Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.10248/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
Stefanizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 (C.F. C.F. 1
Parte_2 (C.F. C.F._2
Parte_3 (C.F. C.F. 3
Parte_4 (C.F. C.F._4
Parte_5 (C.F. C.F._5
Parte_6 (C.F. C.F._6
CON L'AVV. FRANCESCHINISL.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. P.IVA 1 CP_1
CON GLI AVV.TI MORPURGO C., DANIELE M. E MENICATTI A.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 30/08/2024, i ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Tribunale di
,chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Milano Sezione Lavoro -
- CP_1
"Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare CP_1 a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023:
Parte_1 euro 3.491,89
Parte_2 euro 4.385,51
euro 1.456,63 Parte_4
euro 3.650,46 Parte_5
euro 3.834,52Parte_6
o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo".
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice la decideva pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c.
2. Con sentenza del 26 giugno 2020, n. 926, il Tribunale di Milano ha così statuito:
"-accertata la nullità dell'art. 20.3 del contratto aziendale Trenord, nella parte in cui non prevede l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, delle voci "incentivo per attività di condotta" e "indennità di riserva", di cui all'art. 54.1 del contratto aziendale e "indennità di assenza dalla residenza" di cui all'art. 77 CCNL, dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva delle anzidette voci di retribuzione variabile “incentivo per attività di condotta", "indennità di riserva" e "indennità di assenza dalla residenza", calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
-accerta e riconosce in capo a ciascun ricorrente il diritto al pagamento delle differenze retributive e condanna la società convenuta al pagamento delle somme di seguito riportate per ciascun ricorrente:
Parte_1 € 7020,14
Parte_2 € 7810,21
Parte_3 € 6872,73
Parte_4 € 9350,04
Parte_5 € 6727,73
Parte_7 € 6625,70
Parte_6 € 5966,95
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto.” (doc. 2, fascicolo ricorrenti).
Avverso la predetta sentenza CP_1 proponeva ricorso avanti alla Corte di Appello di
Milano, R.g. 1176/2020, che si concludeva con sentenza n. 892/2021 (doc.03 fascicolo ricorrenti) con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Milano. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, CP_1 proponeva ricorso in
Cassazione R.g. 3236/2022, che si è concluso con ordinanza di rigetto del ricorso n. 1513/2024 (doc.
04 fascicolo ricorrenti), con conseguente passaggio in giudicato delle sentenze di merito.
3. Con il presente giudizio, i ricorrenti agiscono in forza della riserva formulata nel suddetto procedimento, al fine di ottenere il pagamento delle somme dovute - per i medesimi titoli a suo tempo già azionati e oggetto dell'accertamento ormai passato n giudicato - per il periodo successivo al 31 dicembre 2018, compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023.
-I ricorrenti danno atto del fatto che in forza di Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 (doc. 9,
fascicolo ricorrenti) - CP_1 ha operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili del personale mobile (in misura pari a € 20,00 per i macchinisti ed € 10,00 per i Capi Treno, per ciascun giorno di ferie fruito), e hanno precisato che, per il periodo anteriore a ottobre 2019, è stato previsto un importo lordo di € 15,00 per ogni giorno di ferie goduto dai Macchinisti e di € 8,00 per i Capi Treno.
Tuttavia i ricorrenti hanno precisato che la corresponsione delle somme sopra indicate è stata esplicitamente subordinata alla previa sottoscrizione di verbale di conciliazione individuale in sede sindacale.
E' pacifico in giudizio che i ricorrenti non abbiano sottoscritto la suddetta conciliazione sindacale.
Tuttavia, CP_1 ha comunque unilateralmente erogato agli stessi una somma lorda di euro 20,00 per ogni giornata di ferie fruita a partire dall'1.10.2019, precisando che tali somme, ricevute quale acconto sul maggior credito, sono state portate in detrazione dal totale dovuto, come da conteggio in atti.
4. Posto che è pacifico in giudizio che i ricorrenti hanno continuato a svolgere le medesime mansioni, con identica tipologia di retribuzione e identica disciplina contrattuale, l'an delle pretese oggetto del presente giudizio risulta definito, inter partes, nel precedente procedimento ormai conclusosi con sentenza passata in giudicato che, come correttamente affermato in ricorso, fa stato tra le parti a parità di presupposti costitutivi del diritto, coprendo anche il periodo successivo a quello già oggetto di pronunzia.
In maniera inequivoca la Suprema Corte ha avuto infatti modo di chiarire che “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento" (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 agosto 2018, n. 20765; conforme, Cass.
Civ., Sez. Lav., 29 novembre 2021, n. 37269).
Come già osservato in analogo precedente dell'intestato Tribunale “in questa sede, non può più essere contestato il diritto dei lavoratori al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati, all'esito del giudizio pregresso, con statuizione ormai passata in giudicato: l'accertamento confermato in tutti i gradi di giudizio è destinato a trovare applicazione, non solo relativamente al periodo di causa, ma altresì nel periodo ad esso successivo.
Preclusa una nuova statuizione sull'an delle questioni oggetto di causa, risulta altresì impedito l'invocato rinvio pregiudiziale;
è a mero titolo esaustivo, pertanto, che si osserva come le pronunzie ormai consolidatesi risultano fondate sui principi sanciti dalla Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla stessa Corte di Giustizia (cfr. CGUE, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
Persona 1 e altri;
CGUE cause riunite C-350/06 e C- 520/06, CP_2 e altri;
CGUE,
causa C-155/10, Williams e altri)" (Tribunale di Milano, sentenza del 5 dicembre 2024, n. 9330/2024
R.G.L.)
5. Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, non rilevano ai fini degli effetti del giudicato né l'Accordo Sindacale del 23 luglio 2019 né il successivo accordo del 22 marzo 2024, posto che in entrambi i casi l'applicazione dell'accordo è stato espressamente subordinata alla sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore interessato - di accordi conciliativi individuali.
Come già anticipato, nessuno dei ricorrenti ha mai sottoscritto alcun accordo individuale.
6.E' infine infondata l'eccezione di prescrizione. Innanzitutto, passato in giudicato l'accertamento sull'an della pretesa, il regime prescrizionale di riferimento non è più quello quinquennale, bensì quello decennale ordinario.
In ogni caso, la pretesa attorea non risulterebbe comunque prescritta qualora si facesse applicazione del termine quinquennale, tenuto conto dell' orientamento, ormai consolidato,: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro" (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246).
7.Venendo al quantum, non resta al Tribunale che prendere atto che parte convenuta in udienza ha dichiarato di aderire ai conteggi di controparte. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la convenuta deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde: € 3.491,89 in favore di
€ 1.400.99 in favore di, € 4.385,51 in favore di Parte_2 Parte_1
€ 1.456,63 in favore di Parte_4 € 3.650,46 in favore Parte_3
,
di Parte_5 ed € 3.834,52 in favore di oltre Parte_6
,
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna CP_1 pagare in favore dei ricorrenti
- per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023 – le seguenti somme lorde:
Parte 1 euro 3.491,89
Parte_2 euro 4.385,51
Parte_3 euro 1.400.99
Parte_4 euro 1.456,63
Parte_5 euro 3.650,46
Parte_6 euro 3.834,52;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2) Condanna CP_1 alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
3.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre contributo unificato, da distrarsi in favore dell'Avv. L. Franceschinis.
Sentenza esecutiva.
Milano,
15/05/2025 Il Giudice
Camilla Stefanizzi