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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3998 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1786/2024 R.G.
T R A
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Severino Berardi e dall'avv. Anna Parte_1
D'TA
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
CONVENUTO
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
1 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito gestione separata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver ricevuto in data 11.1.2024 l'avviso di addebito n.
328 2023 00049609 69 000 con cui venivano richiesti i contributi non versati a titolo di gestione separata per l'anno 2016 per l'importo complessivo di euro 2.293,25, a seguito di verifica effettuata sui dati della dichiarazione dei redditi.
Egli ha dedotto, dunque, l'intervenuta prescrizione e l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata.
Pertanto, egli ha agito chiedendo l'accertamento negativo dell'iscrizione alla gestione separata e la declaratoria di insussistenza del debito richiesto;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
La on si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il giudizio con sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile essendo stato proposto in data 10.2.2024 nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (24.1.2024).
Allo stesso tempo, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2 poiché il giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
2 Tanto premesso, il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' , relativa CP_1
alla Gestione Separata, ed inerente ai crediti contributivi per l'anno 2016. Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' per la gestione separata come indicati nell'avviso opposto. CP_1
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' . D'altra parte, ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi CP_1
dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di CP_1
un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
In ordine all'eccezione di prescrizione, il giudicante ritiene di aderire al recentissimo orientamento espresso dalla Suprema Corte, la quale individua l'exordium praescriptionis per i contributi al momento della scadenza del termine per il pagamento del saldo relativo alle imposte dirette.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 27950/2018), infatti, “si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la
3 corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1,, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata "tra il 1 maggio ed il
31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta. La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex Controparte_3
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' CP_1
(Cass. 13463/2017 cit.). Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque
l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente
4 previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione
Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)”.
L'idoneità della dichiarazione dei redditi quale atto interruttivo della prescrizione è sancita anche dalla più recente giurisprudenza, la quale ha affermato che “Posto che affinché possa aversi 'riconoscimento del diritto' previsto dall'art. 2944 c.c. quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione non è richiesto un atto che abbia formule speciali o particolari, è pur vero che la dichiarazione resa in sede di denuncia fiscale equivale ad un riconoscimento dell'altrui diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.
2944 c.c., concretizzandosi essa in una manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito contributivo incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto dell'ente previdenziale” (Corte appello Roma sez. lav., 06/10/2023, n.3348).
Con riferimento, invece, alla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e la sua idoneità a rappresentare un doloso occultamento del debito, la
5 giurisprudenza è oramai consolidata nell'affermare l'assenza di qualsivoglia automatismo.
Essa, infatti, “ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e
l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n.
37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto
3.1. delle Ragioni della decisione).
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1 settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)”
(Cassazione civile sez. lav., 06/11/2024, (ud. 18/09/2024, dep. 06/11/2024), n.28594).
Applicando i principi esposti al caso in esame, il termine di pagamento per i redditi del 2016
è individuato a seguito di proroga avvenuta con DPCM al 20.7.2017; di guisa che da tale termine comincia a decorrere il termine di prescrizione. La dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno 2016, priva della compilazione del quadro RR, è stata comunicata in data 28.2.2018 (cfr. all. di parte resistente) e dunque da quel momento si è verificata l'interruzione della prescrizione, a cui ha fatto seguito l'avviso di addebito oggetto del giudizio notificato in data 24.1.2024. Pertanto, sebbene non possa dirsi sospeso il termine di prescrizione in assenza di puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente in relazione alla mancata compilazione del quadro RR, si è verificata l'interruzione della prescrizione a decorrere dal 28.2.2018.
Tuttavia, mancando altri atti interruttivi della prescrizione, non avendo l' fornito la CP_1
6 prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione alla gestione separata, è in ogni caso decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 24.1.2024; ne consegue l'accoglimento della relativa eccezione spiegata dal ricorrente.
Quanto detto pur considerando il termine di sospensione previsto dalla normativa emergenziale in materia “Covid” come eccepito dall' . Per i crediti di natura CP_1
contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L.
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Ebbene, pur considerando tali termini, la prescrizione in questione è decorsa in data 4.1.2024.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza comporta l'assorbimento degli altri contenuti in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto con l , mentre non sono dovute nei confronti della ttesa la sua contumacia. CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
7 -accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute dal ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito n. 328 2023 00049609 69 000 per i contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2016, per l'importo di euro 2.293,95, per le causali di cui in motivazione;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre CP_1
rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
-nulla per le spese nei confronti della CP_2
Aversa, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1786/2024 R.G.
T R A
rapp. e dif. come in atti dall'avv. Severino Berardi e dall'avv. Anna Parte_1
D'TA
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
CONVENUTO
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
1 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito gestione separata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha esposto: di aver ricevuto in data 11.1.2024 l'avviso di addebito n.
328 2023 00049609 69 000 con cui venivano richiesti i contributi non versati a titolo di gestione separata per l'anno 2016 per l'importo complessivo di euro 2.293,25, a seguito di verifica effettuata sui dati della dichiarazione dei redditi.
Egli ha dedotto, dunque, l'intervenuta prescrizione e l'assenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione separata.
Pertanto, egli ha agito chiedendo l'accertamento negativo dell'iscrizione alla gestione separata e la declaratoria di insussistenza del debito richiesto;
con vittoria di spese con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
La on si è costituita e pertanto se ne dichiara la contumacia. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il giudizio con sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In via preliminare, il ricorso è ammissibile essendo stato proposto in data 10.2.2024 nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito (24.1.2024).
Allo stesso tempo, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_2 poiché il giudizio ha ad oggetto crediti successivi all'anno 2008, ovvero l'ultimo anno per il quale l'art. 13 l. 448/1998 ha previsto la cessione a tale ente.
2 Tanto premesso, il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato solo ed esclusivamente dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva dell' , relativa CP_1
alla Gestione Separata, ed inerente ai crediti contributivi per l'anno 2016. Nel caso in esame, infatti, risulta esperita un'azione di accertamento negativo dei contributi richiesti dall' per la gestione separata come indicati nell'avviso opposto. CP_1
Non sussiste, quindi, nel caso in esame alcuna attività provvedimentale ed autoritativa da parte dell' . D'altra parte, ed in via generale, i provvedimenti amministrativi emessi CP_1
dall' in ordine all'erogazione di una prestazione previdenziale od assistenziale non CP_1
hanno e non possono mai avere natura costitutiva del diritto fatto valere ma costituiscono meri atti ricognitivi, con funzione di certazione o di mero accertamento, dei requisiti previsti direttamente dalla legge. Il che costituisce il logico corollario delle caratteristiche strutturali e funzionali dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale proprio perché è lo stesso legislatore a stabilire in modo puntuale quali siano i presupposti per l'erogazione di ogni singola prestazione e l' svolge una funzione di mero accertamento. Si tratta, quindi, di CP_1
un'attività vincolata nell'interesse del privato senza alcun margine di discrezionalità. Se, infatti, l fosse titolare di un ampio potere discrezionale e se la legge non avesse CP_1 individuato in modo puntuale i requisiti per l'erogazione di ogni prestazione, il provvedimento avrebbe natura concessoria e costitutiva ed il privato sarebbe titolare non di un diritto soggettivo perfetto ma di un mero interesse legittimo di tipo pretensivo (cfr. ad es.
Cass. sez. un. 529/2000, 13664/2002 e 24862/2006). Tali considerazioni sono state ribadite dalla giurisprudenza più recente in caso di revoca della prestazione assistenziale o previdenziale (cfr. Cass. 3404/2006 e 3688/2015).
In ordine all'eccezione di prescrizione, il giudicante ritiene di aderire al recentissimo orientamento espresso dalla Suprema Corte, la quale individua l'exordium praescriptionis per i contributi al momento della scadenza del termine per il pagamento del saldo relativo alle imposte dirette.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 27950/2018), infatti, “si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la
3 corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti
a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi". Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dalla D.P.R. n. 435 del 2011, art. 17, comma 1,, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata "tra il 1 maggio ed il
31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta. La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l' abbia accertato, ex Controparte_3
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' CP_1
(Cass. 13463/2017 cit.). Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque
l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente
4 previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione
Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 ss. i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui
"l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)”.
L'idoneità della dichiarazione dei redditi quale atto interruttivo della prescrizione è sancita anche dalla più recente giurisprudenza, la quale ha affermato che “Posto che affinché possa aversi 'riconoscimento del diritto' previsto dall'art. 2944 c.c. quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione non è richiesto un atto che abbia formule speciali o particolari, è pur vero che la dichiarazione resa in sede di denuncia fiscale equivale ad un riconoscimento dell'altrui diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art.
2944 c.c., concretizzandosi essa in una manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito contributivo incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto dell'ente previdenziale” (Corte appello Roma sez. lav., 06/10/2023, n.3348).
Con riferimento, invece, alla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e la sua idoneità a rappresentare un doloso occultamento del debito, la
5 giurisprudenza è oramai consolidata nell'affermare l'assenza di qualsivoglia automatismo.
Essa, infatti, “ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e
l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n.
37529).
La condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli. La condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto
3.1. delle Ragioni della decisione).
Una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con l'automatismo censurato dal ricorrente e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1 settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato)”
(Cassazione civile sez. lav., 06/11/2024, (ud. 18/09/2024, dep. 06/11/2024), n.28594).
Applicando i principi esposti al caso in esame, il termine di pagamento per i redditi del 2016
è individuato a seguito di proroga avvenuta con DPCM al 20.7.2017; di guisa che da tale termine comincia a decorrere il termine di prescrizione. La dichiarazione dei redditi del ricorrente per l'anno 2016, priva della compilazione del quadro RR, è stata comunicata in data 28.2.2018 (cfr. all. di parte resistente) e dunque da quel momento si è verificata l'interruzione della prescrizione, a cui ha fatto seguito l'avviso di addebito oggetto del giudizio notificato in data 24.1.2024. Pertanto, sebbene non possa dirsi sospeso il termine di prescrizione in assenza di puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente in relazione alla mancata compilazione del quadro RR, si è verificata l'interruzione della prescrizione a decorrere dal 28.2.2018.
Tuttavia, mancando altri atti interruttivi della prescrizione, non avendo l' fornito la CP_1
6 prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione alla gestione separata, è in ogni caso decorso il termine di prescrizione quinquennale rispetto alla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 24.1.2024; ne consegue l'accoglimento della relativa eccezione spiegata dal ricorrente.
Quanto detto pur considerando il termine di sospensione previsto dalla normativa emergenziale in materia “Covid” come eccepito dall' . Per i crediti di natura CP_1
contributiva, infatti, trova applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalle norme speciali dell'articolo 37, comma 2, del D.L.17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dell'articolo 11, comma 9, del D.L.
31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21), le quali rispettivamente recitano: “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”; “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Di conseguenza, nel caso di specie devono essere considerati i periodi di sospensione dal 3.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021. Ebbene, pur considerando tali termini, la prescrizione in questione è decorsa in data 4.1.2024.
L'accoglimento di tale motivo di doglianza comporta l'assorbimento degli altri contenuti in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto con l , mentre non sono dovute nei confronti della ttesa la sua contumacia. CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
7 -accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute dal ricorrente le somme portate dall'avviso di addebito n. 328 2023 00049609 69 000 per i contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2016, per l'importo di euro 2.293,95, per le causali di cui in motivazione;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre CP_1
rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti;
-nulla per le spese nei confronti della CP_2
Aversa, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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