Ordinanza collegiale 20 settembre 2019
Sentenza 9 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 2 luglio 2024
Ordinanza collegiale 28 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/06/2025, n. 5484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5484 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05484/2025REG.PROV.COLL.
N. 08424/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8424 del 2020, proposto da
Gtv Audiovisivi S.r.l., Associazione Culturale Rosa del Deserto, PT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione I.T.S. Telecentro Lazio., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00205/2020, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 205/2020, resa inter partes, nel ricorso R.G. 1377/2012, depositata in data 09/01/2020 e non notificata al ricorrente, che ha respinto il ricorso proposto per l''''annullamento e conseguente riforma della graduatoria emessa ai sensi dell'art. 3, comma 7, del bando per l'assegnazione delle frequenze alle TV locali della provincia di Viterbo, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in data 21/11/2011, nonché annullamento dei conseguenti provvedimenti allo stato non noti né conosciuti, e di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque adottato ed ancorché non cognito, ivi incluso con richiesta di risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. DA Ponte e uditi per le parti gli avvocati Maria Raffaella Adilardi, per delega dell'avvocato Nicola Massafra, e Ruggero Di Martino dell’Avvocatura generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in esame le società odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 205 del 2020 del Tar Lazio recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalle stesse società avverso la graduatoria emessa ai sensi dell’art. 3 comma VII del bando pubblicato dal MISE per l’assegnazione delle frequenze in tecnologia digitale terrestre per la provincia di Viterbo. Con tale ricorso le società lamentavano la mancata assegnazione di un numero di frequenze in digitale terrestre pari a quelle analogiche già esercite (GTV Audiovisivi, classificatasi venticinquesima e PT, classificatasi ventunesima), nonché la propria assenza dalla detta graduatoria, malgrado la presentazione della domanda di assegnazione (Associazione “Rosa del deserto”).
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar ha condiviso gli atti impugnati, ritenendo assente il presupposto del legittimo esercizio di tutte le frequenze e gli impianti di cui le tre emittenti assumono di essere state titolari in tecnologia analogica
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e/o erronea applicazione della legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, in quanto gli impianti erano legittimamente eserciti, essendo in possesso di nulla osta provvisorio.
4. Il Ministero appellato si costituiva in giudizio con memoria formale. La appellata privata non si costituiva in giudizio.
5. Con ordinanza n. 5821 del 2024 veniva disposta in via istruttoria il deposito di una il deposito di una relazione chiarificatrice da parte del Ministero odierno appellato, con particolare riferimento all’intervenuta decadenza dei nulla osta provvisori invocati da parte appellante, che secondo la prospettazione accolta dal Tar sarebbero stati revocati con nota del 23 novembre 2009, in specie alla luce degli elementi dedotti di cui alla nota 14 settembre 2011 (prodotta sub doc. n. 20 di parte appellante), nella parte in cui si riconosce che “le autorizzazioni a suo tempo rilasciate non sono state ad oggi revocate”.
5.1 Con ulteriore ordinanza n. 629 del 2025 veniva altresì disposta istruttoria in ordine al deposito di tutta la documentazione concernente la procedura di assegnazione dei diritti d'uso per la provincia di Viterbo e della graduatoria conseguente, con particolare riferimento all’elenco delle imprese partecipanti, con la specificazione se le imprese appellanti abbiano anche prodotto domande individuali di partecipazione alla procedura oltre che la domanda in forma associata.
6. All’esito degli adempimenti istruttorii, alla pubblica udienza del 19 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. La controversia decisa dalla sentenza appellata, riproposta nella presente sede, ha ad oggetto la domanda di annullamento della graduatoria in parte qua. Le società lamentano la mancata assegnazione di un numero di frequenze in digitale terrestre pari a quelle analogiche già esercite (GTV Audiovisivi, classificatasi venticinquesima e PT, classificatasi ventunesima), nonché la propria assenza dalla detta graduatoria, malgrado la presentazione della domanda di assegnazione (Associazione “Rosa del deserto”).
8. Nella prospettazione dell’amministrazione appellata, le società GTV Audiovisivi S.r.l. e PT esercivano in “analogico”, nella provincia di Viterbo, l’attività di emittenti televisive in virtù di una serie di impianti, alcuni dei quali erano quelli dichiarati in sanatoria ex art. 27 L. n.112/2004, provvisoriamente autorizzati dall’Ispettorato territoriale competente e asserviti ad impianti principali, che fossero regolarmente censiti o muniti di concessione, al fine di migliorarne il bacino di utenza. Questi ultimi impianti, proprio perché non legittimamente eserciti, ma successivamente autorizzati in sanatoria in virtù della suddetta normativa, nel passaggio dall’analogico al digitale, non sono stati riconosciuti nel Master-Plan e successivamente nel diritto d’uso delle ricorrenti, come analogamente avvenuto per tutti i soggetti operatori di rete partecipanti ai bandi di assegnazione delle frequenze digitali nelle diverse regioni italiane, rilevando ai fini della copertura unicamente gli impianti dai medesimi legittimamente eserciti. Tali impianti, infatti, “in particolare quelli della provincia di Roma, estendevano il proprio segnale oltre all’ambito provinciale, raggiungendo anche il territorio e la popolazione della provincia di Viterbo”. Pertanto, come evidenziato dalla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico nella nota prot. 41693 del 3 luglio 2019, versata in atti, “In realtà gli impianti in questione non sono stati assegnatari di una frequenza in tecnica digitale in occasione dello switch-off del Lazio, esclusa la provincia di Viterbo, in quanto considerati non legittimi da parte della competente Direzione Generale. Lo stesso giudizio di non legittimità naturalmente continuava a valere per i medesimi impianti anche ai fini della graduatoria della provincia di Viterbo. Pertanto il mancato utilizzo di detti impianti per il calcolo della copertura della provincia di Viterbo non deriva dalla mancata assegnazione ad essi di una frequenza in tecnica digitale in occasione dello switch-off della regione Lazio esclusa Viterbo, ma dal giudizio di non legittimità degli impianti stessi”.
9. Preliminarmente, va esclusa la necessità di l’integrazione del contraddittorio alle altre partecipanti alla procedura sulla scorta del principio di cui all’art. 49 comma 2 cod.proc.amm.
10. L’appello è infatti infondato.
11. All’esito dell’approfondimento istruttorio è smentito il presupposto della fondatezza delle censure proposte dalle ricorrenti, e, a monte, della stessa istanza di partecipazione delle emittenti alla procedura di assegnazione delle frequenze in tecnologia digitale, ovvero il legittimo esercizio di tutte le frequenze e gli impianti di cui le tre emittenti assumono di essere state titolari in tecnologia analogica.
12. Infatti, gli impianti erano stati temporaneamente autorizzati dall’Ispettorato Territoriale del Lazio con nulla osta emanati in via provvisoria, al fine di consentire la sperimentazione del loro utilizzo nel rispetto di quanto indicato nel detto art.27 L.112/04, quindi per migliorare le potenzialità del bacino di utenza dell’impianto principale, regolarmente censito e munito di concessione, su base non interferenziale, fatti salvi i diritti dei terzi utilizzatori. Tali impianti avrebbero potuto essere oggetto di rilascio di autorizzazione da parte dell’I.T. medesimo qualora fossero intervenute le condizioni necessarie.
12.1 Nel novembre 2009 la DGSCER ha inviato alle società interessate una nota, (cfr. allegati al deposito della relazione del 31 agosto 2024, indirizzati alla GTV Audiovisivi s.r.l. prot. 80641- all.1 - e alla Associazione Culturale Rosa del Deserto prot. 80528 - all.2 -, entrambe datate 13 novembre 2009), avente ad oggetto “ Switch- off dell’area tecnica corrispondente al territorio della regione Lazio, escluso la provincia di Viterbo ”, con cui l’Amministrazione informava gli operatori che sarebbe stato trasmesso prossimamente l’estratto del programma completo delle conversioni degli impianti televisivi analogici in digitale. Si precisava che “ lo spegnimento del canale analogico o digitale attualmente esercito dovrà avvenire contestualmente all’attivazione in tecnica digitale della frequenza assegnata, tenuto conto che dalla data stabilita per lo spegnimento, lo stesso canale rientra nella disponibilità dell’Amministrazione. Qualora per ragioni di carattere tecnico codesta società non dovesse attivare, alla data stabilita, tutti gli impianti-frequenza assegnati e riportati nella tabella, dovrà, comunque, spegnere tutti gli impianti-frequenza attualmente eserciti in tecnologia analogica o in tecnologia digitale anche se non inseriti nel Master Plan e riservarsi di attivare quelli assegnati anche in una fase successiva allo switch-off, così come indicato nella determina di assegnazione del diritto d’uso. In caso di mancato spegnimento, alla data stabilita, di tutti i canali attualmente eserciti in tecnologia analogica o in tecnologia digitale, si procederà senza ulteriore avviso alla immediata disattivazione degli stessi ”.
12.2 Con le note citate l’Amministrazione ha intimato lo spegnimento degli impianti eserciti in tecnica analogica a seguito dello switch-off nel rispetto delle scadenze indicate nel Master Plan e l’attivazione degli impianti-frequenza assegnati e riportati nel Masterplan medesimo, gli unici ritenuti legittimamente eserciti in analogico. Con l’ulteriore precisazione che qualora l’operatore non avesse attivato gli impianti riportati nel Master Plan, quelli eserciti in tecnica analogica a qualsiasi titolo (legittimamente riconosciuti o meno) o in tecnica digitale, ma non inseriti nel Master Plan, avrebbero comunque dovuto essere spenti, con l’obbligo di accendere successivamente, alla scadenza indicata, le frequenze assegnate in tecnologia digitale. Gli operatori appellanti, interessati dalla procedura in questione, davano seguito all’ordine di spegnimento dei propri impianti analogici, sebbene direttamente o indirettamente avessero impugnato il provvedimento nell’ambito di diversi contenziosi, instaurati per il riconoscimento di essi nel Masterplan o avverso il diritto d’uso temporaneo rilasciato in base agli impianti inclusi nel suddetto provvedimento.
12.3 In conseguenza dell’avvenuto spegnimento degli impianti esercenti in analogico, non è stato necessario disporre alcun provvedimento di revoca in quanto, “ fermo restando che, nel caso le emittenti interessate non avessero ottemperato a quanto in esso contenuto entro il termine stabilito, si sarebbero ritenuti revocati tutti nullaosta rilasciati per detti impianti ricadenti in tale casistica i quali sarebbero stati sanzionati, in caso di accertata operatività, con l’emissione di atti individuali per ogni impianto” (cfr. all.3 nota IT Lazio per ricorso Rg.790/2010 e all.4 nota IT Lazio del 29 maggio 2009).
12.4 Pertanto, i nulla osta provvisori in sanatoria, presupposto della domanda nei termini predetti, hanno perso efficacia.
12.5 Quanto sin qui evidenziato trova coerente conferma nella procedura di assegnazione in oggetto, come confermato all’esito dell’approfondimento istruttorio, per cui il minore punteggio attribuito alle società appellanti per il requisito della copertura è ricondotto al mancato riconoscimento degli impianti inizialmente posseduti da GTV Audiovisivi s.r.l, dichiarati in sanatoria ex art.27 L.112/04, alcuni dei quali erano stati poi ceduti da quest’ultima alla Associazione Culturale Rosa del Deserto (emittente Telepontina) e alla PT s.r.l. (emittente Canale Zero) e non inclusi nei rispettivi Master Plan, poiché non ritenuti legittimamente eserciti. La ratio dell’art. 27 cit. opera nel senso che gli impianti dichiarati in sanatoria non potevano essere ceduti ad altro operatore disgiuntamente dall’impianto principale, come invece fatto dalle appellanti, né spostati ad altra postazione fuori dall’area dell’impianto principale, in quanto, diversamente sarebbe venuta meno la finalità che la norma intendeva perseguire, consistente nel miglioramento della potenzialità del bacino di utenza dell’impianto principale.
13. Inoltre, se da un canto le società hanno in seguito ottenuto gli indennizzi (come specificati nella relazione di adempimento istruttorio depositata in data 19 marzo 2005) conseguenti all’iter di liberazione della banda 700 e dei relativi canali, da un altro canto la posizione delle stesse risulta coerente alle risultanze di procedura.
13.1 A quest’ultimo riguardo, alla GTV Audiovisivi, per l’emittente Gari Tv, si fa presente che è stato attribuito il punteggio per la copertura calcolato in base agli impianti dallo stesso legittimamente eserciti nella provincia di Viterbo e il punteggio complessivamente ottenuto non le ha consentito di collocarsi utilmente nella graduatoria delle frequenze digitali della stessa provincia.
13.2 Relativamente all’Associazione Rosa del Deserto si evidenzia che, come nella nota prot. 156854 del 10.10. 2019 dell’ITT Lazio (cfr. allegato 8), nessun impianto alla stessa riconducibile era stato rilevato nella provincia di Viterbo alla data della domanda di partecipazione e per ciò la medesima non poteva concorrere per la predetta provincia; pertanto, non avendo alcun titolo per partecipare utilmente alla suddetta procedura, non avrebbe potuto figurare nella graduatoria di assegnazione frequenze per la provincia di Viterbo né tra gli utilmente collocati, né tra gli esclusi.
13.3 Relativamente a PT, è stato rilevato l’assenza del segnale sulla frequenza CH 24 UHF al momento della presentazione della domanda e la consequenziale assenza del requisito per la collocazione in graduatoria (cfr. allegato 7).
14. Inoltre, gli esiti delle procedure risultano consolidati anche in seguito ai contenziosi conclusi (per Associazione Rosa del Deserto la sentenza emanata da Tar Lazio n. 6514/2019, confermata in sede di appello con sentenza n. 13626/2020, per PT la sentenza del Tar Lazio n. 12743/2017, confermata in sede di appello dalla sentenza n. 3075/2023, per Winning Work s.r.l. la sentenza del Tar Lazio n. 3176/2011, confermata in appello con sentenza n. 2574/2014 e infine, per GTV Audiovisivi la sentenza del Tar Lazio n. 11952/2017, passata in giudicato per aver prestato acquiescenza).
15. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
16. Sussistono giusti motivi, a fronte della necessità di un duplice approfondimento istruttorio, per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
DA Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO