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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8409 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13617 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: “ opposizione alla intimazione di pagamento ", vertente
T R A
P.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Russo e avv. Parte_1 P.VA_1
Stefano Russo in virtù di procura allegata all'atto di citazione attore
NEI CONFRONTI DI
(n.q. di Controparte_1 Controparte_2
incorporante di ed
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
per effetto dell'art. 1 del D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in L. 225 del 01.12.2016 in G.U.
[...]
282 del 02.12.2016) con sede in Roma, alla via G. Grezar n.14, c.f. e P. VA n. , nella P.VA_2 persona del suo procuratore, Dott. , rapp.ta e difesa, giusta procura allegata Controparte_6 telematicamente alla comparsa di costituzione dall'Avv. Gabriele Rinaldi (c.f.
C.F._1 convenuto
, (C.F. ), con sede in Imola (Bo), via Mazzini n. 4, in persona Controparte_7 P.VA_3 del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Tantoia ( ) CodiceFiscale_2 come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione convenuto
in persona del p.t. Controparte_8 CP_8
in persona del p.t. Controparte_9 CP_8
in persona del p.t. Controparte_10 CP_8
in persona del Sindaco p.t. Controparte_11 in persona del Sindaco p.t. Controparte_12
1 in persona del Controparte_13 CP_14
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_15 convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il presente giudizio ha inteso proporre opposizione, ai sensi dell'art. Parte_1
615 c.p.c., avverso la intimazione di pagamento n. 07120249027893428 avente ad oggetto violazioni al Codice della Strada, per l'ammontare di euro 19.821,82, in relazione ai seguenti ai seguenti atti prodromici:
cartella n. 07120200069028521000, asseritamente notificata in data 06.12.2021, avente ad oggetto sanzioni CdS 2018;
cartella n. 071202000084798889000, asseritamente notificata in data 20.01.2022, avente ad oggetto sanzioni CdS 2018;
cartella n. 071202000100585845000, asseritamente notificata in data 04.02.2022, avente ad oggetto sanzioni CdS 2018;
cartella n. 07120210013831077000, asseritamente notificata in data 23.05.2022, avente ad oggetto sanzioni CdS 2019;
cartella n. 07120210113329757000, asseritamente notificata in data 08.07.2022, avente ad oggetto sanzioni CdS 2019;
cartella n. 0712022003620867800, asseritamente notificata in data 08.07.2022, avente ad oggetto sanzioni CdS 2018;
cartella n. 07120220049875941000, asseritamente notificata in data 08.04.2022, avente ad oggetto sanzioni CdS 2018;
cartella n. 07120220072134881000, asseritamente notificata in data 03.06.2022 avente ad oggetto sanzioni CdS 2018; cartella n. 07120230014543305000, asseritamente notificata in data 23.03.2023, avente ad oggetto sanzioni CdS 2021;
cartella n. 07120230064613588000, asseritamente notificata in data 21.06.2023, avente ad oggetto sanzioni CdS 2019.
L'attore ha eccepito:
- l' omessa notifica dei verbali di contravvenzione al codice della strada nonché delle cartelle prima specificate;
- la prescrizione dei crediti.
Pertanto ha chiesto al Tribunale di :
1 ) dichiarare l'illegittimità dell'intimazione n. 07120249027893428 notificata a mezzo pec in data
28.05.2024 ;
2 2 ) accertare l'illegittimità della pretesa di tutti gli enti impositori per le ragioni indicate in premessa;
3 ) accertare l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa e la mancata notifica di tutti gli atti sottesi all'intimazione notificata;
4 ) in subordine dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni applicate.
5 ) con vittoria di spese, diritti e onorari ai difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio l' che ha eccepito la carenza Controparte_1 di legittimazione passiva dell' e l'infondatezza nel merito. Controparte_1
Ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale:
In via preliminare 1. rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia perché infondata e non provata;
2. rigettare l'avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile nonché infondata per le casuali di cui in premessa;
3. nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione in relazione al merito della pretesa, accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva dell' , dichiarare l'ente impositore unico Controparte_16 responsabile della vicenda per emissione di ruolo che l'opponente assume illegittimo, erroneo ed eventualmente per aver omesso di provvedere alla comunicazione di revoca di sgravio, con conseguente ed esclusiva condanna dello stesso ente impositore chiamato in causa;
4. condannare parte opponente o l'ente impositore, alla rifusione delle spese ed onorari di lite in favore della convenuta . Controparte_16
Si è costituito in giudizio anche il il quale preliminarmente ha eccepito Controparte_7
l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli in favore del Giudice di Pace di Imola relativamente ai crediti del nonché l'infondatezza dell'opposizione. Ha precisato in Controparte_7 proposito che solo due delle cartelle oggetto dell'intimazione di pagamento n. 07120249027893428 contenevano crediti del , in particolare: CP_7 CP_7
1)- la cartella n. 071 2022 0049875941000 notificata in data 08/04/2022, relativa al verbale n.
W9113/2018 notificato a in data 12/03/2019 nonché al verbale n. Z1737/2018 Parte_1 notificato a in data 30/10/2018; Parte_1
2) – la cartella n. 071 2023 006461358 000 notificata in data 21/06/2023 relativa al verbale n.
A3678/2019 notificato a in data 13/03/2020 nonché al verbale n. A3658/2019 Parte_1 notificato a in data 13/03/2020. Parte_1
Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE - dichiararsi incompetente per materia a decidere sull'opposizione svolta da essendo competente ratione materiae il Giudice di Pace di;
- Parte_1 CP_7 dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla società nelle forme Pt_1 Parte_1 del 615 c.p.c.; in ipotesi (denegata) di mancato accoglimento di detta eccezione di inammissibilità,
3 nel rispetto dello speciale rito di cui all'art. 7 del D.lgs n. 150/2011, dichiarare il Giudice di Pace di
quale Autorità competente. - dichiarare inammissibile l'opposizione all'intimazione di CP_7 pagamento notificata a attesa la rituale notifica delle cartelle esattoriali Parte_1
n.071 2022 0049875941000 e n. 071 2023 0064613588000 prodromiche all'atto opposto e contenenti
i crediti del;
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva del . Controparte_7 Controparte_7
Gli altri convenuti sono rimasti contumaci, benché ritualmente citati in giudizio.
La causa è stata riservata in decisione all'udienza del 23.09.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Va preliminarmente rilevato che l'opposizione è circoscritta alle seguente cartelli e alle sanzioni al Codice della Strada per quanto precisato dall'opponente: cartella n. 07120200069028521000, avente ad oggetto sanzioni 2018, ente impositore CP_9 per euro 750,15;
[...] cartella n. 071202000084798889000, avente ad oggetto sanzioni 2018, ente impositore CP_9 euro 2363,76;
[...] cartella n. 071202000100585845000, avente ad oggetto sanzioni 2018, ente impositore Prefettura
Forlì- Cesena (sanzione elevata Polstrada Forlì) per euro 791,84; cartella n. 07120210013831077000, avente ad oggetto sanzioni 2019, ente impositore CP_10 per euro 982,47;
[...] cartella n. 07120210113329757000, avente ad oggetto sanzioni 2019, ente impositore Unione
Comune Valmarecchia per euro 413,88; cartella n. 0712022003620867800, avente ad oggetto sanzioni 2018, enti impositori CP_11 per euro 7795,20, Prefettura Avellino per euro 532,22; cartella n. 07120220049875941000, avente ad oggetto sanzioni 2018, ente impositore CP_7 per euro 409,73; cartella n. 07120220072134881000, avente ad oggetto sanzioni 2018, enti impositori CP_13 per euro 458,32, Unione Reno Galliera per euro 2891,90,
[...] Controparte_15 CP_15 per euro 133,75; cartella n. 07120230014543305000, avente ad oggetto sanzioni 2021, ente impositore CP_13 per euro 778,70;
[...] cartella n. 07120230064613588000, avente ad oggetto sanzioni 2019, enti impositori CP_17 per euro 1020,64, per euro 551,10. CP_7
E' preliminare ad ogni altra valutazione esaminare la questione sul difetto di competenza.
4 Va premesso che in relazione alle cartelle esattoriali emesse per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni:
1) l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 7 dlgs 150/11, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori;
ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella o di altro atto esattoriale;
2) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio;
3) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., che deve essere attivata (nel termine di venti giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora
(Cass. 18207/03; Cass.5119/04; Cass. 15149/05).
Nella vicenda in esame la domanda è qualificabile come azione recuperatoria nella parte in cui l'opponente ha eccepito l'omessa notifica dei verbali prodromici (cfr anche Cass. 469/2022), come opposizione all'esecuzione laddove ha eccepito la prescrizione, come opposizione agli atti esecutivi laddove ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle presupposte.
Ciò precisato, occorre puntualizzare che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, la cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all'esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all'opposizione al verbale di accertamento presupposto (Cass. 3156/17; Cass. 3283/15; Cassazione civile sez. VI 16/10/2014 n. 21914 Giustizia Civile Massimario 2014; Cass. 24753/11).
La competenza è del giudice di pace del luogo ove è stata commessa la violazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ancorché il ricorso sia stato proposto, in funzione
5 recuperatoria del mezzo di tutela, avverso la cartella esattoriale a seguito della mancata notificazione del precedente verbale di contestazione (Cass. ord. n. 5803/2015; Cass. ord. 3582/2022).
In caso, invece, di opposizione agli atti esecutivi, la competenza è del Tribunale (Cass. n.4022/2008;
Cass. 22782/15; Cass, ordinanza n. 3582 del 4.02.2022).
A questo punto appare necessario richiamare l'orientamento giurisprudenziale, a cui questo Giudice ritiene di aderire, per il quale la competenza per materia del Giudice di pace sulla causa inerente il merito dell'opposizione all'esecuzione impedisce il dispiegarsi della vis actractiva della competenza sulla causa di opposizione agli atti esecutivi, ancorché anche su questa sussista ragione di competenza per materia.
Non sussistendo, infatti, nessi di connessione rilevanti ai sensi dell'art. 40 e particolarmente quello dell'art. 34 c.p.c. fra la causa di opposizione agli atti e quella di opposizione all'esecuzione, va affermato che nemmeno l'art. 104 c.p.c. potrebbe giustificare l'attrazione della competenza al
Tribunale anche della causa di opposizione alla esecuzione in quanto essa appartiene alla competenza del giudice di pace per ragioni di materia (Cass. 22782/15; Cass. 1722/17; Cass. 3156/17; contra
Cass. 17843/14).
A maggior ragione non opera la vis actractiva se una delle domande è qualificabile come azione con funzione recuperatoria ex art. 7 dlgs 150/2011.
Da ciò consegue che, se con lo stesso atto introduttivo il debitore impugna una cartella esattoriale o un'intimazione di pagamento che riguarda sanzioni per violazione al Codice della strada, proponendo contestazioni ai sensi degli artt. 615, 617 c.p.c. o ai sensi dell'art.7 dlgs 150/2011, come nella vicenda in esame, le cause vanno separate e trattate autonomamente, in quanto si deve radicare la competenza per materia innanzi al Giudice di pace sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'azione recuperatoria mentre la competenza per l'opposizione agli atti esecutivi si deve radicare innanzi al
Tribunale.
Va, infine, sottolineato che la cognizione dell'opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all'esecuzione non ancora iniziata o come azione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 dlgs 150/2011, spetta alla competenza del giudice di pace, sempre avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice (cfr Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014 n.11; Cassazione civile sez. VI 23/11/2011 n. 24753 Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1668).
Alla luce, dunque, dei principi appena richiamati deve affermarsi per ciascuna delle cartelle sopra indicate la competenza per materia del Giudice di Pace territorialmente competente in base al luogo
6 in cui è stata commessa la violazione in relazione alle domande qualificate come azione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 dlgs 150/2011 e come opposizione all'esecuzione, mentre l'opposizione agli atti esecutivi deve essere invece trattenuta presso il Tribunale, previa separazione delle domande di competenza del Giudice di Pace.
3. Quanto all'opposizione agli atti esecutivi, di competenza del Tribunale, va rilevato che non vi è alcun difetto di carenza di legittimazione passiva dell' , in quanto il Controparte_1 motivo di opposizione si riferisce proprio all'attività svolta da quest'ultima.
In ogni caso la domanda ex art. 617 c.p.c. va dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 20 gg, dalla notifica delle singole cartelle di pagamento documentate dall' Infatti CP_18
l'atto di citazione è stato notificato a giugno 2024, mentre le cartelle opposte risultano notificate nell'arco temporale compreso tra il 6.12.2021 e il 21.06.2023.
4. Circa il governo delle spese di lite, esse vanno compensate, dovendosi tener conto che la questione di competenza è stata sollevata dal solo limitatamente ai suoi crediti, mentre è stata Controparte_7 sollevata d'ufficio per tutte le altre cartelle e crediti. Inoltre il difetto di competenza è stato dichiarato solo parzialmente.
P.Q.M.
- dispone la separazione delle domande come precisato in parte motiva;
- dichiara la propria incompetenza per materia, per essere competente il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, in relazione alle domande qualificate come opposizione con funzione recuperatoria ex art. 7 dlgs 150/2011 e come opposizione all'esecuzione, trattenendo presso di sé l'opposizione agli atti esecutivi, come in parte motiva;
- letto l'art. 50 cod. proc. civ., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente provvedimento, per la riassunzione del giudizio di opposizione all'esecuzione innanzi al Giudice di
Pace territorialmente competente in base al luogo di commissione della violazione;
-dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 29.09.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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