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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 attori opponenti, con gli avv.ti Cristina Sirignano ed Emanuele Taddeolini Marangoni
e
Controparte_1 convenuta opposta, con l'avv. Luigi Ferri
e rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 CP_3 terza intervenuta, con l'avv. Luigi Ferri
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del giorno 26 giugno 2026, e così per parte attrice come da atto introduttivo e memoria istruttoria n.1, per parte intervenuta come da nota di p.c. depositata telematicamente in data 19 giugno 2025
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo pagina 1 di 6 Con atto di citazione in data 24 dicembre 2015 la società (di Controparte_4 seguito più brevemente: ) e i fidejussori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente
[...] Parte_6 esecutivo emesso in data 29 ottobre 2015 al n. 7392/15, con il quale il g. des. del Tribunale di Brescia intimava loro di pagare, in via tra loro solidale, la somma di € 624.039,86 in favore della ricorrente Contr (di seguito per semplicità: ), a titolo di Controparte_1 residua esposizione derivante dal rapporto di c/c ipotecario n. 182274/11 acceso dal presso la Parte_1
Contr filiale di Brescia San Polo della , assistito dalle garanzie personali prestate dai fidejussori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
Contr Assumeva parte attrice che nel corso del rapporto la aveva addebitato al correntista Parte_1 somme non dovute a titolo di interessi ultralegali non pattuiti (o comunque oggetto di modifica Contr unilaterale da parte della ), di commissioni di massimo scoperto e altre spese parimenti non pattuite, nonché a titolo di interessi anatocistici non pattuiti e comunque illegittimi;
gli aveva inoltre addebitato interessi usurari nel secondo trimestre 2008, nel quarto trimestre 2014 e nel secondo trimestre 2015; che i garanti dovrebbero ritenersi liberati stante il disposto dell'art. 1956 c.c., e comunque perché la creditrice aveva violato il precetto di cui all'art. 1944 c.c., che prevede la necessità della previa escussione del debitore principale.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto, dichiarasse la nullità o inefficacia della garanzia fidejussoria prestata in data 3 ottobre 2007 da e per violazione del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 dovere di buna fede, e comunque per contrasto con gli artt. 1956 e 1944 c.c. e, di conseguenza, revocasse in toto il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti;
accertata la avvenuta corresponsione da parte della correntista di somme indebitamente a lei richieste dalla rideterminasse il corretto CP_1 rapporto di dare/avere tra le parti;
con vittoria delle spese di lite. Contr Si costitutiva in giudizio , la quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, in quanto generico e mancante degli elementi essenziali previsti dagli artt. 163, 164 e 115 c.p.c.; nel merito contestava integralmente, sia in fatto che in diritto, la fondatezza delle eccezioni ex adverso formulate, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto;
con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 23 febbraio 2017 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della immediata esecutività del decreto;
quindi, dopo una serie di rinvii richiesti congiuntamente dalle parti stante la pagina 2 di 6 pendenza di trattative per la definizione bonaria della lite, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2020.
Con ordinanza riservata in data 8 marzo 2021 il G.I. disponeva c.t.u. diretta al ricalcolo di alcune delle voci addebitate alla correntista, espungendo in particolare le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e gli eventuali interessi usurari nei trimestri in contestazione.
Quindi con atto depositato telematicamente il 17 marzo 2021 interveniva volontariamente in giudizio la società in persona della procuratrice in qualità di cessionaria in Controparte_2 CP_3
Contr blocco dei crediti già vantati da nei confronti degli opponenti, richiamandosi integralmente alle argomentazioni e alle conclusioni già proposte dalla originaria titolare dei crediti.
Dopo una serie di altri rinvii motivati dalla richiesta congiunta delle parti, finalizzata alla ricerca di una composizione della lite, veniva infine conferito l'incarico peritale alla c.t.u. contabile all'udienza del 7 dicembre 2023.
All'esito di tale incombente la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La liberazione dei fidejussori ai sensi dell'art 1956 c.c. e per la mancata previa escussione della debitrice principale.
Gli opponenti invocano la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso ulteriore credito alla società
[...] senza la preventiva autorizzazione dei fidejussori, pur essendo a conoscenza del Parte_1 peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva a tale proposito il giudicante che non è in ogni caso invocabile la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché, per pacifica giurisprudenza la “mancata richiesta di autorizzazione non può … configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di socio”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761, in termini Cass. n. 54/2021, da ultimo Cass. ord. n. 20713 del
17/07/2023).
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fideiussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito. pagina 3 di 6 Nella fattispecie in esame, al contrario, gli opponenti fideiussori coincidono con la figura dei soci e degli amministratori dell'attività della società debitrice principale (cfr. visura Parte_1 camerale sub doc. 4 di parte convenuta).
In questa qualità, essi erano - o avrebbero dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza, buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento de quo agitur.
Quanto alla pretesa inefficacia delle garanzie fidejussorie per la violazione dell'obbligo di previa escussione della debitrice principale (ventilata nell'atto introduttivo, ma sostanzialmente abbandonata, atteso che non se ne rinviene alcun cenno nella memoria conclusionale) basti osservare che parte attrice non ha fornito alcuna prova, né financo allegato, che le parti avessero convenuto il beneficium previae escussionis in favore dei fidejussori, condizione per la deroga alla responsabilità solidale, stante il disposto di cui all'art. 1944, cpv., c.c.
3. La asserita nullità dei contratti di fidejussione per violazione della disciplina anti-trust.
A tale proposito rileva il giudice che la questione della nullità parziale dei contratti di fidejussione (e della conseguente decadenza della garanzia, in applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.), è stata sollevata tardivamente da parte opponente, soltanto in sede di comparsa conclusionale;
a tale proposito basti osservare che solleva dall'onere di valutare in via ufficiosa tale profilo di nullità il rilievo assorbente che l'eccezione di decadenza della garanzia per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto, che, come tale, deve essere eccepita nel primo atto difensivo, essendo soggetta alle preclusioni previste nel codice di rito (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.
III, ord. n. 85 del 13 gennaio 2025).
4. La mancata pattuizione per iscritto delle commissioni di massimo scoperto, ovvero la indeterminatezza del loro calcolo;
la conseguente illegittimità del loro addebito.
In proposito va osservato come, da un lato, parte attrice dimostra di aderire al ricalcolo del credito della intervenuta operato dal c.t.u. (“questa difesa insiste affinché secondo quanto accertato dalla CTU dott.ssa il nuovo saldo dovuto sia determinato in Euro 578.662,72 anziché Euro 624.039,86 Per_1 oggetto di ingiunzione” – cfr. fg. 9 della comparsa conclusionale), del quale non chiede modifiche diverse dalla mera espunzione degli interessi asseritamente usurari (su cui infra); d'altro lato parte convenuta, non producendo nel giudizio di opposizione il fascicolo della fase monitoria, non ha consentito a questo giudicante di verificare se le commissioni di massimo scoperto siano state pagina 4 di 6 validamente pattuite per iscritto, e se la pattuizione fosse sufficientemente precisa, in modo da consentire di determinarne l'ammontare.
Di conseguenza al credito complessivo della parte intervenuta dovrà essere espunto il relativo importo, come determinato in sede di ctu, con percorso logico condiviso da questo giudicante, e non contestato specificamente da alcuna delle parti processuali.
5. La imputazione di interessi usurari.
La imputazione di interessi usurari negli specifici trimestri tempestivamente contestati è stata esclusa dalla ctu, con motivazione condivisibile, anche nella parte in cui prende in esame e rigetta le specifiche censure dal parte del ctp di parte attrice opponente;
né può prendersi in considerazione la richiesta, tardiva quanto generica, di estendere il quesito all'accertamento della usurarietà originaria del tasso degli interessi compensativi.
6. Conclusioni.
Da tutto quanto esposto discende che, in parziale accoglimento dell'opposizione, dovrà essere revocato l'opposto decreto, dovendosi accertare il credito complessivo della parte intervenuta in complessivi €
578.662,72, con conseguente condanna degli attori opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento di tale somma, oltre agli interessi al tasso legale (da individuarsi nel tasso previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.) dalla domanda giudiziale (18 novembre 2015) al saldo effettivo, in favore della parte intervenuta.
7. Spese.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza;
gli attori opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le sole fasi di studio e introduttiva, per le cause di valore tra i 260.001,00 e i
520.000,00 euro, aumentate in misura prossima al 10 % per lo scaglione successivo, in complessivi €
6.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
alla rifusione delle spese sostenute dalla terza intervenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le sole fasi di trattazione e decisoria, per le cause di valore tra i 260.001,00 e i 520.000,00 euro, aumentate in misura prossima al 10 % per lo scaglione successivo, in complessivi € 18.200,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 29 ottobre 2015 al n. 7392/15 ord.;
- condanna gli attori opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della CP_2
della somma di € 578.662,72, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma quarto, c.c.,
[...] decorrenti dal 18 novembre 2015 al saldo effettivo;
- condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di complessivi € 6.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della parte intervenuta, della somma di complessivi € 18.200,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 59 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 attori opponenti, con gli avv.ti Cristina Sirignano ed Emanuele Taddeolini Marangoni
e
Controparte_1 convenuta opposta, con l'avv. Luigi Ferri
e rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 CP_3 terza intervenuta, con l'avv. Luigi Ferri
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del giorno 26 giugno 2026, e così per parte attrice come da atto introduttivo e memoria istruttoria n.1, per parte intervenuta come da nota di p.c. depositata telematicamente in data 19 giugno 2025
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo pagina 1 di 6 Con atto di citazione in data 24 dicembre 2015 la società (di Controparte_4 seguito più brevemente: ) e i fidejussori Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo immediatamente
[...] Parte_6 esecutivo emesso in data 29 ottobre 2015 al n. 7392/15, con il quale il g. des. del Tribunale di Brescia intimava loro di pagare, in via tra loro solidale, la somma di € 624.039,86 in favore della ricorrente Contr (di seguito per semplicità: ), a titolo di Controparte_1 residua esposizione derivante dal rapporto di c/c ipotecario n. 182274/11 acceso dal presso la Parte_1
Contr filiale di Brescia San Polo della , assistito dalle garanzie personali prestate dai fidejussori e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
Contr Assumeva parte attrice che nel corso del rapporto la aveva addebitato al correntista Parte_1 somme non dovute a titolo di interessi ultralegali non pattuiti (o comunque oggetto di modifica Contr unilaterale da parte della ), di commissioni di massimo scoperto e altre spese parimenti non pattuite, nonché a titolo di interessi anatocistici non pattuiti e comunque illegittimi;
gli aveva inoltre addebitato interessi usurari nel secondo trimestre 2008, nel quarto trimestre 2014 e nel secondo trimestre 2015; che i garanti dovrebbero ritenersi liberati stante il disposto dell'art. 1956 c.c., e comunque perché la creditrice aveva violato il precetto di cui all'art. 1944 c.c., che prevede la necessità della previa escussione del debitore principale.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto, dichiarasse la nullità o inefficacia della garanzia fidejussoria prestata in data 3 ottobre 2007 da e per violazione del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6 dovere di buna fede, e comunque per contrasto con gli artt. 1956 e 1944 c.c. e, di conseguenza, revocasse in toto il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti;
accertata la avvenuta corresponsione da parte della correntista di somme indebitamente a lei richieste dalla rideterminasse il corretto CP_1 rapporto di dare/avere tra le parti;
con vittoria delle spese di lite. Contr Si costitutiva in giudizio , la quale in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo, in quanto generico e mancante degli elementi essenziali previsti dagli artt. 163, 164 e 115 c.p.c.; nel merito contestava integralmente, sia in fatto che in diritto, la fondatezza delle eccezioni ex adverso formulate, chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione, con conferma dell'opposto decreto;
con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza del 23 febbraio 2017 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione della immediata esecutività del decreto;
quindi, dopo una serie di rinvii richiesti congiuntamente dalle parti stante la pagina 2 di 6 pendenza di trattative per la definizione bonaria della lite, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 12 novembre 2020.
Con ordinanza riservata in data 8 marzo 2021 il G.I. disponeva c.t.u. diretta al ricalcolo di alcune delle voci addebitate alla correntista, espungendo in particolare le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto e gli eventuali interessi usurari nei trimestri in contestazione.
Quindi con atto depositato telematicamente il 17 marzo 2021 interveniva volontariamente in giudizio la società in persona della procuratrice in qualità di cessionaria in Controparte_2 CP_3
Contr blocco dei crediti già vantati da nei confronti degli opponenti, richiamandosi integralmente alle argomentazioni e alle conclusioni già proposte dalla originaria titolare dei crediti.
Dopo una serie di altri rinvii motivati dalla richiesta congiunta delle parti, finalizzata alla ricerca di una composizione della lite, veniva infine conferito l'incarico peritale alla c.t.u. contabile all'udienza del 7 dicembre 2023.
All'esito di tale incombente la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La liberazione dei fidejussori ai sensi dell'art 1956 c.c. e per la mancata previa escussione della debitrice principale.
Gli opponenti invocano la liberazione ex art. 1956 c.c. dalle obbligazioni derivanti dalle fidejussioni, sostenendo che la convenuta opposta avrebbe concesso ulteriore credito alla società
[...] senza la preventiva autorizzazione dei fidejussori, pur essendo a conoscenza del Parte_1 peggioramento delle sue condizioni economiche.
Osserva a tale proposito il giudicante che non è in ogni caso invocabile la decadenza dell'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1956 c.c., poiché, per pacifica giurisprudenza la “mancata richiesta di autorizzazione non può … configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o di socio”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761, in termini Cass. n. 54/2021, da ultimo Cass. ord. n. 20713 del
17/07/2023).
Ciò in quanto la protezione accordata dall'art. 1956 c.c. al fideiussore è declinazione del canone di buona fede solidaristica nell'esecuzione del rapporto: canone di valutazione bilaterale, che guarda al comportamento di entrambe le parti e postula l'estraneità, incolpevole, del fidejussore alla sfera di controllo del rapporto garantito. pagina 3 di 6 Nella fattispecie in esame, al contrario, gli opponenti fideiussori coincidono con la figura dei soci e degli amministratori dell'attività della società debitrice principale (cfr. visura Parte_1 camerale sub doc. 4 di parte convenuta).
In questa qualità, essi erano - o avrebbero dovuto essere, in ossequio ai canoni di correttezza, buona fede - perfettamente a conoscenza delle condizioni patrimoniali e delle strategie aziendali della società stessa al momento della richiesta del finanziamento de quo agitur.
Quanto alla pretesa inefficacia delle garanzie fidejussorie per la violazione dell'obbligo di previa escussione della debitrice principale (ventilata nell'atto introduttivo, ma sostanzialmente abbandonata, atteso che non se ne rinviene alcun cenno nella memoria conclusionale) basti osservare che parte attrice non ha fornito alcuna prova, né financo allegato, che le parti avessero convenuto il beneficium previae escussionis in favore dei fidejussori, condizione per la deroga alla responsabilità solidale, stante il disposto di cui all'art. 1944, cpv., c.c.
3. La asserita nullità dei contratti di fidejussione per violazione della disciplina anti-trust.
A tale proposito rileva il giudice che la questione della nullità parziale dei contratti di fidejussione (e della conseguente decadenza della garanzia, in applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.), è stata sollevata tardivamente da parte opponente, soltanto in sede di comparsa conclusionale;
a tale proposito basti osservare che solleva dall'onere di valutare in via ufficiosa tale profilo di nullità il rilievo assorbente che l'eccezione di decadenza della garanzia per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto, che, come tale, deve essere eccepita nel primo atto difensivo, essendo soggetta alle preclusioni previste nel codice di rito (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez.
III, ord. n. 85 del 13 gennaio 2025).
4. La mancata pattuizione per iscritto delle commissioni di massimo scoperto, ovvero la indeterminatezza del loro calcolo;
la conseguente illegittimità del loro addebito.
In proposito va osservato come, da un lato, parte attrice dimostra di aderire al ricalcolo del credito della intervenuta operato dal c.t.u. (“questa difesa insiste affinché secondo quanto accertato dalla CTU dott.ssa il nuovo saldo dovuto sia determinato in Euro 578.662,72 anziché Euro 624.039,86 Per_1 oggetto di ingiunzione” – cfr. fg. 9 della comparsa conclusionale), del quale non chiede modifiche diverse dalla mera espunzione degli interessi asseritamente usurari (su cui infra); d'altro lato parte convenuta, non producendo nel giudizio di opposizione il fascicolo della fase monitoria, non ha consentito a questo giudicante di verificare se le commissioni di massimo scoperto siano state pagina 4 di 6 validamente pattuite per iscritto, e se la pattuizione fosse sufficientemente precisa, in modo da consentire di determinarne l'ammontare.
Di conseguenza al credito complessivo della parte intervenuta dovrà essere espunto il relativo importo, come determinato in sede di ctu, con percorso logico condiviso da questo giudicante, e non contestato specificamente da alcuna delle parti processuali.
5. La imputazione di interessi usurari.
La imputazione di interessi usurari negli specifici trimestri tempestivamente contestati è stata esclusa dalla ctu, con motivazione condivisibile, anche nella parte in cui prende in esame e rigetta le specifiche censure dal parte del ctp di parte attrice opponente;
né può prendersi in considerazione la richiesta, tardiva quanto generica, di estendere il quesito all'accertamento della usurarietà originaria del tasso degli interessi compensativi.
6. Conclusioni.
Da tutto quanto esposto discende che, in parziale accoglimento dell'opposizione, dovrà essere revocato l'opposto decreto, dovendosi accertare il credito complessivo della parte intervenuta in complessivi €
578.662,72, con conseguente condanna degli attori opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento di tale somma, oltre agli interessi al tasso legale (da individuarsi nel tasso previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.) dalla domanda giudiziale (18 novembre 2015) al saldo effettivo, in favore della parte intervenuta.
7. Spese.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza;
gli attori opponenti vanno quindi condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le sole fasi di studio e introduttiva, per le cause di valore tra i 260.001,00 e i
520.000,00 euro, aumentate in misura prossima al 10 % per lo scaglione successivo, in complessivi €
6.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
alla rifusione delle spese sostenute dalla terza intervenuta per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le sole fasi di trattazione e decisoria, per le cause di valore tra i 260.001,00 e i 520.000,00 euro, aumentate in misura prossima al 10 % per lo scaglione successivo, in complessivi € 18.200,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso in data 29 ottobre 2015 al n. 7392/15 ord.;
- condanna gli attori opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della CP_2
della somma di € 578.662,72, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, comma quarto, c.c.,
[...] decorrenti dal 18 novembre 2015 al saldo effettivo;
- condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della parte convenuta, della somma di complessivi € 6.500,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore della parte intervenuta, della somma di complessivi € 18.200,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti.
Così deciso in Brescia il 23 ottobre 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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