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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 448 / 2024 avente ad oggetto obbligo contributivo alla gestione agricola-coltivatori diretti.
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. De Agostino Francesco , con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Galeano Manlio , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
Opposto
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 20/02/2024, il sig. ha proposto opposizione – Parte_1
previa sospensiva - avverso l'avviso di addebito n. 333 20230001745419 notificato in data
11/01/2024 per il pagamento di 3.408,25 a titolo di contributi coltivatori diretti anno 2022.
L'opponente, eccepisce l' illegittimo l'avviso di addebito per non aver cessato da aprile 2019
l'attività di coltivatore diretto e cancellato l'impresa dal Registro presso la Camera di
Commercio, e di essere dal 2018 lavoratore dipendente presso altra ditta.
Si è costituito l' e nelle note d'udienza ha dichiarato che la materia del contendere è CP_1
cessata avendo provveduto a cancellare il ricorrente dalla gestione coltivatori diretti e a sgravare l'avviso di addebito.
La causa è istruita su base documentale, e previa udienza del 17/03/2025 sostituita dal deposito di note per trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) e sulla scorta delle memorie dei difensori delle parti , decisa con la presente sentenza.
Esposti i fatti , essendo pacifico tra le parti , per come emerge dagli atti del giudizio, che il ricorrente è stato cancellato dalla gestione coltivatori diretti e l'avviso di addebito sgravato
(documento allegato alle note di trattazione scritta ) e quindi soddisfatta la pretesa del CP_1
ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Sulla soccombenza virtuale, si osserva che, avendo l' provveduto alla cancellazione e CP_1 all'annullamento dell'avviso di addebito soltanto in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio: le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto ,alla cui condotta è ascrivibile l'insorgenza della lite (cfr. Cass.Civ. Sez.III, 16/11/2011 n.23997) , ma compensate per metà avendo comunque l'opposto prontamente provveduto alla cancellazione.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo , in contradditorio tra le parti , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
1) dichiara la cessazione della materia del contendere.
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite ,che si liquidano in complessive €.43,00 CP_1 per esborsi, €.700,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, C.P.A. e I.V.A.(già operata la compensazione per metà) da pagarsi direttamente all'avv. De Agostino Francesco, difensore antistatario.
Ragusa, 24 marzo 2025
Il Giudice onorario
dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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