Art. 13.
Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.
Le norme contenute nel penultimo comma dell'articolo 17 e nel secondo comma dell'articolo 18 dell'ordinamento approvato col regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , sono modificate nel senso che i versamenti dei contributi da eseguirsi a favore della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono effettuati, a cura degli uffici del registro, su conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale.