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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/11/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. RG. 445/2023
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 445/2023, promossa da
(c.f. ), generalizzata in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. parte ricorrente contro
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Controparte_1 C.F._2 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Carpoca parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/5/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la pronuncia di divorzio da CP_1
La ricorrente ha rappresentato di aver sposato , in data 21/2/2015 (Atto n. 14 Controparte_1 parte 1 anno 2015), scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato in data 28/10/2018 Per_1
In data 29/04/2022 i coniugi sottoscrivevano un accordo mediante negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura presso il Tribunale di Novara, giungendo alla separazione personale.
Nel corso dell'udienza del 16/10/2025, il fascicolo n. 953/2025 è stato riunito al fascicolo n. 445/2023 VG, già pendente per la richiesta di modifica delle condizioni di separazione;
quindi, le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare. Quindi, la causa è stata rimessa in decisione in punto status, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 29/04/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento/del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1 in data 21/5/2025 in Novara e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 14 parte 1 anno 2015;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) riserva la decisione sulle spese di lite unitamente al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 445/2023, promossa da
(c.f. ), generalizzata in atti, domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. parte ricorrente contro
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Controparte_1 C.F._2 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentato e difeso dall'avv. Letizia Carpoca parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: pronunciarsi sentenza in punto status
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/5/2025, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la pronuncia di divorzio da CP_1
La ricorrente ha rappresentato di aver sposato , in data 21/2/2015 (Atto n. 14 Controparte_1 parte 1 anno 2015), scegliendo il regime della separazione dei beni e che dalla loro unione è nato in data 28/10/2018 Per_1
In data 29/04/2022 i coniugi sottoscrivevano un accordo mediante negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura presso il Tribunale di Novara, giungendo alla separazione personale.
Nel corso dell'udienza del 16/10/2025, il fascicolo n. 953/2025 è stato riunito al fascicolo n. 445/2023 VG, già pendente per la richiesta di modifica delle condizioni di separazione;
quindi, le parti hanno confermato la loro volontà di divorziare. Quindi, la causa è stata rimessa in decisione in punto status, con riserva di riferire al Collegio.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 29/04/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese saranno regolate unitamente al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento/del matrimonio tra e contratto Parte_1 Controparte_1 in data 21/5/2025 in Novara e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Novara al n. 14 parte 1 anno 2015;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo, con separata ordinanza;
5) riserva la decisione sulle spese di lite unitamente al merito.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 16/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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