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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/08/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1197 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con l'Avv. Domenico Runco Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 407 del 2 Parte_1 novembre 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 2.256,80, oltre accessori di legge e spese del procedimento
[...] monitorio. Il credito ingiunto era stato azionato da ai sensi dell'art. 633 c.p.c., in CP_1 quanto derivante dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 7 giugno 2019 all'11 maggio 2021. L'opponente eccepiva la non debenza della somma richiesta, sostenendo che la stessa fosse già stata corrisposta, a titolo di acconto sul TFR, nel corso del rapporto lavorativo. In via riconvenzionale, deduceva un controcredito pari ad € 2.510,00, affermando che , durante il periodo in cui CP_1 beneficiava della cassa integrazione, percepiva contestualmente sia le somme erogate a titolo di retribuzione/acconto TFR da parte del datore di lavoro, sia le indennità previdenziali corrisposte dall'INPS, le quali sarebbero state addebitate allo stesso datore. Alla luce di quanto sopra, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto alla restituzione della somma di € 2.510,00 indebitamente percepita.
Si costituiva l'opposto, , il quale ammetteva di aver percepito, a titolo Controparte_1 di acconto sul TFR, la somma di € 900,00 in data 14 luglio 2021, insistendo in ogni caso per la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, richiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua, pari ad € 1.356,80.
Il Tribunale di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di parziale estinzione del credito sollevata dall'opponente, attesa l'erogazione in data 14/7/2021 della somma di euro 900,00 a titolo di “TFR” a mezzo di bonifico effettuato il 13/07/2021 a favore del lavoratore, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, stante la prova del parziale adempimento e in assenza di prova di ulteriori pagamenti a tale titolo, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma residua di € 1.356.80 oltre interessi e rivalutazione dalla data di
[...] cessazione del rapporto di lavoro (11/5/2021) sino al soddisfo. La domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore opposto alla restituzione di somme percepite indebitamente veniva dichiarata nulla perché ritenuta priva di fondamento. Le spese venivano compensate per metà, rilevando che il credito veniva azionato per intero dal lavoratore, nonostante il parziale pagamento accertato in epoca precedente al deposito del ricorso per ingiunzione e venivano poste a carico dell'opponente che, oltre a proporre una domanda riconvenzionale del tutto inammissibile, risultava ancora debitore della, pur minore, somma accertata.
Interponeva gravame lamentando un travisamento dei fatti di causa che Parte_1 avrebbe indotto il giudice di prime cure a ritenere nulla la domanda riconvenzionale formulata dallo stesso. Sosteneva di aver evidenziato in modo chiaro che le somme dedotte in controcredito erano state erogate al lavoratore per venire incontro a sue esigenze, in misura superiore al TFR maturato, durante il periodo di CIGS, a titolo di anticipazione del TFR e delle indennità che questi avrebbe dovuto poi percepire, nell'aspettativa che il rapporto lavorativo sarebbe successivamente continuato. Tali
Pag. 2 di 4 somme, dunque, non venivano poi compensate dal lavoratore a causa di interruzione del rapporto lavorativo per dimissioni. Sul punto lamentava, altresì, da parte del primo giudice, una inversione dell'onere della prova, atteso che sarebbe stato il lavoratore a dover dimostrare le diverse ragioni giustificative dei pagamenti ricevuti e non già il datore di lavoro opponente a comprovare le specifiche ragioni degli stessi. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado con conseguente riconoscimento dell'avvenuto pagamento integrale del Tfr al lavoratore opposto e accoglimento della domanda riconvenzionale, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La controparte non si è costituita.
All'udienza del 2.3.2023 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'inibitoria, stante l'assenza delle parti.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 5.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c. ed in assenza di note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini che seguono.
1.Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che il ricorrente non ha documentato né ha chiesto di documentare di aver notificato alla controparte l'atto di gravame.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass.
6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3. Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 01.12.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1734/2022, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1197 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA con l'Avv. Domenico Runco Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 407 del 2 Parte_1 novembre 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 2.256,80, oltre accessori di legge e spese del procedimento
[...] monitorio. Il credito ingiunto era stato azionato da ai sensi dell'art. 633 c.p.c., in CP_1 quanto derivante dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 7 giugno 2019 all'11 maggio 2021. L'opponente eccepiva la non debenza della somma richiesta, sostenendo che la stessa fosse già stata corrisposta, a titolo di acconto sul TFR, nel corso del rapporto lavorativo. In via riconvenzionale, deduceva un controcredito pari ad € 2.510,00, affermando che , durante il periodo in cui CP_1 beneficiava della cassa integrazione, percepiva contestualmente sia le somme erogate a titolo di retribuzione/acconto TFR da parte del datore di lavoro, sia le indennità previdenziali corrisposte dall'INPS, le quali sarebbero state addebitate allo stesso datore. Alla luce di quanto sopra, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito azionato, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto alla restituzione della somma di € 2.510,00 indebitamente percepita.
Si costituiva l'opposto, , il quale ammetteva di aver percepito, a titolo Controparte_1 di acconto sul TFR, la somma di € 900,00 in data 14 luglio 2021, insistendo in ogni caso per la conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata, richiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua, pari ad € 1.356,80.
Il Tribunale di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di parziale estinzione del credito sollevata dall'opponente, attesa l'erogazione in data 14/7/2021 della somma di euro 900,00 a titolo di “TFR” a mezzo di bonifico effettuato il 13/07/2021 a favore del lavoratore, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, stante la prova del parziale adempimento e in assenza di prova di ulteriori pagamenti a tale titolo, condannava al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma residua di € 1.356.80 oltre interessi e rivalutazione dalla data di
[...] cessazione del rapporto di lavoro (11/5/2021) sino al soddisfo. La domanda riconvenzionale di condanna del lavoratore opposto alla restituzione di somme percepite indebitamente veniva dichiarata nulla perché ritenuta priva di fondamento. Le spese venivano compensate per metà, rilevando che il credito veniva azionato per intero dal lavoratore, nonostante il parziale pagamento accertato in epoca precedente al deposito del ricorso per ingiunzione e venivano poste a carico dell'opponente che, oltre a proporre una domanda riconvenzionale del tutto inammissibile, risultava ancora debitore della, pur minore, somma accertata.
Interponeva gravame lamentando un travisamento dei fatti di causa che Parte_1 avrebbe indotto il giudice di prime cure a ritenere nulla la domanda riconvenzionale formulata dallo stesso. Sosteneva di aver evidenziato in modo chiaro che le somme dedotte in controcredito erano state erogate al lavoratore per venire incontro a sue esigenze, in misura superiore al TFR maturato, durante il periodo di CIGS, a titolo di anticipazione del TFR e delle indennità che questi avrebbe dovuto poi percepire, nell'aspettativa che il rapporto lavorativo sarebbe successivamente continuato. Tali
Pag. 2 di 4 somme, dunque, non venivano poi compensate dal lavoratore a causa di interruzione del rapporto lavorativo per dimissioni. Sul punto lamentava, altresì, da parte del primo giudice, una inversione dell'onere della prova, atteso che sarebbe stato il lavoratore a dover dimostrare le diverse ragioni giustificative dei pagamenti ricevuti e non già il datore di lavoro opponente a comprovare le specifiche ragioni degli stessi. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza di primo grado con conseguente riconoscimento dell'avvenuto pagamento integrale del Tfr al lavoratore opposto e accoglimento della domanda riconvenzionale, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La controparte non si è costituita.
All'udienza del 2.3.2023 è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'inibitoria, stante l'assenza delle parti.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 5.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c. ed in assenza di note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini che seguono.
1.Il Collegio reputa che la disamina delle censure dell'appellante sia preclusa dalla preliminare constatazione che il ricorrente non ha documentato né ha chiesto di documentare di aver notificato alla controparte l'atto di gravame.
La notifica dell'appello non si rinviene nel fascicolo cartaceo, né risulta prodotta ed acquisita al fascicolo telematico.
L'omessa notifica dell'atto di impugnazione determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. ex multis Cass. SU 20604/2008 e, tra le più recenti, Cass.
6159/2018: “Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi …”).
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
3. Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello, salva la verifica del presupposto soggettivo di esenzione (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 01.12.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1734/2022, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) non luogo a provvedere sulle spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, sezione lavoro, del 13/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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