Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3239/2023 R.G. promossa da:
) nato a [...] , Parte_1 P.IVA_1 con il ministero dell'Avv. PASSANISI MARCELLO;
- ricorrente -
CONTRO
), col il ministero dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
COCO MIMMA
- resistente –
Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni di cui al verbale di udienza del 18.05.2022 qui da intendersi integralmente richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.08.2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso l' ordinanza - ingiunzione n.
[...]
15/2023, prot. N. 31914 del 14.07.2023 e notificata alla ricorrente in data 14.07.2023 emessa a seguito di verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo del 10.08.2018.
D.Lgs. dello stesso decreto.
L'art. 29 nonies, c.1 del dlgs 152/06 prevede testualmente che << Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.>>. Il sesto comma . 29 quattordecies Dlgs 152/2006 prevede che <<
Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato è necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'articolo 29 nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
Parte ricorrente, nel merito, ha chiesto l'annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata ritenendo non necessaria la comunicazione indicata dalla norma sopra indicata in quanto, nella fattispecie, l'intervento del gestore rientrerebbe nell'ambito dell'art. 237-duovicies che prevede che l'atto amministrativo debba essere il provvedimento di riesame dell'autorizzazione, che pertanto non è applicabile la comunicazione ex art. 29-nonies del dlgs 152/06.
Parte resistente si è costituita evidenziando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa.
Il ricorso è fondato. L'art. 237-duovicies dispone
1) Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il
10 gennaio 2016.
2) Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
E' evidente che sulla scorta di tale disposizione non era affatto necessaria alcuna comunicazione all'autorità competente, trattandosi nel caso in esame di un adeguamento dovuto per legge, e con successivo aggiornamento dell'autorizzazione in occasione del primo rinnovo, rilascio o del suo riesame.
L'accoglimento, nel merito, dell'opposizione rende superfluo l'esame delle altre eccezioni sollevate dal ricorrente in senso al ricorso.
In merito alle spese le stesse vanno poste a carico della parte soccombente e liquidati come in dispositivo nei minimi tariffari tenuto conto della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice,
a decisione della causa di cui al R.G. 3239/2023,
Accoglie l'opposizione e annulla l' ordinanza - ingiunzione n. 15/2023, prot. N.
31914 del 14.07.2023 e notificata alla ricorrente in data 14.07.2023.
Condanna parte resistente al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 852,00 oltre spese generali al 15% iva ( se dovuta) e cpa.
Così deciso in Siracusa, il 24.03.2025