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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1527/2024
Il Giudice DR CO RC, all'udienza del 18/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio di e . CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Controparte_1
Bonus Carta Docente la somma di €. 3.000,00 (euro tremila//00) per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scolastico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, da liquidarsi Controparte_1 fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte resistente: “1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 20/10/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 3. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...] del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che il ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) per gli anni scolastici 2019- 2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
Attualmente presta servizio come supplente presso l'I.I.S. “Cossa” di Pavia con contratto sino al 31/08/2026 (cfr. All. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1
Pag. 2 di 6 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
Pag. 3 di 6 e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Pag. 4 di 6 A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023 e che il Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025.
2.1. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2019/2020; l'eccezione non merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 24 settembre 2019) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 24 luglio 2024 (cfr. docc. 2 e 2 bis fascicolo parte ricorrente).
2.2 Parte resistente ha altresì eccepito l'infondatezza della domanda con riferimento all'a.s. 2024/2025 in quanto il diritto ad ottenere il beneficio richiesto sarebbe stato previsto dal Decreto Legge n. 45/2025.
Occorre innanzitutto evidenziare che la deduzione appare illogica in quanto il beneficio dovrebbe proprio essere riconosciuto in forza dell'intervento normativo menzionato;
quindi, sostenere il contrario appare irragionevole.
Si deve comunque sottolineare che restano attuali le argomentazioni svolte dianzi in ordine ai profili discriminatori derivanti da qualsivoglia applicazione della norma che comporti l'esclusione dal beneficio di quei docenti che non abbiano un contratto con scadenza al 31 agosto.
In ogni caso, il costituendosi in giudizio non ha allegato e provato di CP_1 aver consegnato il bonus a quei ricorrenti titolari per l'a.s. 2024/2025 di un contratto scadente al 31 agosto o di averli messi in condizione di chiederlo.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
Pag. 5 di 6 3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 3.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione ed in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
18/11/2025 Il Giudice
DR CO RC
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1527/2024
Il Giudice DR CO RC, all'udienza del 18/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. BLASI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
ricorrente contro
(c.f. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio di e . CP_2 CP_3
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia al Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa da intendersi ritrascritti, di ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui per ciascuno dei suddetti anni scolastici tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015; Sempre nel merito, condannare il a riconoscere in favore di parte ricorrente tramite il riferito Controparte_1
Bonus Carta Docente la somma di €. 3.000,00 (euro tremila//00) per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui al momento della pronuncia della sentenza parte ricorrente, a qualsivoglia titolo, non sia più inserita a qualsiasi titolo nel sistema scolastico, accertare il danno subito dall'esponente, presuntivamente provato dalla mancata percezione del bonus per il quale aveva maturato il diritto e, per l'effetto, condannare il al risarcimento per equivalente, da liquidarsi Controparte_1 fino alla concorrenza dell'importo di €. 500,00 maturato per ciascuno dei suddetti anni scolastici o, in via equitativa, nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la parte resistente: “1. Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 20/10/2025, e quindi dei diritti relativi al contratto sottoscritto nell'a.s. 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; 3. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, per domandare il riconoscimento del diritto all'assegnazione della c. d. “Carta
[...] del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo copia dei contratti di lavoro (cfr. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
In particolare, da questi ultimi risulta che il ricorrente era titolare di contratti a tempo determinato recante scadenza al termine delle lezioni ovvero al 30 giugno
(termine attività didattiche) ovvero al 31 agosto (supplenza annuale) per gli anni scolastici 2019- 2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 e 2024-2025.
Attualmente presta servizio come supplente presso l'I.I.S. “Cossa” di Pavia con contratto sino al 31/08/2026 (cfr. All. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1
Pag. 2 di 6 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al
31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai docenti di cui sopra, ai CP_1 quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
Pag. 3 di 6 e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia
Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-
450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
Pag. 4 di 6 A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023 e che il Decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico
2025/2026”, ha riconosciuto il beneficio anche ai docenti con contatto a tempo determinato annuale, ossia al 31/08/2025.
2.1. Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente ad ottenere il bonus indicato in relazione all'a.s. 2019/2020; l'eccezione non merita accoglimento in quanto la parte ricorrente ha documentato di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione (decorrenza 24 settembre 2019) mediante invio di una diffida ad adempiere in data 24 luglio 2024 (cfr. docc. 2 e 2 bis fascicolo parte ricorrente).
2.2 Parte resistente ha altresì eccepito l'infondatezza della domanda con riferimento all'a.s. 2024/2025 in quanto il diritto ad ottenere il beneficio richiesto sarebbe stato previsto dal Decreto Legge n. 45/2025.
Occorre innanzitutto evidenziare che la deduzione appare illogica in quanto il beneficio dovrebbe proprio essere riconosciuto in forza dell'intervento normativo menzionato;
quindi, sostenere il contrario appare irragionevole.
Si deve comunque sottolineare che restano attuali le argomentazioni svolte dianzi in ordine ai profili discriminatori derivanti da qualsivoglia applicazione della norma che comporti l'esclusione dal beneficio di quei docenti che non abbiano un contratto con scadenza al 31 agosto.
In ogni caso, il costituendosi in giudizio non ha allegato e provato di CP_1 aver consegnato il bonus a quei ricorrenti titolari per l'a.s. 2024/2025 di un contratto scadente al 31 agosto o di averli messi in condizione di chiederlo.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto del ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
Pag. 5 di 6 3. Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza. Sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro - calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria considerando un valore di causa pari ad euro 3.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a ottenere la “carta docente”, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente Controparte_1 le spese di lite, che liquida in € 49,00 per anticipazione ed in € 1.030 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
18/11/2025 Il Giudice
DR CO RC
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