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 113,
115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché assoluta carenza di motivazione,; violazione e falsa applicazione degli artt 115 e 116 cpc;
arbitraria , erronea interpretazione delle risultanze probatorie per aver il Tribunale omesso di esplicitare le ragioni per cui ha posto a carico esclusivo del padre l'onere dei trasferimenti, discostandosi immotivatamente dalle risultanze della CTU che, a dire dell'appellante, avrebbe suggerito una suddivisione dei tragitti per aumentare il tempo di permanenza padre-figlia, senza considerare, peraltro le sue problematiche di salute e della prassi giurisprudenziale in materia. b) Violazione e falsa applicazione dell'art.113 cpc;
violazione dell'art 118 cpc – assoluta carenza di motivazione- arbitraria , erronea interpretazione delle risultanze probatorie in riferimento all' art 337-ter c.c., del diritto alla bigenitorialità, degli artt. 2 e 30 Cost. e art 8 CEDU, sostenendo che l'accollo esclusivo dei trasferimenti costituirebbe un aggravio sproporzionato, lesivo del principio di corresponsabilità genitoriale e fondato sul presupposto della "maternal preference", senza una valutazione concreta del superiore interesse della minore alla bigenitorialità.
Ha chiesto quindi che questa Corte ratifichi:
- le proposte conclusive della CTU da pag. 20 e ss. con previsione specifica:
- a che la madre provveda a portare la figlia a metà strada rispetto alle abitazioni dei due genitori, per consegnarla al padre il venerdì pomeriggio, alle ore 18.30/19,00, in località Ferrara Sud, stessa località ove il padre riporterà la figlia la domenica sera alla stessa ora – 18,30/19,00 - per consegnarla alla madre che la riaccompagnerà a casa per dare, in tal modo, la possibilità a Per_1 di mangiare a casa della madre e poter riposarsi ad un orario consono, soprattutto in funzione della ripresa della scuola il lunedì (proposta avanzata anche dal Prof. nella sue osservazioni alla Per_2
CTU v. doc. 3 ove si precisa altresì che la prassi giudiziaria, quando i genitori abitino in località distanti e l'affidamento sia condiviso, è che gli accompagnamenti siano divisi a metà: nell'interesse in primo luogo della figlia, la quale diversamente trascorrerebbe buona parte del tempo con il genitore pagina 3 di 7 non collocatario in viaggio (ex plurimus ricordiamo: Decreto Tribunale Minori di Venezia n.
3347/2016; Decreto Trib. Minori Venezia n. 2885/2014; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol.
6302/2021; Decreto del Tribunale di Belluno n. cronol. 2796/2022; Decreto Tribunale di Belluno n. cronol. 4 4016/2023; Decreto Tribunale di Venezia n. cronol. 10857/2024);
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello avversario, osservando che Controparte_1 la statuizione circa le modalità di trasferimento della minore, sebbene sintetica, si inserisce in un quadro decisorio complessivo, logico e coerente, che ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi in giudizio, nel pieno rispetto del preminente interesse della minore, risultando evidente che la scelta di porre a carico del genitore non collocatario l'onere di prendere e riportare la figlia mira a contemperare il diritto di visita del genitore non collocatario, con la necessità di non gravare ulteriormente sulla madre che già si assume l'onere quotidiano e pressochè in via esclusiva, della cura, dell'educazione e dell'assistenza della figlia.
Ha inoltre escluso che il Tribunale si sia immotivatamente discostato dalla CTU, avendone al contrario recepito il nucleo essenziale, relativo alla piena capacità genitoriale della madre, e all'infondatezza della doglianza paterna relativa ad una sua presunta attitudine ad ostacolare il rapporto della minore con il padre.
Ha inoltre osservato che il padre stesso, pur affermandosi desideroso di stare di più con la figlia, e nonostante la regolamentazione disposta in tal senso, non si è mai recato a prendere la figlia il venerdì, ma soltanto il sabato, e non si è curato di partecipare ai saggi e alle iniziative scolastiche ed extrascolastiche aperte ai genitori, con grande sofferenza della bambina.
Quanto alle modalità di accompagnamento, poi, nella stessa motivazione della relazione peritale si legge che dovevano spettare al padre, mentre la decisione del Tribunale è ampiamente giustificata dalla discrepanza delle condizioni economiche delle parti.
L'appellata ha poi a sua volta proposto appello incidentale, lamentando il mancato accoglimento della richiesta della di vedersi attribuire in via esclusiva, quale genitore collocatario, l'assegno unico CP_1 universale e in punto di compensazione delle spese di lite.
*
Il Procuratore Generale, pur ritualmente notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni.
All'udienza del 27 novembre 2025 le parti hanno discusso la causa e la Corte l'ha trattenuta in decisione.
3 – Ritiene questa Corte, avvalendosi dei poteri officiosi che le spettano in punto di regolamentazione pagina 4 di 7 della responsabilità genitoriale (e così quanto all'affidamento e alla frequentazione), che la decisione del Tribunale relativamente alla frequentazione paterna debba essere riformata in quanto non conforme all'interesse della minore, costretta a viaggiare da Massa Lombarda a Noventa Padovana per due fine settimana consecutivi e con il solo intervallo di una settimana ogni due, viaggi per i quali impiega circa due ore a tratta.
A prescindere dal fatto che la CTU nominata in primo grado, dott. la quale in prima Persona_3 battuta aveva indicativamente suggerito che si recasse presso il padre a fine settimana Persona_1 alterni, ha poi ritenuto di proporre come alternativa quella prospettata dal consulente di parte paterno, ciò non pare affatto condivisibile e positivo per la minore. Al contrario, tale disciplina è non soltanto in tutta evidenza stancante, ma anche contraria all'interesse della bambina perché le impedisce di vivere in maniera significativa le relazioni sociali con i coetanei per tutti i fine settimana mensili, salvo uno.
Ritiene quindi questo Collegio di dover ripristinare - quanto meno finchè l'età della minore lo consentirà- la frequentazione paterna presso la residenza del padre soltanto a fine settimana alterni, fermo restando che il padre potrà recarsi a trovarla a Massa Lombarda - previo accordo con la madre – sia durante un giorno infrasettimanale che del week end , senza ovviamente che ciò possa essere motivo per limitare gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia.
Solo nell'ottica e a tutela dell'interesse della minore (e non di quella del padre di non affaticarsi, come nemmeno delle attitudini della madre, la quale dichiara di non sentirsi sicura nella guida, dovendo superare le proprie difficoltà una volta fatta la scelta di trasferirsi dal luogo in cui il nucleo familiare aveva costituito la propria residenza ) appare necessario che ella provveda ad accompagnare Per_1 dal padre il venerdì pomeriggio, una volta uscita dalla scuola, in maniera da consentirle di cenare con il padre e di trascorrere l'intera giornata della domenica, senza interruzioni di percorso, soste ed eventuali attese. Sarà invece il padre a riportare la bambina a casa dalla madre la domenica pomeriggio entro le
19,00, in modo da consentire di cenare e adeguatamente prepararsi per la scuola il giorno successivo.
4 – Poichè è pacifico che il padre percepisce uno stipendio medio di circa 1.700 euro mensili, con il quale deve provvedere al pagamento di un rateo di mutuo di circa 700 euro mensili, mentre la madre allo stato è percettrice soltanto di assegni sociali per circa 500 euro mensili, segnatamente quale assegno di inclusione, non potrà non tenersi conto delle ripercussioni dell'odierna modifica della disciplina (che da un lato comporta il riespandersi dei tempi di permanenza presso la madre per almeno due fine settimana al mese, dall'altro maggiori spese a suo carico, per il trasporto della bambina presso il padre, e ovviamente anche per il viaggio di ritorno a casa che la madre dovrà sostenere) va nuovamente aumentato il contributo al mantenimento di a carico del padre in favore della Per_1 pagina 5 di 7 madre, in misura di 300,00 euro annualmente rivalutabili, e ciò a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, data dalla quale dovrà essere attuata la nuova disciplina.
5- Lo squilibrio delle condizioni dei genitori, e la collocazione prevalente della minore presso la madre giustificano l'accoglimento dell'impugnazione incidentale con riguardo all'assegno unico universale.
6- L'appello incidentale in punto di spese è assorbito dalla necessità in questa sede di rielaborare la regolamentazione delle stesse all'esito della riforma della sentenza impugnata.
Infatti la riforma del decreto impugnato determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite. Nel caso di specie le odierne statuizioni trovano fondamento solo nella necessità di adottare provvedimenti idonei a tutelare la serenità e l'interesse della minore, e prescindono da una effettiva soccombenza delle parti, che hanno comunque visto accogliersi solo parzialmente -e comunque, come si è detto, in una diversa prospettiva – le reciproche domande e prospettazioni.
Tali ragioni inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c., in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) in parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto del Tribunale di Ravenna in data
21 luglio – 7 settembre 2021, dispone che la figlia minore delle parti Persona_1 trascorra con il padre, presso la residenza di quest'ultimo, fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con la precisazione che sarà la madre ad accompagnarla il venerdì, in maniera da arrivare entro l'ora di cena dal padre e sia il padre ad accompagnare la minore dalla madre la domenica sera entro le ore 19,00,
2) dispone che a decorrere dalla pubblicazione delle presente sentenza Parte_1 corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, l'importo di euro 300,00 mensili;
3) in accoglimento dell'appello incidentale di , dispone che l'assegno unico Controparte_1 universale sia goduto per intero da quest'ultima;
4) ferma nel resto la sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, il 27 novembre 2025 pagina 6 di 7 Il Presidente estensore
Dott NE EG
pagina 7 di 7