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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7580/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7580/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Turlione Maria Luisa;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento;
• che il c.t.u. nominato nel procedimento sommario riteneva insussistenza tale requisito;
la ricorrente contestava le risultanze e proponeva opposizione avverso tale accertamento;
• che, vista l'estrema sinteticità della perizia della fase sommaria, lo scrivente si trovava nella necessità di rinnovare la c.t.u.; considerato
• che il c.t.u. nominato ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
• che tale accertamento, approfondito e convincente, non è stato oggetto di osservazioni da parte dei c.t.p., e può essere posto a base della decisione del giudice;
• che quindi deve essere accertato il requisito sanitario a favore della ricorrente dal momento della domanda amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (14/03/2023);
1 R.G.L. 7580/2024
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 6.000 CP_1
oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario;
- pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi a carico dell' CP_1
Torino, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7580/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Turlione Maria Luisa;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento;
• che il c.t.u. nominato nel procedimento sommario riteneva insussistenza tale requisito;
la ricorrente contestava le risultanze e proponeva opposizione avverso tale accertamento;
• che, vista l'estrema sinteticità della perizia della fase sommaria, lo scrivente si trovava nella necessità di rinnovare la c.t.u.; considerato
• che il c.t.u. nominato ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa;
• che tale accertamento, approfondito e convincente, non è stato oggetto di osservazioni da parte dei c.t.p., e può essere posto a base della decisione del giudice;
• che quindi deve essere accertato il requisito sanitario a favore della ricorrente dal momento della domanda amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 442 c.p.c.:
- accerta la sussistenza del requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa (14/03/2023);
1 R.G.L. 7580/2024
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 6.000 CP_1
oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario;
- pone le spese di c.t.u. di entrambe le fasi a carico dell' CP_1
Torino, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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