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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 385/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. DISCOLO GIUSEPPE;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, , con l'avv. TORRESE Controparte_1 C.F._2
R
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...]
ha convenuto in giudizio per Parte_2 Controparte_1 chiedere che venga accertato che questi è il padre del minore _1
(nato a [...] il [...]). A tal fine ha allegato:
▶ che tra le parti vi è stata una relazione sentimentale, dalla quale è scaturito il concepimento del minore in data 23/06/2022;
▶ che, appresa la notizia della gravidanza, le parti hanno inizialmente condiviso la volontà di affrontare congiuntamente il percorso genitoriale, informando i rispettivi familiari e organizzando un incontro tra i genitori;
▶ che, tuttavia, il convenuto avrebbe improvvisamente mutato atteggiamento, disinteressandosi completamente della gravidanza e, successivamente, del neonato;
▶ che sin dalla nascita il convenuto non ha mai fornito alcun contributo affettivo né economico per la crescita del minore;
▶ che il minore, ad oggi, non è stato riconosciuto dal presunto padre, con conseguente pregiudizio nella definizione della propria identità personale e familiare. Ha pertanto chiesto che venga dichiarata la paternità naturale del convenuto e che, per l'effetto, il minore possa assumere anche il cognome paterno;
che sia disposto a carico del convenuto un assegno mensile pari ad almeno € 400, con decorrenza dalla nascita;
che il convenuto sia altresì condannato al rimborso, da quantificarsi equitativamente, delle spese sostenute per il mantenimento del minore fino alla pronuncia della sentenza.
si è costituito in giudizio e, in un primo Controparte_1 momento, ha chiesto il rigetto di tutte le domande. In sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla domanda di riconoscimento di paternità, e ha offerto di pagare la somma di € 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento del bambino, e di corrispondere un importo una tantum di € 1.000 a copertura delle spese già corrisposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dichiarazione giudiziale di paternità La domanda è fondata. Ai sensi dell'art. 269 c.c., “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. Nel presente giudizio, è stata disposta CTU ematologico-genetica finalizzata ad accertare l'esistenza del rapporto di filiazione naturale tra e il minore . La consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1 _1 ha concluso che sussiste compatibilità genetica tra il convenuto e il minore con un grado di probabilità del 99,9999%. Tale accertamento può essere sicuramente posto alla base della presente decisione, considerato che la perizia – oltre ad essere pienamente condivisibile e chiara per contenuto e metodo – non è stata in alcun modo contestata al , che anzi ha aderito alla domanda di accertamento. CP_1
2. Regime di affidamento del minore Alla declaratoria di paternità consegue la necessità di disciplinarne l'affidamento, benché le parti non abbiano chiesto nulla di preciso in tal senso. Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., come noto, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». Secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Ad avviso del Collegio, nel caso per cui si procede vi sono i presupposti Per_ per disporre l'affido esclusivo del piccolo alla madre, che ne ha curato integralmente la crescita sin dalla nascita esso cui il bambino vive. Ciò perché il convenuto non ha, perlomeno fino all'instaurazione della causa, costruito un rapporto continuativo con il figlio;
inoltre, deve tenersi conto della distanza che separa il bambino dal padre (che vive a Reggio Emilia) e che costituisce un ostacolo concreto ad un esercizio condiviso della genitorialità. Vista l'età del bambino, il Collegio ritiene opportuno disciplinare le visite paterne disponendo che queste avvengano due weekend al mese, alla presenza della madre.
3. Mantenimento del minore Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (due anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a queste ultime, è pacifico che la e il abbiano _1 CP_1 redditi equivalenti, dal momento che entramb no i urbani, con redditi annui netti documentati in circa € 25.000 (entrambi hanno prodotto CUD da cui emergono redditi lordi di circa € 30.000, con ritenute di circa € 5.000). Considerata l'età del minore, cui notoriamente corrispondono esigenze modeste, e tenuto conto dei costi che il dovrà sostenere per recarsi CP_1
a trovarlo a Torre del Greco, il Colleg congrua l'offerta di € 250 mensili avanzata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni. Il dovrà anche corrispondere il 50% delle spese straordinarie CP_1 del minore.
4. Spese pregresse La domanda di condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute anteriormente alla domanda è parzialmente fondata. L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, come si è chiarito (Cass. n. 3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. n. 23630/2009), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. e art. 316 bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 7386/2003). Né tale obbligo di concorrere al mantenimento trova deroga per la circostanza
- quand'anche accertata - che non sia stato possibile da parte del padre biologico, nel periodo intercorso tra la nascita e la data della dichiarazione giudiziale di paternità esercitare i compiti di vigilanza - non strettamente economici - connessi al ruolo genitoriale in quanto le rispettive discipline operano in autonomia (Cass. n. 3661/2023). Le parti concordano sul far retroagire l'importo del mantenimento ordinario alla nascita del bambino, quindi il deve essere CP_1 condannato a pagare alla la somma di € 25 n mese dalla _1 Per_ nascita del piccolo (23/6/2023) alla data della domanda (18/1/2024). Quanto, invece, alle altre spese (diverse dal mantenimento ordinario, per evitare duplicazioni), bisogna innanzitutto ricordare che il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale” (Cass. n. 19009/2022). Ad avviso del Collegio, considerate la tenera età del bambino, il poco tempo trascorso dall'instaurazione della causa, e l'assenza di deduzioni circa spese straordinarie particolari sostenute dalla (che ha fatto solo _1 genericamente riferimento al mantenimento del minore e, quindi, alle spese ordinarie), la somma di € 1.000 offerta dal può considerarsi CP_1 congrua.
5. Spese di lite Visto l'esito del giudizio e la soccombenza solo parziale del convenuto (che ha modificato le proprie conclusioni solo a causa inoltrata), le spese vanno compensate per 1/2. Il restante va posto a carico del . CP_1
Le spese sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore Indeterminabile di bassa complessità, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri medi. L'importo complessivo (da dimezzarsi) è € 7.616,00 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che il convenuto è padre di , nato a [...] _1
Stabia il 23/6/2023;
-dispone che il minore acquisisca il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-affida il minore in via esclusiva alla madre, disponendo che il padre lo incontri due weekend al mese alla presenza della madre;
-pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, dalla data della domanda, con l'importo mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo;
-condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 2.500 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per il mantenimento del minore;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Il Presidente Il Giudice Francesco Parisoli Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 385/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. DISCOLO GIUSEPPE;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, , con l'avv. TORRESE Controparte_1 C.F._2
R
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
[...]
[...]
ha convenuto in giudizio per Parte_2 Controparte_1 chiedere che venga accertato che questi è il padre del minore _1
(nato a [...] il [...]). A tal fine ha allegato:
▶ che tra le parti vi è stata una relazione sentimentale, dalla quale è scaturito il concepimento del minore in data 23/06/2022;
▶ che, appresa la notizia della gravidanza, le parti hanno inizialmente condiviso la volontà di affrontare congiuntamente il percorso genitoriale, informando i rispettivi familiari e organizzando un incontro tra i genitori;
▶ che, tuttavia, il convenuto avrebbe improvvisamente mutato atteggiamento, disinteressandosi completamente della gravidanza e, successivamente, del neonato;
▶ che sin dalla nascita il convenuto non ha mai fornito alcun contributo affettivo né economico per la crescita del minore;
▶ che il minore, ad oggi, non è stato riconosciuto dal presunto padre, con conseguente pregiudizio nella definizione della propria identità personale e familiare. Ha pertanto chiesto che venga dichiarata la paternità naturale del convenuto e che, per l'effetto, il minore possa assumere anche il cognome paterno;
che sia disposto a carico del convenuto un assegno mensile pari ad almeno € 400, con decorrenza dalla nascita;
che il convenuto sia altresì condannato al rimborso, da quantificarsi equitativamente, delle spese sostenute per il mantenimento del minore fino alla pronuncia della sentenza.
si è costituito in giudizio e, in un primo Controparte_1 momento, ha chiesto il rigetto di tutte le domande. In sede di precisazione delle conclusioni, ha aderito alla domanda di riconoscimento di paternità, e ha offerto di pagare la somma di € 250 mensili a titolo di contributo al mantenimento del bambino, e di corrispondere un importo una tantum di € 1.000 a copertura delle spese già corrisposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dichiarazione giudiziale di paternità La domanda è fondata. Ai sensi dell'art. 269 c.c., “la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”. Nel presente giudizio, è stata disposta CTU ematologico-genetica finalizzata ad accertare l'esistenza del rapporto di filiazione naturale tra e il minore . La consulenza tecnica d'ufficio Controparte_1 _1 ha concluso che sussiste compatibilità genetica tra il convenuto e il minore con un grado di probabilità del 99,9999%. Tale accertamento può essere sicuramente posto alla base della presente decisione, considerato che la perizia – oltre ad essere pienamente condivisibile e chiara per contenuto e metodo – non è stata in alcun modo contestata al , che anzi ha aderito alla domanda di accertamento. CP_1
2. Regime di affidamento del minore Alla declaratoria di paternità consegue la necessità di disciplinarne l'affidamento, benché le parti non abbiano chiesto nulla di preciso in tal senso. Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., come noto, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». Secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Ad avviso del Collegio, nel caso per cui si procede vi sono i presupposti Per_ per disporre l'affido esclusivo del piccolo alla madre, che ne ha curato integralmente la crescita sin dalla nascita esso cui il bambino vive. Ciò perché il convenuto non ha, perlomeno fino all'instaurazione della causa, costruito un rapporto continuativo con il figlio;
inoltre, deve tenersi conto della distanza che separa il bambino dal padre (che vive a Reggio Emilia) e che costituisce un ostacolo concreto ad un esercizio condiviso della genitorialità. Vista l'età del bambino, il Collegio ritiene opportuno disciplinare le visite paterne disponendo che queste avvengano due weekend al mese, alla presenza della madre.
3. Mantenimento del minore Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (due anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Quanto a queste ultime, è pacifico che la e il abbiano _1 CP_1 redditi equivalenti, dal momento che entramb no i urbani, con redditi annui netti documentati in circa € 25.000 (entrambi hanno prodotto CUD da cui emergono redditi lordi di circa € 30.000, con ritenute di circa € 5.000). Considerata l'età del minore, cui notoriamente corrispondono esigenze modeste, e tenuto conto dei costi che il dovrà sostenere per recarsi CP_1
a trovarlo a Torre del Greco, il Colleg congrua l'offerta di € 250 mensili avanzata dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni. Il dovrà anche corrispondere il 50% delle spese straordinarie CP_1 del minore.
4. Spese pregresse La domanda di condanna del convenuto al pagamento delle spese sostenute anteriormente alla domanda è parzialmente fondata. L'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, come si è chiarito (Cass. n. 3079/2015), trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio (fra le molte conformi, Cass. n. 23630/2009), per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c. e art. 316 bis c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale. Con la ulteriore conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, per ciò stesso non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, proprio perché il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, è sorto fin dalla sua nascita (Cass. n. 26205/2013; Cass. n. 5652/2012; Cass. n. 7386/2003). Né tale obbligo di concorrere al mantenimento trova deroga per la circostanza
- quand'anche accertata - che non sia stato possibile da parte del padre biologico, nel periodo intercorso tra la nascita e la data della dichiarazione giudiziale di paternità esercitare i compiti di vigilanza - non strettamente economici - connessi al ruolo genitoriale in quanto le rispettive discipline operano in autonomia (Cass. n. 3661/2023). Le parti concordano sul far retroagire l'importo del mantenimento ordinario alla nascita del bambino, quindi il deve essere CP_1 condannato a pagare alla la somma di € 25 n mese dalla _1 Per_ nascita del piccolo (23/6/2023) alla data della domanda (18/1/2024). Quanto, invece, alle altre spese (diverse dal mantenimento ordinario, per evitare duplicazioni), bisogna innanzitutto ricordare che il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale” (Cass. n. 19009/2022). Ad avviso del Collegio, considerate la tenera età del bambino, il poco tempo trascorso dall'instaurazione della causa, e l'assenza di deduzioni circa spese straordinarie particolari sostenute dalla (che ha fatto solo _1 genericamente riferimento al mantenimento del minore e, quindi, alle spese ordinarie), la somma di € 1.000 offerta dal può considerarsi CP_1 congrua.
5. Spese di lite Visto l'esito del giudizio e la soccombenza solo parziale del convenuto (che ha modificato le proprie conclusioni solo a causa inoltrata), le spese vanno compensate per 1/2. Il restante va posto a carico del . CP_1
Le spese sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore Indeterminabile di bassa complessità, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri medi. L'importo complessivo (da dimezzarsi) è € 7.616,00 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara che il convenuto è padre di , nato a [...] _1
Stabia il 23/6/2023;
-dispone che il minore acquisisca il cognome del padre in aggiunta a quello della madre;
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di per quanto di competenza;
-affida il minore in via esclusiva alla madre, disponendo che il padre lo incontri due weekend al mese alla presenza della madre;
-pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio, dalla data della domanda, con l'importo mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate come da protocollo;
-condanna il convenuto a pagare all'attrice la somma di € 2.500 oltre a interessi legali dalla domanda al saldo a titolo di rimborso delle spese ordinarie e straordinarie sostenute per il mantenimento del minore;
-condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA;
-pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Il Presidente Il Giudice Francesco Parisoli Lorenzo Meoli