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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/12/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4841/2025 RG
tra
CF: , rappresentato e difeso dagli avv. Marco Parte_1 C.F._1
Grullo e CO RC;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Costa;
resistente in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Ventorino;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto L'istante si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo 07180202500004235000 notificatagli il 14.03.2025, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento 07120230125039837000, notificatagli il 07.02.2024 secondo quanto emerge dalla suddetta comunicazione. Deduceva che non svolge attività legale dal 10/01/2018, giorno in cui acquisiva la carica di amministratore della società “ esercente Parte_2
l'attività di farmacia;
l'omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti all'atto impugnato;
la violazione dell'art. 50, comma 2, DPR 602/73. Chiedeva di accertare l'inesistenza dell'obbligo di corrispondere le somme richieste. Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Si rileva assorbente, al fine di decidere la controversia, la questione inerente alla decadenza prevista dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. L'art. 24, comma 5, del suddetto decreto legislativo prevede: “5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
1 di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.” Pertanto per proporre opposizione alla pretesa contributiva è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011). Nella fattispecie in esame l'agente della riscossione ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione della suddetta cartella di pagamento il 7.2.2024 (cfr. doc. in atti).
Nel caso che ci occupa la notifica è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, avendo la Corte di Legittimità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011) affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, conseguendone che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Pertanto, stante la rituale notificazione della cartella di pagamento e la maturazione della decadenza prevista dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, il diritto alla pretesa contributiva portata dalla suddetta cartella di pagamento è divenuto incontestabile.
2 Deve essere rigettato il motivo di opposizione inerente alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 2014) ha infatti affermato:
“Sicché può affermarsi il seguente principio di diritto: l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. 12. Nella medesima prospettiva, e non a caso, questa Corte ha ritenuto che il concessionario, non essendo il "fermo amministrativo" inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. ord. n. 26052 del 2011).” Nell'ordinanza n. 26052 del 2011 la Corte di Legittimità aveva già affermato:
“Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, - le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi" di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.”
Inammissibilità dei motivi di opposizione inerenti alla maturazione della prescrizione ed alla decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46 del 1999. Deve accertarsi che i suddetti motivi di opposizione sono inammissibili in quanto non proposti con il ricorso introduttivo del giudizio, ma solo in corso di causa.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite tra il ricorrente e l'agente della riscossione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3 Le spese di lite tra il ricorrente e la Controparte_2
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese di lite liquidate in €2.362,70 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_2
, delle spese di lite liquidate in €2.362,70 oltre rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 07.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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SENTENZA nella causa iscritta al n. 4841/2025 RG
tra
CF: , rappresentato e difeso dagli avv. Marco Parte_1 C.F._1
Grullo e CO RC;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Costa;
resistente in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Ventorino;
resistente Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto L'istante si opponeva alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo 07180202500004235000 notificatagli il 14.03.2025, nella misura in cui è diretta alla riscossione dei crediti contributivi portati dalla cartella di pagamento 07120230125039837000, notificatagli il 07.02.2024 secondo quanto emerge dalla suddetta comunicazione. Deduceva che non svolge attività legale dal 10/01/2018, giorno in cui acquisiva la carica di amministratore della società “ esercente Parte_2
l'attività di farmacia;
l'omessa e/o invalida notifica degli atti presupposti all'atto impugnato;
la violazione dell'art. 50, comma 2, DPR 602/73. Chiedeva di accertare l'inesistenza dell'obbligo di corrispondere le somme richieste. Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Si rileva assorbente, al fine di decidere la controversia, la questione inerente alla decadenza prevista dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24. L'art. 24, comma 5, del suddetto decreto legislativo prevede: “5. Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine
1 di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore.” Pertanto per proporre opposizione alla pretesa contributiva è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa incontestabile, anche al fine di consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La Corte di legittimità ha infatti affermato “secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perchè diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.” (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 24/02/2014, n. 4338 che richiama Cass. n. 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011). Nella fattispecie in esame l'agente della riscossione ha prodotto documentazione probante la rituale notificazione della suddetta cartella di pagamento il 7.2.2024 (cfr. doc. in atti).
Nel caso che ci occupa la notifica è stata ritualmente effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, avendo la Corte di Legittimità (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011) affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, conseguendone che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Pertanto, stante la rituale notificazione della cartella di pagamento e la maturazione della decadenza prevista dall'art. 24 del D. Lgs. n. 46 del 1999, il diritto alla pretesa contributiva portata dalla suddetta cartella di pagamento è divenuto incontestabile.
2 Deve essere rigettato il motivo di opposizione inerente alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2. La Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19667 del 2014) ha infatti affermato:
“Sicché può affermarsi il seguente principio di diritto: l'ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, del medesimo D.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata un atto dell'espropriazione forzata, bensì un atto riferito ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria. 12. Nella medesima prospettiva, e non a caso, questa Corte ha ritenuto che il concessionario, non essendo il "fermo amministrativo" inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata, non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata (Cass. ord. n. 26052 del 2011).” Nell'ordinanza n. 26052 del 2011 la Corte di Legittimità aveva già affermato:
“Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, - le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo amministrativo è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi" di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione". Dovendo, alla luce di quanto sopra, ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.”
Inammissibilità dei motivi di opposizione inerenti alla maturazione della prescrizione ed alla decadenza ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 46 del 1999. Deve accertarsi che i suddetti motivi di opposizione sono inammissibili in quanto non proposti con il ricorso introduttivo del giudizio, ma solo in corso di causa.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite tra il ricorrente e l'agente della riscossione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
3 Le spese di lite tra il ricorrente e la Controparte_2
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese di lite liquidate in €2.362,70 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
-condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Controparte_2
, delle spese di lite liquidate in €2.362,70 oltre rimborso spese
[...] forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso il 07.12.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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