Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 461
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle e dei prodromici atti di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento non potesse essere sollevata in questa sede, in quanto tali vizi avrebbero dovuto essere contestati con l'impugnazione delle cartelle stesse, divenute definitive per mancata impugnazione. L'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Decadenza dell'accertamento e prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica dell'atto presupposto (cartelle di pagamento) avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione di tali atti. Poiché le cartelle non sono state impugnate, la prescrizione non può essere eccepita in questa sede. Inoltre, la notifica di ulteriori atti interruttivi prima dell'intimazione di pagamento ha impedito il decorso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 461
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 461
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo