TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/11/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 4843/2025
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 27 novembre 2025, alle ore 10.00, innanzi alla dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per l'avv. CO IM il quale prende atto della mancata Parte_1
iscrizione a ruolo dell'opposizione e quindi non si oppone alla declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, chiedendo che la liquidazione sia contenuta nei valori minimi tabellari;
si riserva di procedere in separato giudizio per l'accertamento dei danni.
Per e per l'avv. PRETE LUIGI il quale Controparte_1 CP_2
insiste per il rigetto dell'opposizione vista la tardiva iscrizione a ruolo e la declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo.
Le parti rinunciano alle memorie integrative in caso di mutamento rito.
La Giudice, rilevato che trattandosi di decreto ingiuntivo in materia di locazioni l'opposizione andava proposta nelle forme del rito locatizio;
visto l'art. 426 c.p.c. dispone il mutamento del rito da ordinario a locatizio, senza termini vista la rinuncia espressa delle parti;
1 visto l'art. 420 c.p.c. invita le parti alla discussione;
l'avv. Ozzimo non si oppone al rilievo di controparte sulla tardiva iscrizione a ruolo della citazione in opposizione;
si riserva di procedere in separato giudizio per l'accertamento dei danni;
l'avv. Prete insiste per l'improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto.
La Giudice si ritira in camera di consiglio dando atto alle parti che all'esito degli incombenti di udienza odierna pronuncerà sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
A ore 15.00, all'esito della camera di consiglio, la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura alle parti assenti.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 4843/2025 R.G. promossa: da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CO IM
contro
(C.F. ) ed (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), difesi dall'avv. LUIGI PRETE C.F._3
CONCLUSIONI
: Parte_1
non si oppone all'eccezione di improcedibilità; riserva di agire in separato giudizio per i danni. limitarsi la liquidazione delle spese.
ed : Controparte_1 CP_2
in via preliminare di rito, verificato che l'opponente non ha rispettato, riguardo all'iscrizione a ruolo della causa, i termini di cui agli artt. 641 e occorrendo 638 e 645
3 c.p.c., disporre e dichiarare l'improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 1433/2025 del 07.07.2025 emesso dal Tribunale di Padova (n. 3347/2025 RG –
Dott.ssa Caterina Zambotto) notificata da controparte il 29.9.2025 e di cui alla presente causa, ulteriormente dichiarando e disponendo la definitività del decreto ingiuntivo senza ulteriore prosecuzione del presente giudizio.
In via subordinata ritenuto che l'opposizione non è suffragata da alcuna prova scritta idonea a provare l'inesistenza del fatto costitutivo del diritto dei deducenti, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto, sussistendone tutti i presupposti di legge (opposizione non fondata su prova scritta e fumus boni iuris del diritto azionato).
Inoltre, qualora, ritenute sussistenti le ragioni di cui sopra ai punti A) e B), del capo I)
disporre in via preliminare-pregiudiziale, ritenendo la causa matura per la decisione senza alcun proseguo.
Con conseguente condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., stabilendo fin da ora non solo la conferma del D.I. ma la previsione degli interessi moratori anche successivamente all'opposizione.
In via principale SUBORDINATA
- rigettarsi ogni avversa domanda e/o eccezione perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni indicate in tutti i paragrafi di parte espositiva;
e per l'effetto - confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1433/2025 del 07.07.2025 emesso dal
Tribunale di Padova (n. 3347/2025 RG – Dott.ssa Caterina Zambotto).
In ogni caso
Condannarsi l'opponente, nella somma che il Giudice riterrà di giustizia ex art. 96, anche
3° co., cpc., per le ragioni indicate nella parte espositiva.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1433/2025 con cui Parte_1
ed le hanno chiesto il pagamento di euro 1.700,00 a titolo Controparte_1 CP_2
di rimborso del deposito cauzionale deducendo l'esistenza di gravi danni all'immobile a giustificazione della mancata restituzione al termine del rapporto locativo e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli opposti al pagamento degli ulteriori danni quantificati in euro 2.012,00 oltre IVA per il ripristino.
1.1 Si sono costituiti ed , eccependo in via preliminare la Controparte_1 CP_2
tardività dell'opposizione, l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento della mediazione e comunque nel merito la sua infondatezza.
1.2 La causa, disposto il mutamento del rito senza concessione di termini vista la rinuncia espressa delle parti, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. L'opposizione è tardiva e inammissibile.
Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso per un credito locatizio, infatti, l'opposizione deve essere proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 645 e 447 bis c.p.c, in forma di ricorso da depositarsi nel rispetto del termine dei quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, e ciò perché per "procedimento ordinario" di opposizione (art. 645, 2°c., c.p.c.) s'intende quello proprio afferente ai rapporti per i quali il procedimento monitorio è stato instaurato (v. Cass. n. 502 del 1980).
Tuttavia, l'atto di citazione in opposizione può validamente convertirsi in ricorso qualora lo stesso venga depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo invece sufficiente che entro lo stesso termine la citazione sia stata notificata all'opposto.
In difetto del rispetto del suddetto termine l'opposizione è tardivamente proposta, con conseguente sua inammissibilità. Trattasi di decadenza rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado, non rilevando né l'attività compiuta dalla parte, atteso che la sanatoria prevista
5 dall'art. 156, 3° c., c.p.c., non si estende alle decadenze per l'inosservanza dei termini perentori, né il provvedimento ai sensi dell'art. 426 c.p.c., trattandosi di atto idoneo ad incidere sull'ulteriore corso del giudizio ma non anche a determinare a posteriori un mutamento delle forme dell'atto introduttivo (cfr. Cass. 26.4.1993, n. 4867).
Ciò premesso, nel caso di specie il decreto ingiuntivo è stato notificato il 19.7.2025, l'atto di citazione è stato notificato il 29.9.2025, quindi tempestivamente, ma è stato depositato in cancelleria per l'iscrizione a ruolo l'8.10.2025, oltre quindi il termine di 40 giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
L'opposizione è quindi tardiva, con conseguente sua inammissibilità ed esecutività del decreto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Quanto alla domanda riconvenzionale, premesso che la improponibilità e/o inammissibilità
dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione (nel concorso dei necessari requisiti di legge) con riguardo alle domande che esso contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (in termini, e pluribus, Cass. 8083/2006; 3679/2001;
11235/1990; 2387/1982; 2281/1978), parte opponente a verbale ha dichiarato di riservarsi espressamente di agire in separato giudizio per la domanda riconvenzionale di danni.
Tale contegno va inteso come rinuncia all'esame della domanda nella presente sede.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi per studio e introduttiva, minimi per decisionali, vista la conclusione del procedimento alla prima udienza e la non contestazione della tardività da parte dell'opponente.
Non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. visto il comportamento processuale di controparte.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa ogni diversa istanza:
rigetta l'opposizione per tardività.
6 Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, n. 1433/2025 del
Tribunale di Padova.
Condanna a rifondere a ed le spese di Parte_1 Controparte_1 CP_2
lite, che liquida in euro 1.276,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti assenti ed allegazione al verbale.
Padova, 27 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
7