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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/08/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 5962 e n. 5976 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, tra:
, nato in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PISANO FRANCESCO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale,
ricorrente in r.g.n.5962/2023 – resistente in r.g.n. 5976/2023
e
, nata in [...]-Saint-Martin (Francia) il 19/10/1979, C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SANDRA MACIS, C.F._2
che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente in r.g.n. 5976/2023 – resistente in r.g.n.5962/2023
e con la partecipazione del
Pubblico Ministero
1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
1. confermare l'affidamento ad entrambi i genitori dei figli minori Persona_1
nato in [...] il [...] e nata in [...] il [...]; Persona_2
2. autorizzare il collocamento prevalente e la residenza anagrafica dei figli minori presso l'abitazione della madre sita in Strasburgo (Francia) in 10, Rue du Saint Gothard, 67000;
3. dare atto che, considerato che i minori godono di 15 giorni di interruzione dalle lezioni scolastiche ogni sei settimane (per il prossimo anno scolastico dal 18 ottobre al 3 novembre 2025,
dal 20 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, dal 14 febbraio al 1 marzo 2026, dall'11 aprile al 27
aprile 2026, oltre i giorni e ponti dal 1 novembre all'11 novembre, dal 6 aprile al 1 maggio e 25
maggio 2026), il padre in tali periodi potrà vederli e tenerli con sé in Sardegna, ovvero potrà
comunque ed in ogni caso vedere e tenere con sé i figli in Strasburgo quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici dei minori, previo congruo preavviso e accordo con la madre.
Oltre a detti periodi, durante le vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere con i figli Parte_1
almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare, individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 aprile di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del sig. ; Pt_1
4. nel caso in cui il sig. decida di trasferirsi in Strasburgo, le parti danno atto che i tempi di Pt_1
permanenza dei minori presso ciascun genitore, dal mese di settembre al mese di giugno, saranno paritari e che durante il periodo estivo, ovvero dal mese di luglio al mese di agosto, il padre potrà
tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre;
2 5. fino a quando il sig. permarrà in Sardegna, le parti si impegnano a sostenere nella Pt_1
misura del 50% le spese di trasferta dei minori e di chi li accompagna;
6. le decisioni nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli minori.
Entrambi i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
7. dare atto che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
8. dare atto che le parti si impegnano a non coinvolgere i figli minori nelle loro eventuali future divergenze e ricorrere, se necessario, ad un percorso di mediazione familiare o di coordinazione genitoriale per risolvere eventuali disaccordi nell'interesse primario dei figli.
9. dare atto che i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località in cui trascorreranno le vacanze con i figli dandone notizia all'altro genitore con congruo preavviso,
indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
10. dare atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli minori e spese straordinarie al 50%, preventivamente concordate, mediche non coperte da S.S.N., scolastiche,
ludiche, sportive e quelle per l'accoglienza dei figli nei campi estivi;
11. dare atto che il sig. - stante la dichiarazione resa dalla sig.ra all'udienza del Pt_1 Per_1
1/7/2025, ovvero “Mi scuso per quanto accaduto in violazione del provvedimento giudiziale ma
3 non ho mai inteso sottrarre i bambini al padre, era piuttosto il momento in cui cessavano gli accordi raggiunti e non riuscivamo a trovare un nuovo accordo, non sapendo quando avrei rivisto i figli non sono riuscita a lasciarli andare. Non ho mai inteso ostacolare i rapporti con il padre” -
rinuncia ex art. 473 bis.39 cpc alla domanda risarcitoria formulata nei confronti della sig.ra la quale accetta la rinuncia;
Per_1
12. dare atto che le parti prestano il proprio consenso per il rilascio e rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio dei figli minori”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/09/2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
l'ammonimento della convenuta e la sua condanna al risarcimento del danno, nonché l'attuazione della disciplina di affidamento dei figli e allegando che la Per_1 Persona_2
madre , aveva disatteso quanto disposto dal Tribunale di Cagliari Parte_2
con decreto n.587 del 16/03/2023, procedimento n. 279/2023 R.G., a modifica del decreto del
23/04/2021, procedimento n. 2082/2021 V.G., avendo trattenuto i minori presso di sé in
Strasburgo (Francia) ove la stessa si era trasferita nel mese di dicembre del 2022.
Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse disposto in via immediata e urgente, anche inaudita
altera parte, l'immediato rientro dei minori in Italia.
Con provvedimento in data 16/09/2023, il Tribunale ha disposto, inaudita altera parte, il rientro immediato dei minori presso il padre in Italia, nel luogo di residenza abituale in Cagliari, fissando l'udienza del 9/10/2023 per l'instaurazione del contraddittorio e la conferma, modifica o revoca del provvedimento.
Con ricorso urgente depositato in data 11/09/2023, ha adito a sua Parte_2
volta questo Tribunale al fine di ottenere in via d'urgenza la modifica della disciplina di
4 affidamento dei minori, chiedendo il trasferimento della loro residenza in Strasburgo, città
d'origine della madre e di residenza dei minori fino al novembre 2019.
A sostegno della domanda, ha affermato che il padre dei minori aveva rifiutato ogni dialogo al riguardo escludendo la possibilità di rivedere l'accordo siglato nel novembre 2022 con il quale era stato regolamentato in via provvisoria l'affidamento e il collocamento dei minori in vista del ritorno della madre in Francia, prevedendone la revisione a seguito dell'evolversi della situazione abitativa e lavorativa della stessa.
Stante l'imminente inizio dell'anno scolastico, ha quindi domandato l'autorizzazione al cambio di residenza dei minori e alla prosecuzione del ciclo scolastico in Strasburgo, ove avevano già
superato i test di ammissione alla scuola elementare internazionale “Robert Schuman”, istituto idoneo a garantire loro una scolarità franco-italiana, nonché, considerate le frequenti e prolungate pause dalle lezioni previste dal sistema scolastico francese (due settimane di interruzione delle lezioni ogni sei), adeguati tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
Con separata istanza del 12/09/2023, la ha chiesto, in via cautelare ed urgente, che Per_2
fosse disposto il collocamento dei minori presso di lei, dove già si trovavano dal periodo estivo,
in vista dell'imminente inizio dell'anno scolastico.
Sentite le parti nell'udienza del 9/10/2023, è stata disposta la riunione dei procedimenti.
Con provvedimento del 16/10/2023, all'esito del contraddittorio, considerata la piena conferma dei fatti allegati dal padre circa la unilaterale decisione della madre di trattenere i minori presso di sé e di iscriverli presso una scuola francese, rifiutando di riconsegnandoli al padre recatosi appositamente in Francia per ricondurli nel luogo di abituale residenza in Italia, e dando altresì
atto dell'impegno assunto dalla madre in udienza di ricondurre personalmente i minori in Italia
entro pochi giorni, senza rinuncia alla domanda di modifica delle condizioni di affidamento, il giudice delegato ha confermato il decreto assunto inaudita altera parte in data 12/09/2023 per
5 l'immediato rientro in Italia dei minori, rigettando l'istanza formulata in via indifferibile per il loro trasferimento in Francia.
Nell'udienza del 19/12/2023, le parti hanno dato atto del rientro dei minori in Italia con il padre.
Nel gennaio 2024, le parti hanno quindi intrapreso un percorso di mediazione familiare al fine di verificare la possibilità di una revisione concordata della disciplina di affidamento dei minori.
Preso atto del fallimento del percorso di mediazione fra le parti, con provvedimento del
4/07/2024, tenuto conto del provvisorio accordo in ordine ai tempi di permanenza dei minori fino alla conclusione del corrente periodo estivo, ed altresì del persistente dissenso circa la revisione degli accordi del 2022 a cui le parti si erano in quella sede impegnate (punto 5 del decreto n.
587/2023), e considerata la distanza fra le rispettive domiciliazioni, il giudice delegato ha in via temporanea e urgente confermato la disciplina vigente disponendo consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare e approfondire la capacità delle parti di agevolare e garantire l'accesso e l'equilibrato e continuativo rapporto fra i figli e ciascuno dei genitori.
Con istanza del 1/08/2024, la madre ha reiterato in via d'urgenza la richiesta di trasferimento dei minori presso di lei in Francia, nelle more degli accertamenti peritali, allegando che gli stessi avevano nuovamente superato l'esame di ammissione alla scuola pubblica internazionale “Robert
Schuman” e avrebbero potuto incontrare il padre nelle pause scolastiche.
Con provvedimento del 6/09/2024, il giudice delegato, rilevato che nessuna nuova circostanza era allegata, e che erano in corso gli accertamenti tecnici funzionali proprio alla decisione in ordine al luogo di abituale dimora dei minori, ha rigettato l'istanza.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 473bis.28 cpc.
6 Con ordinanza in data 20/06/2025, esaminati gli atti e gli accertamenti istruttori, il Collegio ha rimesso la causa in lettura per la formulazione di una proposta conciliativa, rilevando in particolare quanto segue:
“che dagli accertamenti tecnici espletati è emersa la sostanziale adeguatezza genitoriale di entrambe le parti (“il signor e la signora sono genitori competenti, con una Pt_1 CP_1
visione profondamente diversa del modo di vivere: la signora propone un'organizzazione
strutturata, il padre una condizione di maggiore libertà e spensieratezza) caratterizzata da differenti stili educativi e, allo stato, influenzata da un alto livello di conflittualità, per cui “non
riescono ad attivare un confronto costruttivo né ad accordarsi su questioni organizzative
(“Comunicano esclusivamente per iscritto e rimangono fermi sulle loro posizioni, in attesa delle
decisioni del Tribunale”), e dalla presenza di “dinamiche competitive tra genitori”;
che dalla CTU emerge la necessità di contestualizzare e valutare la maggiore capacità di agevolare l'accesso dei figli all'altro genitore mostrata allo stato dal padre rispetto alla madre alla luce del vissuto di questa e della prolungata lontananza dai figli dovuta all'incapacità di entrambe le parti di rimodulare l'organizzazione familiare all'indomani del trasferimento della madre,
come invece si erano impegnati a fare. Il CTU evidenzia infatti che “entrambi hanno dichiarato
di essere disponibili a favorire l'altro, comprendendo le difficoltà organizzative ed economiche
che le trasferte comportano. Tale disponibilità sembra però subordinata al fatto che i minori
siano collocati presso di sé. La posizione della madre presenta aspetti di maggiore ambiguità.
Tuttavia, è necessario anche considerare che al momento la posizione dei genitori è molto
differente e sbilanciata e questo aspetto può incidere sulla valutazione. La madre è fortemente
destabilizzata dalla situa-zione e di conseguenza i suoi agiti sono condizionati anche dal suo
vissuto (…) e durante la sua permanenza in Sardegna non è mai stata ostacolante nei confronti
della figura paterna.”. Considerata inoltre, per altro verso, la sofferenza (“ansia da
7 separazione”) espressa dai minori per la lontananza dalla madre, e il disagio mostrato anche indirettamente dal bambino attraverso frequenti episodi di enuresi notturna e comportamenti disfunzionali e inadeguati in ambito scolastico (relazioni degli insegnanti), e dalla bambina con l'anomalo tono depressivo accertato dal perito, che la descrive come fragile e inibita, e “sembra
risentire in misura maggiore della lontananza dalla madre”;
che il sistema scolastico francese prevede intervalli regolari di 15 giorni circa ogni sei settimane di frequenza scolastica;
che tali periodi, per durata e frequenza, appaiono facilitare una maggiore assiduità e continuità del rapporto dei figli con entrambi i genitori (rispetto al sistema scolastico italiano che concentra le pause nel solo periodo estivo), garantendo quindi maggiormente il diritto dei minori a una effettiva bigenitorialità;
tenuto altresì conto del fatto che il padre, secondo quanto allegato, svolge un'attività lavorativa stagionale d'estate per soli tre mesi l'anno, e che ciò appare consentire una maggiore flessibilità
nella gestione e organizzazione del tempo libero e delle eventuali trasferte rispetto a quanto possibile per la madre, impegnata in un lavoro dipendente sottoposto a orari fissi e con soli 25
giorni di ferie l'anno a disposizione, potendo invece il padre programmare le trasferte anche con largo anticipo e costi contenuti;
che l'istituto scolastico bilingue (franco – italiano) proposto dalla madre appare adeguato e rispondente alla doppia appartenenza culturale dei minori;
ritenuto che nell'ottica della realizzazione del miglior interesse dei minori sia opportuno invitare le parti a valutare la possibilità di un accordo affinché i minori siano collocati presso la madre in
Strasburgo, con diritto di visita e permanenza presso il padre nelle frequenti pause previste dal calendario scolastico francese, oltre alle festività secondo alternanza annuale, e anche per 15
giorni consecutivi durante il periodo estivo (…)”.
8 Nell'udienza del 2/07/2025, le parti hanno dato atto di concordare in ordine alla proposta formulata dal Collegio, come precisata con note congiunte depositate in data 7/07/2025 nei termini trascritti in epigrafe.
Ritenuta dunque la congruità e conformità della disciplina concordata all'interesse dei minori,
deve provvedersi in conformità.
Le spese devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. provvede in conformità agli accordi fra le parti trascritti in epigrafe;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso il 21/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in
Cagliari.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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