Articolo 63 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 62Articolo 64
Versione
1 agosto 1974
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Versione
1 marzo 2017
Art. 63. Contributo per l'iscrizione all'albo

Per far fronte alle spese derivanti dalla applicazione del titolo I della presente legge, gli iscritti all'albo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro.
La misura annuale del contributo e' stabilita dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato centrale dell'albo, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
Nel determinare la misura del contributo per ciascun veicolo a seconda del tipo e della portata, si deve tener conto del numero complessivo dei veicoli circolanti nel Paese adibiti al trasporto di cose per conto di terzi, nonche' dei mezzi finanziari necessari alla formazione e tenuta dell'albo.
Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. ((24))
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 , ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Il termine di cui all' articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e' prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 31 marzo 2017".
Entrata in vigore il 1 marzo 2017
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