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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2703 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2703 /2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
PALMA MICHELINA e presso il suo elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. IZZO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA e presso il suo/loro studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/07/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , uniti in matrimonio in Sant'Antonio Abate, Na, il 27.06.2001 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2001, parte I, n. 1), dando atto della presenza di prole maggiorenne, di cui non Per_1 autonomo, con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche e, inoltre, lamentando atti di violenza domestica nei confronti del marito che, oltretutto, avevano dato luogo all'emissione di ordini di protezione;
con vittoria delle spese di lite.
Sono stati, per l'effetto, emessi i provvedimenti urgenti ed inaudita altera parte, anche tenuto conto della precaria situazione economica della ricorrente e dei gravi fatti di violenza, come posti a fondamento del ricorso e, all'esito, si è costituito in giudizio e, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di separazione, ha formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico. In particolare, contestava gli addebiti di violenza, mossigli dalla moglie ed attribuiva a costei la fine dell'unione matrimoniale, per effetto di alcuni comportamenti che, nel corso del tempo, aveva posto in essere in relazione alla società, all'epoca da entrambi gestita.
Ha chiesto, per l'effetto, il rigetto delle avverse domande, con revoca o riduzione del mantenimento, come previsto in favore della moglie e del figlio;
con vittoria di spese di Per_1 lite.
Sennonché, nella fase istruttoria e prima dell'udienza di comparizione delle parti, il procuratore di ne dichiarava, documentandolo, il decesso. Controparte_1
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del
06.03.2025, ove è stata rimessa al Collegio per l'incombente.
Sulla separazione e sulle domande accessorie.
Il decesso della parte, tenuto conto della natura personale degli obblighi di mantenimento della moglie e del figlio, comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere, non essendo suscettibili di essere trasmessi iure hereditatis.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali
Tenuto conto della cessata materia del contendere ed avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria costituenda, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessatala materia del contendere.
- Compensa per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2703 /2024, avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. DE Parte_1 C.F._1
PALMA MICHELINA e presso il suo elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. IZZO Controparte_1 C.F._2
CLAUDIA e presso il suo/loro studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege pagina 1 di 3 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12/07/2024 presso la Cancelleria, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , uniti in matrimonio in Sant'Antonio Abate, Na, il 27.06.2001 Controparte_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
2001, parte I, n. 1), dando atto della presenza di prole maggiorenne, di cui non Per_1 autonomo, con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni economiche e, inoltre, lamentando atti di violenza domestica nei confronti del marito che, oltretutto, avevano dato luogo all'emissione di ordini di protezione;
con vittoria delle spese di lite.
Sono stati, per l'effetto, emessi i provvedimenti urgenti ed inaudita altera parte, anche tenuto conto della precaria situazione economica della ricorrente e dei gravi fatti di violenza, come posti a fondamento del ricorso e, all'esito, si è costituito in giudizio e, Controparte_1 pur aderendo alla domanda di separazione, ha formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico. In particolare, contestava gli addebiti di violenza, mossigli dalla moglie ed attribuiva a costei la fine dell'unione matrimoniale, per effetto di alcuni comportamenti che, nel corso del tempo, aveva posto in essere in relazione alla società, all'epoca da entrambi gestita.
Ha chiesto, per l'effetto, il rigetto delle avverse domande, con revoca o riduzione del mantenimento, come previsto in favore della moglie e del figlio;
con vittoria di spese di Per_1 lite.
Sennonché, nella fase istruttoria e prima dell'udienza di comparizione delle parti, il procuratore di ne dichiarava, documentandolo, il decesso. Controparte_1
Il Giudice, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del
06.03.2025, ove è stata rimessa al Collegio per l'incombente.
Sulla separazione e sulle domande accessorie.
Il decesso della parte, tenuto conto della natura personale degli obblighi di mantenimento della moglie e del figlio, comporta, all'evidenza, la cessazione del contendere, non essendo suscettibili di essere trasmessi iure hereditatis.
pagina 2 di 3 Sul regime delle spese processuali
Tenuto conto della cessata materia del contendere ed avuto riguardo all'assenza di attività istruttoria costituenda, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessatala materia del contendere.
- Compensa per le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.03.2025
Il Giudice relatore
Dott. Simone Iannone La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 3 di 3