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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7030/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 7/11/2024, Ricorrente_1, rappr. e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., con studio in Trebisacce, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90136010 83/000 notificata a mezzo pec in data 10.9.2024 e le sottese seguenti cartelle di pagamento:
1)N. 0342011004359902000, notificata il 28.11.2011, tassa automobilistica anni 2005 – 2006 di € 429,77;
2)N. 03420150017201570000 notificata il 15.9.2015, tassa automobilistica anni 2009 -2010 di € 310,95;
3)N. 03420160022898413000 notificata il 27.7.2016, tassa automobilistica anni 2011-2012 di € 883,22.
Deduceva:
--- Omessa notifica delle cartelle e dei prodromici atti di accertamento cui consegue l'illegittimità dell'intimazione opposta, stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge per la formazione degli atti di accertamento e riscossione, attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria.
--- Decadenza dell'accertamento e la prescrizione dei vantati crediti contenuta nell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 secondo cui l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse …… si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Inoltre …”.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto, vittoria di spese con distrazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate in data 9/12/2024 deduceva improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d. lgs. 546/92 per omessa notifica del ricorso anche verso l'ente impositore, trattandosi di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Quanto al merito, resisteva alla opposizione, assumendo (e documentando) l'avvenuta rituale notifica delle cartelle dedotte a fondamento della intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
All'udienza di trattazione, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla resistente Agenzia di Riscossione, la stessa è da disattendere, se è pur vero che il novellato art. 14 delle norme sul processo tributario prevede la notifica del ricorso anche verso l'ente impositore, trattandosi di vizi della notificazione verso un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nel caso di specie, diversamente si verte in tema di emissione di atti riguardanti ala stessa AdER, atteso che si contesta la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto di intimazione, oggi avversato.
Quanto al merito dell'impugnazione, la domanda di giustizia così come proposta non può essere accolta.
La disamina degli atti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione riscontra la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi della eccepita prescrizione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta omessa notifica degli atti pregressi quale causa di nullità derivata del provvedimento impugnato.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ ingiunzione/intimazione di pagamento notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento/cartella di pagamento, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione del pregresso atto notificato (Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743).
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che l'avviso di intimazione, oggi impugnato, è stato preceduto dalla notifica di ulteriori atti interruttivi.
Ciò posto deve rilevarsi come, nella fattispecie, la difesa di AdER ha documentato la notifica delle cartelle indicate nel ricorso introduttivo risultando infondate le doglianze del ricorrente, atteso che le cartelle di seguito indicate sono risultate tutte notificate:
1)n. 0342011004359902000, notificata il 28.11.2011, tassa automobilistica anni 2005 – 2006 di € 429,77
( cfr. allegato 1);
2)n. 03420150017201570000 notificata il 15.9.2015, tassa automobilistica anni 2009 -2010 di € 310,95
( cfr. allegato 2);
3)n. 03420160022898413000 notificata il 27.7.2016, tassa automobilistica anni 2011-2012 di € 883,22
( cfr. allegato 3).
AdER ha altresì provato la notifica di ulteriori atti interruttivi, quali:
AVI 03420199005478034000 notificato in data 28/3/2019(cfr allegato 8);
AVI 03420209002442674000 notificato in data 7/2/2020 (cfr. allegato 9);
AVI 03420239007557320000 notificato in data 19/7/2023(cfr. allegato 10);
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla S.C. nella recentissima sentenza n.
20476 del 21 luglio 2025.
Pertanto l'eccezione di prescrizione, anche in punto di interessi e sanzioni deve essere valutata tenendo conto di detto limite e pertanto per le cartelle ingiunte con il predetto atto, non si è verificata alcuna prescrizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di intimazione opposto, notificato in data
10/9/2024(allegato 11).
Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa dell'atto presupposto e non già una volta divenute definitivo per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è
l'intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile l'avviso di accertamento presupposto(o ulteriori atti presupposti, come nel caso di specie cartelle di pagamento)
(ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941). In conclusione il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore della convenuta
Agenzia delle Entrate Riscossione e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e ai principi di sinteticità e chiarezza, quanto al contenuto della costituzione e memoria difensiva della resistente AdER, per come previsto dal D. Lgv. 30/12/2023 n. 220.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, in composizione monocratica, sezione IX, pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 così provvede: Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 153,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa e Iva se dovuta, come per legge. Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio
2026. Il Presidente giudice monocratico Giuseppe Ierino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IERINO SE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7030/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249013601083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il 20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 7/11/2024, Ricorrente_1, rappr. e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., con studio in Trebisacce, proponeva impugnazione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90136010 83/000 notificata a mezzo pec in data 10.9.2024 e le sottese seguenti cartelle di pagamento:
1)N. 0342011004359902000, notificata il 28.11.2011, tassa automobilistica anni 2005 – 2006 di € 429,77;
2)N. 03420150017201570000 notificata il 15.9.2015, tassa automobilistica anni 2009 -2010 di € 310,95;
3)N. 03420160022898413000 notificata il 27.7.2016, tassa automobilistica anni 2011-2012 di € 883,22.
Deduceva:
--- Omessa notifica delle cartelle e dei prodromici atti di accertamento cui consegue l'illegittimità dell'intimazione opposta, stante il vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge per la formazione degli atti di accertamento e riscossione, attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria.
--- Decadenza dell'accertamento e la prescrizione dei vantati crediti contenuta nell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 secondo cui l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse …… si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Inoltre …”.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto, vittoria di spese con distrazione.
Agenzia delle Entrate Riscossione, si costituiva con controdeduzioni depositate in data 9/12/2024 deduceva improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6 bis d. lgs. 546/92 per omessa notifica del ricorso anche verso l'ente impositore, trattandosi di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Quanto al merito, resisteva alla opposizione, assumendo (e documentando) l'avvenuta rituale notifica delle cartelle dedotte a fondamento della intimazione di pagamento e dei successivi atti interruttivi.
All'udienza di trattazione, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione preliminare sollevata dalla resistente Agenzia di Riscossione, la stessa è da disattendere, se è pur vero che il novellato art. 14 delle norme sul processo tributario prevede la notifica del ricorso anche verso l'ente impositore, trattandosi di vizi della notificazione verso un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, nel caso di specie, diversamente si verte in tema di emissione di atti riguardanti ala stessa AdER, atteso che si contesta la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto di intimazione, oggi avversato.
Quanto al merito dell'impugnazione, la domanda di giustizia così come proposta non può essere accolta.
La disamina degli atti prodotti da Agenzia delle Entrate Riscossione riscontra la rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi della eccepita prescrizione. Ne consegue il rigetto del motivo di opposizione fondato sulla dedotta omessa notifica degli atti pregressi quale causa di nullità derivata del provvedimento impugnato.
Valga, a tal riguardo, rammentare il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad un avviso di accertamento/cartella di pagamento/ ingiunzione/intimazione di pagamento notificato e non impugnato può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile l'accertamento presupposto.
Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento/cartella di pagamento, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione del pregresso atto notificato (Cass. civ., Sez. VI-5,14/02/2020, n. 3743).
È invece ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica dell'atto presupposto, ma detta ipotesi non ricorre nel caso di specie, atteso che l'avviso di intimazione, oggi impugnato, è stato preceduto dalla notifica di ulteriori atti interruttivi.
Ciò posto deve rilevarsi come, nella fattispecie, la difesa di AdER ha documentato la notifica delle cartelle indicate nel ricorso introduttivo risultando infondate le doglianze del ricorrente, atteso che le cartelle di seguito indicate sono risultate tutte notificate:
1)n. 0342011004359902000, notificata il 28.11.2011, tassa automobilistica anni 2005 – 2006 di € 429,77
( cfr. allegato 1);
2)n. 03420150017201570000 notificata il 15.9.2015, tassa automobilistica anni 2009 -2010 di € 310,95
( cfr. allegato 2);
3)n. 03420160022898413000 notificata il 27.7.2016, tassa automobilistica anni 2011-2012 di € 883,22
( cfr. allegato 3).
AdER ha altresì provato la notifica di ulteriori atti interruttivi, quali:
AVI 03420199005478034000 notificato in data 28/3/2019(cfr allegato 8);
AVI 03420209002442674000 notificato in data 7/2/2020 (cfr. allegato 9);
AVI 03420239007557320000 notificato in data 19/7/2023(cfr. allegato 10);
L'intimazione di pagamento costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. È questo il principio di diritto affermato dalla S.C. nella recentissima sentenza n.
20476 del 21 luglio 2025.
Pertanto l'eccezione di prescrizione, anche in punto di interessi e sanzioni deve essere valutata tenendo conto di detto limite e pertanto per le cartelle ingiunte con il predetto atto, non si è verificata alcuna prescrizione avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di intimazione opposto, notificato in data
10/9/2024(allegato 11).
Conseguentemente, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, la contestazione del merito della pretesa tributaria avrebbe dovuto essere fatta valere con l'impugnativa dell'atto presupposto e non già una volta divenute definitivo per mancata impugnazione, con l'impugnativa dell'atto successivo qual è
l'intimazione di pagamento, potendo tale atto, in forza dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, essere impugnato solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nulla od annullabile l'avviso di accertamento presupposto(o ulteriori atti presupposti, come nel caso di specie cartelle di pagamento)
(ex multis, Cass. civ., sez. V, 30/06/2021, n. 18449; Id., 08/06/2021, n. 15941). In conclusione il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza in favore della convenuta
Agenzia delle Entrate Riscossione e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e ai principi di sinteticità e chiarezza, quanto al contenuto della costituzione e memoria difensiva della resistente AdER, per come previsto dal D. Lgv. 30/12/2023 n. 220.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, in composizione monocratica, sezione IX, pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 così provvede: Rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Agenzia delle Entrate
Riscossione delle spese processuali che liquida in complessivi euro 153,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Cpa e Iva se dovuta, come per legge. Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio
2026. Il Presidente giudice monocratico Giuseppe Ierino