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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5617 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3269/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3269/2022
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentato dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TE AN CF: C.F._4 pagina 1 di 8 APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 agosto 2018, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento,
[...] CP_1
per ivi sentir accertare e dichiarare il contratto di deposito intervenuto tra
[...]
le parti e l'inadempimento della convenuta ai suoi obblighi di custodia per non aver restituito all'attore i suoi beni personali conservati presso l'abitazione coniugale occupata dalla Per l'effetto questi chiedeva altresì la CP_1
condanna della alla restituzione dei detti beni di sua titolarità (in ispecie, CP_1
gioielli di elevato valore economico ed affettivo) ovvero al risarcimento dei danni corrispondenti all'equivalente valore economico di essi, quantificati in complessivi € 10.000,00; in subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della medesima somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della pretesa, innanzitutto, l'attore riferiva che tra le parti era intervenuta l'omologa della separazione consensuale in data 26 giugno 2017 con assegnazione della casa coniugale in godimento alla CP_1
In data 20 agosto 2017 l'attore deduceva di essersi recato presso la predetta casa coniugale per prelevare i suoi effetti personali e notava la scomparsa degli stessi dalla cassaforte al cui interno sarebbero stati custoditi.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la Controparte_1
domanda attorea e la ricostruzione in fatto e diritto della vicenda su cui si fondava, eccependo che alcun contratto di deposito fosse intervenuto tra le parti, e di non essere a conoscenza della presenza, nella cassaforte, di beni dell'attore e di non averne prelevato alcuno.
pagina 2 di 8 Con la sentenza n. 248/2022, pubblicata il 02.02.2022, il Tribunale rigettava integralmente la domanda ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del contratto di deposito di cui all'art. 1776 c.c.
Osservava, in particolare, che nessuna prova era stata fornita dall'attore in ordine alla consegna di propri beni alla convenuta, all'assunzione di un obbligo di custodia e restituzione da parte di quest'ultima quale asserita depositaria.
A sostegno dell'assunto, il Tribunale rilevava che dalla querela sporta dall'attore e dalle deposizioni testimoniali acquisite – in particolare quella del teste Tes_1
– era emerso che il sig. aveva continuato a frequentare la casa Pt_1
coniugale anche dopo l'omologa della separazione consensuale, e che egli accedeva autonomamente all'immobile ed alla cassaforte mediante proprie chiavi, anche quando la convenuta non era in casa. Pertanto, secondo il primo giudice, i beni continuavano ad essere detenuti dall'attore e, in quanto non consegnati ed affidati alla nessun obbligo di custodia poteva gravare CP_1
sulla stessa.
Quanto alla domanda subordinata relativa all'ingiustificato arricchimento, il
Tribunale ne escludeva la fondatezza in virtù dell'assenza di elementi, anche solo indiziari, idonei a dimostrare che la convenuta si fosse effettivamente impossessata dei beni (ingiustificato arricchimento) asseritamente scomparsi. A tal proposito, il Giudice di primo grado evidenziava altresì le contraddizioni e le difformità tra le varie versioni fornite dall'attore (in particolare, nell'atto di citazione, nel verbale di udienza del 21.10.2020, nella richiesta stragiudiziale dell'8.8.2017) in ordine alla presenza e alla data di sparizione dei preziosi, anche alla luce di quanto dichiarato dal figlio della coppia all'udienza del
12.2.2020.
pagina 3 di 8 Per le ragioni qui brevemente riportate, il Giudice rigettava quindi la domanda dell'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolando le Parte_1
censure di seguito sinteticamente esposte.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per mancata ed erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado. Egli deduce di aver fornito la prova della tipologia e quantità degli oggetti, di sua proprietà, custoditi nella cassaforte dell'abitazione coniugale, e che solo lui e la ex coniuge disponevano delle chiavi della cassaforte stessa.
Richiamando la deposizione del teste , l'appellante sostiene che i beni Tes_1
erano presenti nella cassaforte almeno fino al giugno 2017 e che, dopo la separazione, essi erano stati custoditi dalla Quest'ultima, secondo CP_1
l'appellante, si sarebbe resa inadempiente agli obblighi di custodia e di restituzione derivanti dal contratto di deposito, tenendo una condotta non conforme alla diligenza del buon padre di famiglia richiesta dall'art. 1768 c.c.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del contratto di deposito, con conseguente dichiarazione di responsabilità della sig.ra quale depositaria dei beni di proprietà CP_1
dell'appellante e condanna della stessa al risarcimento del danno subito in conseguenza della loro scomparsa.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea valutazione della prova in ordine alla domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Egli deduce che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la responsabilità dell'odierna appellata, la quale, avendo indebitamente trattenuto ed usufruito dei beni di proprietà dell'appellante, si sarebbe ingiustificatamente arricchita in suo danno. Conclude pertanto chiedendo, in ogni caso, la riforma della sentenza pagina 4 di 8 impugnata e, in accoglimento della domanda subordinata, la condanna della al pagamento in suo favore della indennità di cui all'art. 2041 cc per una CP_1
somma pari al valore dei beni preziosi non restituiti.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni Controparte_1
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, sul ribadito presupposto che nessun contratto di deposito fosse intervenuto tra le parti, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta corretta ed adeguatamente motivata, con vittoria di spese processuali, diritti ed onorari di giudizio.
L'appello proposto è manifestamente infondato e va pertanto integralmente rigettato.
Il primo motivo di appello è palesemente privo di fondatezza.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nessun contratto di deposito può ritenersi essere intervenuto tra le parti.
Ai sensi dell'art. 1766 c.c., il deposito è un contratto reale e, in quanto tale, si perfeziona soltanto con la consegna della cosa da custodire al depositario.
Nel caso di specie, difetta del tutto la prova della consegna materiale e dell'affidamento dei beni alla ex coniuge dell'appellante, tale . Controparte_1
Al contrario, dalle stesse allegazioni dell'appellante e dagli atti di causa, emerge che egli continuava a frequentare la casa coniugale e ad accedere liberamente ed autonomamente, con le proprie chiavi, all'abitazione ed alla cassaforte nella quale assumeva fossero custoditi i suoi beni, per cui evidentemente deve ritenersi che sia rimasto nella detenzione e nel possesso dei beni medesimi.
pagina 5 di 8 Difettando, quindi, il requisito essenziale della consegna, non può dunque configurarsi alcun vincolo contrattuale di deposito né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia e/o di restituzione in capo alla convenuta.
D'altro canto, anche le dichiarazioni testimoniali del teste invocate Tes_1
dall'appellante, non offrono alcun riscontro alla sua ricostruzione dei fatti ed alla fondatezza delle sue pretese: da esse, infatti, non emerge prova alcuna che i beni asseritamente sottratti precedentemente si trovassero effettivamente all'interno della cassaforte, né che alla data del 20 agosto 2017 gli stessi fossero scomparsi (il teste dichiara infatti di non aver visionato l'interno della cassaforte).
In definitiva, non sussistono elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che consentano di affermare l'esistenza del contratto di deposito tra le parti, la scomparsa di detti beni ad una certa data, e dunque il conseguente inadempimento contrattuale della convenuta.
Il secondo motivo di appello si rivela parimenti manifestamente infondato.
V'è da premettere che, con riguardo a questo motivo di appello, l'appellante svolge una impugnativa ai limiti dell'ammissibilità. Infatti, egli non ha avuto cura di indicare specificatamente le ragioni per le quali la sentenza, sullo specifico capo concernente il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, necessiterebbe di una riforma, limitandosi anche su tale punto a ribadire la prospettazione da lui articolata in primo grado senza però muovere alcuna censura alla completa motivazione del Tribunale circa l'assenza del requisito dell'altrui ingiustificato arricchimento che lo ha portato al rigetto della domanda.
In ogni caso, nel merito difettano in maniera evidente i presupposti applicativi dell'art. 2041 c.c. Come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di arricchimento senza causa presuppone che un soggetto si sia effettivamente arricchito a danno di un altro (c.d. depauperato) e che tale arricchimento sia privo di giusta causa. Nel caso in esame, nessun elemento pagina 6 di 8 concreto consente di ritenere che l'appellata si sia appropriata di beni ed oggetti di titolarità dell'appellante ed abbia pertanto conseguito un vantaggio economico correlato alla pretesa perdita patrimoniale dell'attore così come da lui denunciata. Agli atti non è stato, infatti, in alcun modo dimostrato che la convenuta si sia impossessata dei beni in questione, né che abbia liberamente usufruito o disposto di essi incrementando in tal modo il proprio patrimonio in danno del soggetto asseritamente depauperato.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento in Parte_1
favore dell'appellata , delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 248/2022, pubblicata il 02.02.2022, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 7 di 8 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese processuali del grado di appello Controparte_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A;
3) Si dà atto dell'obbligo per l'appellante soccombente di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del
24.12.2012 di detto articolo, e del comma 1 bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 03.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3269/2022
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN NI CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentato dall'avv. Controparte_1 C.F._3
TE AN CF: C.F._4 pagina 1 di 8 APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 agosto 2018, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento,
[...] CP_1
per ivi sentir accertare e dichiarare il contratto di deposito intervenuto tra
[...]
le parti e l'inadempimento della convenuta ai suoi obblighi di custodia per non aver restituito all'attore i suoi beni personali conservati presso l'abitazione coniugale occupata dalla Per l'effetto questi chiedeva altresì la CP_1
condanna della alla restituzione dei detti beni di sua titolarità (in ispecie, CP_1
gioielli di elevato valore economico ed affettivo) ovvero al risarcimento dei danni corrispondenti all'equivalente valore economico di essi, quantificati in complessivi € 10.000,00; in subordine, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, della medesima somma a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
A sostegno della pretesa, innanzitutto, l'attore riferiva che tra le parti era intervenuta l'omologa della separazione consensuale in data 26 giugno 2017 con assegnazione della casa coniugale in godimento alla CP_1
In data 20 agosto 2017 l'attore deduceva di essersi recato presso la predetta casa coniugale per prelevare i suoi effetti personali e notava la scomparsa degli stessi dalla cassaforte al cui interno sarebbero stati custoditi.
Si costituiva in giudizio che contestava integralmente la Controparte_1
domanda attorea e la ricostruzione in fatto e diritto della vicenda su cui si fondava, eccependo che alcun contratto di deposito fosse intervenuto tra le parti, e di non essere a conoscenza della presenza, nella cassaforte, di beni dell'attore e di non averne prelevato alcuno.
pagina 2 di 8 Con la sentenza n. 248/2022, pubblicata il 02.02.2022, il Tribunale rigettava integralmente la domanda ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del contratto di deposito di cui all'art. 1776 c.c.
Osservava, in particolare, che nessuna prova era stata fornita dall'attore in ordine alla consegna di propri beni alla convenuta, all'assunzione di un obbligo di custodia e restituzione da parte di quest'ultima quale asserita depositaria.
A sostegno dell'assunto, il Tribunale rilevava che dalla querela sporta dall'attore e dalle deposizioni testimoniali acquisite – in particolare quella del teste Tes_1
– era emerso che il sig. aveva continuato a frequentare la casa Pt_1
coniugale anche dopo l'omologa della separazione consensuale, e che egli accedeva autonomamente all'immobile ed alla cassaforte mediante proprie chiavi, anche quando la convenuta non era in casa. Pertanto, secondo il primo giudice, i beni continuavano ad essere detenuti dall'attore e, in quanto non consegnati ed affidati alla nessun obbligo di custodia poteva gravare CP_1
sulla stessa.
Quanto alla domanda subordinata relativa all'ingiustificato arricchimento, il
Tribunale ne escludeva la fondatezza in virtù dell'assenza di elementi, anche solo indiziari, idonei a dimostrare che la convenuta si fosse effettivamente impossessata dei beni (ingiustificato arricchimento) asseritamente scomparsi. A tal proposito, il Giudice di primo grado evidenziava altresì le contraddizioni e le difformità tra le varie versioni fornite dall'attore (in particolare, nell'atto di citazione, nel verbale di udienza del 21.10.2020, nella richiesta stragiudiziale dell'8.8.2017) in ordine alla presenza e alla data di sparizione dei preziosi, anche alla luce di quanto dichiarato dal figlio della coppia all'udienza del
12.2.2020.
pagina 3 di 8 Per le ragioni qui brevemente riportate, il Giudice rigettava quindi la domanda dell'attore.
Avverso detta sentenza ha proposto appello articolando le Parte_1
censure di seguito sinteticamente esposte.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per mancata ed erronea valutazione delle prove acquisite nel giudizio di primo grado. Egli deduce di aver fornito la prova della tipologia e quantità degli oggetti, di sua proprietà, custoditi nella cassaforte dell'abitazione coniugale, e che solo lui e la ex coniuge disponevano delle chiavi della cassaforte stessa.
Richiamando la deposizione del teste , l'appellante sostiene che i beni Tes_1
erano presenti nella cassaforte almeno fino al giugno 2017 e che, dopo la separazione, essi erano stati custoditi dalla Quest'ultima, secondo CP_1
l'appellante, si sarebbe resa inadempiente agli obblighi di custodia e di restituzione derivanti dal contratto di deposito, tenendo una condotta non conforme alla diligenza del buon padre di famiglia richiesta dall'art. 1768 c.c.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la sussistenza del contratto di deposito, con conseguente dichiarazione di responsabilità della sig.ra quale depositaria dei beni di proprietà CP_1
dell'appellante e condanna della stessa al risarcimento del danno subito in conseguenza della loro scomparsa.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per erronea valutazione della prova in ordine alla domanda subordinata di arricchimento senza causa.
Egli deduce che dalle risultanze istruttorie sarebbe emersa la responsabilità dell'odierna appellata, la quale, avendo indebitamente trattenuto ed usufruito dei beni di proprietà dell'appellante, si sarebbe ingiustificatamente arricchita in suo danno. Conclude pertanto chiedendo, in ogni caso, la riforma della sentenza pagina 4 di 8 impugnata e, in accoglimento della domanda subordinata, la condanna della al pagamento in suo favore della indennità di cui all'art. 2041 cc per una CP_1
somma pari al valore dei beni preziosi non restituiti.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale, per le ragioni Controparte_1
esposte nella comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede, sul ribadito presupposto che nessun contratto di deposito fosse intervenuto tra le parti, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta corretta ed adeguatamente motivata, con vittoria di spese processuali, diritti ed onorari di giudizio.
L'appello proposto è manifestamente infondato e va pertanto integralmente rigettato.
Il primo motivo di appello è palesemente privo di fondatezza.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, nessun contratto di deposito può ritenersi essere intervenuto tra le parti.
Ai sensi dell'art. 1766 c.c., il deposito è un contratto reale e, in quanto tale, si perfeziona soltanto con la consegna della cosa da custodire al depositario.
Nel caso di specie, difetta del tutto la prova della consegna materiale e dell'affidamento dei beni alla ex coniuge dell'appellante, tale . Controparte_1
Al contrario, dalle stesse allegazioni dell'appellante e dagli atti di causa, emerge che egli continuava a frequentare la casa coniugale e ad accedere liberamente ed autonomamente, con le proprie chiavi, all'abitazione ed alla cassaforte nella quale assumeva fossero custoditi i suoi beni, per cui evidentemente deve ritenersi che sia rimasto nella detenzione e nel possesso dei beni medesimi.
pagina 5 di 8 Difettando, quindi, il requisito essenziale della consegna, non può dunque configurarsi alcun vincolo contrattuale di deposito né, conseguentemente, alcun obbligo di custodia e/o di restituzione in capo alla convenuta.
D'altro canto, anche le dichiarazioni testimoniali del teste invocate Tes_1
dall'appellante, non offrono alcun riscontro alla sua ricostruzione dei fatti ed alla fondatezza delle sue pretese: da esse, infatti, non emerge prova alcuna che i beni asseritamente sottratti precedentemente si trovassero effettivamente all'interno della cassaforte, né che alla data del 20 agosto 2017 gli stessi fossero scomparsi (il teste dichiara infatti di non aver visionato l'interno della cassaforte).
In definitiva, non sussistono elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che consentano di affermare l'esistenza del contratto di deposito tra le parti, la scomparsa di detti beni ad una certa data, e dunque il conseguente inadempimento contrattuale della convenuta.
Il secondo motivo di appello si rivela parimenti manifestamente infondato.
V'è da premettere che, con riguardo a questo motivo di appello, l'appellante svolge una impugnativa ai limiti dell'ammissibilità. Infatti, egli non ha avuto cura di indicare specificatamente le ragioni per le quali la sentenza, sullo specifico capo concernente il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento, necessiterebbe di una riforma, limitandosi anche su tale punto a ribadire la prospettazione da lui articolata in primo grado senza però muovere alcuna censura alla completa motivazione del Tribunale circa l'assenza del requisito dell'altrui ingiustificato arricchimento che lo ha portato al rigetto della domanda.
In ogni caso, nel merito difettano in maniera evidente i presupposti applicativi dell'art. 2041 c.c. Come graniticamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di arricchimento senza causa presuppone che un soggetto si sia effettivamente arricchito a danno di un altro (c.d. depauperato) e che tale arricchimento sia privo di giusta causa. Nel caso in esame, nessun elemento pagina 6 di 8 concreto consente di ritenere che l'appellata si sia appropriata di beni ed oggetti di titolarità dell'appellante ed abbia pertanto conseguito un vantaggio economico correlato alla pretesa perdita patrimoniale dell'attore così come da lui denunciata. Agli atti non è stato, infatti, in alcun modo dimostrato che la convenuta si sia impossessata dei beni in questione, né che abbia liberamente usufruito o disposto di essi incrementando in tal modo il proprio patrimonio in danno del soggetto asseritamente depauperato.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento in Parte_1
favore dell'appellata , delle spese processuali del grado di Controparte_1
appello che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte
(con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo medio tabellarmente previsto senza alcuna maggiorazione o diminuzione.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, l'appellante ha l'obbligo di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 248/2022, pubblicata il 02.02.2022, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
pagina 7 di 8 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellata , delle spese processuali del grado di appello Controparte_1
che liquida in € 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A;
3) Si dà atto dell'obbligo per l'appellante soccombente di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del
24.12.2012 di detto articolo, e del comma 1 bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 03.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8