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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2811/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2811/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARAIA EMILIANO Parte_1 RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GETULIO 39 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LARAIA EMILIANO
[...]
(C.F. ), contumace in appello Parte_2
(C.F. ), contumace in appello Controparte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO ANGELO e dell'avv. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv.
PALERMO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice di Pace di Teramo ha accolto pienamente la domanda proposta da
[...] in merito alla propria auto danneggiata da altro veicolo assicurato con CP_2 Pt_1 respingendo la richiesta di remissione in termini dell'assicurazione che ha lamentato di non aver potuto costituirsi tempestivamente per non aver potuto rintracciare il sinistro in quanto in citazione l'auto sinistrata fu indicata con targa errata. Non vi è contestazione sulla responsabilità solo sulla quantificazione, ritenuta provata con le fatture trattandosi di mezzo di grossa cilindrata. interpone appello con le seguenti conclusioni: rigettare la domanda attrice perché Pt_1 infondata in fatto ed in diritto , nonché inammissibile relativamente alla richiesta del e alle CP_3 altre richieste nuove formulate soltanto con la richiesta conclusionale e per l'effetto condannare la società attrice appellata alla rifusione delle spese di lite con riferimento tanto al giudizio di primo grado quanto al presente giudizio di gravame;
accertare e dichiarare che all'esito del giudizio di prime cure la società ha liquidato alla società attrice impugnata, in Parte_1 forza dell' impugnata sentenza, la complessiva somma di € 13664,61 comprensiva delle spese di lite provvedendo altresì alle spese per la registrazione della sentenza, e per l'effetto condannare la medesima alla ripetizione delle sopra specificate somme con gli interessi del giorno del dovuto al saldo. in via subordinata condannare la società alla ripetizione delle somme nella misura che sarà dovuta all'esito del giudizio e dichiarare non dovuta o dovuta nella misura del 60%, e disporre la ripetizione;
la carrozzeria sprint ha incassato solo 5 mila euro;
le spese andavano in primo grado liquidate al massimo in euro 1990 oltre rimborso forfettario esborsi ed accessori e condannare l'attrice appellata a restituire l'eccedenza versata. Le fatture non sono state accompagnate da quietanze o da testimonianze, i bonifici menzionati in sentenza non sono in atti, il teste sul pagamento di euro 5.000 andava dichiarato decaduto, come erroneamente non ha fatto il primo giudice, la perizia era molto inferiore nel valore, il fermo reperimento analogo mezzo è stato chiesto tardivamente, la riparazione non fu antieconomica, l'Iva è recuperata dall'imprenditore al
40% o integralmente e non va rimborsata. La società convenuta si dichiara disposta a restituire in via transattiva 1500 euro. Altrimenti chiede il rigetto dell'appello. Offerta rifiutata, sono state fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
e la causa è stata spedita e sentenza e trattenuta in decisione. Motiva il Giudice di Pace affermando che la responsabilità esclusiva non è contestata, che da un attento esame delle fatture le voci risultano congrue e da confermare, che la Iva non è detraibile perché un'auto di lusso non serve a costruire case, che è
l'oggetto sociale dell'attività dell'attrice oggi appellata;
e che è dovuto il fermo tecnico per un mese.
La sentenza 15.176/15, citata da parte appellante a sostegno del motivo di appello circa la non sufficienza della produzione di una fattura ( accompagnata da una constatazione amichevole di un sinistro ) per dare la prova di un sinistro stesso si occupa di una problematica diversa, ovvero della prova di un sinistro. Qui il sinistro è stato provato, la Compagnia già in sede stragiudiziale ha ammesso la responsabilità piena dei propri assicurati, ed unica questione è la insufficienza del risarcimento offerto e trattenuto a mero titolo di acconto. Pertanto, a sostenere la congruità del risarcimento non è solo la fattura, che comunque attiene a quel sinistro in quanto è confermata, quanto all'attinenza , dalla perizia effettuata dal Perito dell'assicurazione ( e non vi sono danni estranei a quel sinistro ); ma è l'attento esame che il primo giudice ne ha fatto: quanto al fermo tecnico, già riconosciuto dal Perito dell'assicurazione per undici giorni, giustamente il Giudice lo ha pagina 2 di 4 portato ad un mese sulla base della testimonianza del Perito dell'assicurazione, che ha asseverato che alcuni pezzi dovevano arrivare;
arrivati in effetti dopo l'esame del Perito stesso. Non vi è vizio di ultra ed extrapetizione riguardo al Fram, già riconosciuto nel risarcimento del danno offerto e trattenuto in acconto;
quindi la domanda per integrare il risarcimento non può che riguardare le singole voci oggetto del risarcimento, senza bisogno di richiederle una ad una, e comunque offrendo prova, nel caso di specie costituita dalla fattura per il noleggio in quei giorni di auto sostitutiva. Quanto alla detrazione dell'Iva, insegna Cassazione 7440/21, che In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'inerenza dell'acquisto di un immobile compiuto nella fase di avvio di una società in ragione dell'oggetto sociale di quest'ultima). Ora, la motivazione a riguardo del Giudice di Pace è stata che l'auto di lusso non serve a costruire case. Allora, era la assicurazione che doveva dimostrare che il bene sia stato inserito nella dichiarazione Iva e la relativa Iva sia stata detratta nella misura del 40%; e questo poteva ben fare chiedendo alla attrice la produzione delle sue dichiarazioni Iva, o sollecitando il Giudice a richiedere alla Pubblica
Amministrazione le dichiarazioni Iva della società odierna appellata;
non essendo questo stato fatto, ed in astratto essendo corretto quanto affermato dalla società di non aver mai detratto l'Iva su un bene di sua proprietà perché non considerato strumentale, l'onere della prova sulla effettiva detrazione dell'Iva sull'auto di lusso gravava sull'Assicurazione, che ben avrebbe potuto provvedervi in modo oggettivo e dirimente;
il che non ha fatto. Come nella sostanza non ha contestato nel merito la competenza del primo giudice ad effettuare un esame approfondito della fattura, che in sostanza ha permesso al primo giudice di appurare quali riparazioni non siano state approfonditamente viste dal Perito dell'Assicurazione perché i pezzi ancora non erano arrivati. Quanto alle spese, il giudice può anche attenersi ai parametri massimi, purché non ne debordi;
senza onere di motivazione specifico;
si aggiunga che nel caso di specie la causa era particolarmente accidentata ( interventi in corso di causa, richieste di remissioni in termini, eccezioni procedurali sull'intervento del proprietario tale qualificatosi della vettura danneggiante) che rendono anche nel merito applicabile il parametro massimo della liquidazione del compenso nel caso di specie. Posto che i danni possono essere richiesti anche ove non siano stati integralmente pagati dall'attore, odierno appellato, il che rende non rilevante la questione sul se le somme siano alla fine state integralmente anticipate dal danneggiato o meno, , o fermo tecnico di un mese ( i concetti CP_4 saranno pur diversi ma sono stati sovrapposti nella motivazione del primo giudice, che ha inteso risarcire il fermo tecnico portandolo da undici giorni ad un mese, sulla scorta di quando concretamente arrivarono i pezzi necessari per la riparazione dell'auto di lusso incidentata) è stato correttamente valutato dal Primo Giudice;
che ha anche ben valutato il sinistro, sulla scorta di un'attenta valutazione della fattura, non contestata nel merito dall'appellante ( che non ha richiesto perizie tecniche, invocabili in ipotesi anche in questa fase di gravame). Non resta pertanto che pagina 3 di 4 respingere integralmente il gravame;
con spese a carico dell'appellante del grado, che anche in questo caso vanno computate nei parametri massimi, attesa la complessità dei motivi di appello proposti e lo studio che parte appellata ha dovuto profondere ( anche per la posizione, in primo grado, della intervenuta proprietaria della vettura danneggiante, non risultante dal PRA per l'epoca del sinistro).
P.Q.M.
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 7611 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%. Teramo, 15 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2811/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARAIA EMILIANO Parte_1 RI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GETULIO 39 64100 TERAMOpresso il difensore avv. LARAIA EMILIANO
[...]
(C.F. ), contumace in appello Parte_2
(C.F. ), contumace in appello Controparte_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO ANGELO e dell'avv. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv.
PALERMO ANGELO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice di Pace di Teramo ha accolto pienamente la domanda proposta da
[...] in merito alla propria auto danneggiata da altro veicolo assicurato con CP_2 Pt_1 respingendo la richiesta di remissione in termini dell'assicurazione che ha lamentato di non aver potuto costituirsi tempestivamente per non aver potuto rintracciare il sinistro in quanto in citazione l'auto sinistrata fu indicata con targa errata. Non vi è contestazione sulla responsabilità solo sulla quantificazione, ritenuta provata con le fatture trattandosi di mezzo di grossa cilindrata. interpone appello con le seguenti conclusioni: rigettare la domanda attrice perché Pt_1 infondata in fatto ed in diritto , nonché inammissibile relativamente alla richiesta del e alle CP_3 altre richieste nuove formulate soltanto con la richiesta conclusionale e per l'effetto condannare la società attrice appellata alla rifusione delle spese di lite con riferimento tanto al giudizio di primo grado quanto al presente giudizio di gravame;
accertare e dichiarare che all'esito del giudizio di prime cure la società ha liquidato alla società attrice impugnata, in Parte_1 forza dell' impugnata sentenza, la complessiva somma di € 13664,61 comprensiva delle spese di lite provvedendo altresì alle spese per la registrazione della sentenza, e per l'effetto condannare la medesima alla ripetizione delle sopra specificate somme con gli interessi del giorno del dovuto al saldo. in via subordinata condannare la società alla ripetizione delle somme nella misura che sarà dovuta all'esito del giudizio e dichiarare non dovuta o dovuta nella misura del 60%, e disporre la ripetizione;
la carrozzeria sprint ha incassato solo 5 mila euro;
le spese andavano in primo grado liquidate al massimo in euro 1990 oltre rimborso forfettario esborsi ed accessori e condannare l'attrice appellata a restituire l'eccedenza versata. Le fatture non sono state accompagnate da quietanze o da testimonianze, i bonifici menzionati in sentenza non sono in atti, il teste sul pagamento di euro 5.000 andava dichiarato decaduto, come erroneamente non ha fatto il primo giudice, la perizia era molto inferiore nel valore, il fermo reperimento analogo mezzo è stato chiesto tardivamente, la riparazione non fu antieconomica, l'Iva è recuperata dall'imprenditore al
40% o integralmente e non va rimborsata. La società convenuta si dichiara disposta a restituire in via transattiva 1500 euro. Altrimenti chiede il rigetto dell'appello. Offerta rifiutata, sono state fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
e la causa è stata spedita e sentenza e trattenuta in decisione. Motiva il Giudice di Pace affermando che la responsabilità esclusiva non è contestata, che da un attento esame delle fatture le voci risultano congrue e da confermare, che la Iva non è detraibile perché un'auto di lusso non serve a costruire case, che è
l'oggetto sociale dell'attività dell'attrice oggi appellata;
e che è dovuto il fermo tecnico per un mese.
La sentenza 15.176/15, citata da parte appellante a sostegno del motivo di appello circa la non sufficienza della produzione di una fattura ( accompagnata da una constatazione amichevole di un sinistro ) per dare la prova di un sinistro stesso si occupa di una problematica diversa, ovvero della prova di un sinistro. Qui il sinistro è stato provato, la Compagnia già in sede stragiudiziale ha ammesso la responsabilità piena dei propri assicurati, ed unica questione è la insufficienza del risarcimento offerto e trattenuto a mero titolo di acconto. Pertanto, a sostenere la congruità del risarcimento non è solo la fattura, che comunque attiene a quel sinistro in quanto è confermata, quanto all'attinenza , dalla perizia effettuata dal Perito dell'assicurazione ( e non vi sono danni estranei a quel sinistro ); ma è l'attento esame che il primo giudice ne ha fatto: quanto al fermo tecnico, già riconosciuto dal Perito dell'assicurazione per undici giorni, giustamente il Giudice lo ha pagina 2 di 4 portato ad un mese sulla base della testimonianza del Perito dell'assicurazione, che ha asseverato che alcuni pezzi dovevano arrivare;
arrivati in effetti dopo l'esame del Perito stesso. Non vi è vizio di ultra ed extrapetizione riguardo al Fram, già riconosciuto nel risarcimento del danno offerto e trattenuto in acconto;
quindi la domanda per integrare il risarcimento non può che riguardare le singole voci oggetto del risarcimento, senza bisogno di richiederle una ad una, e comunque offrendo prova, nel caso di specie costituita dalla fattura per il noleggio in quei giorni di auto sostitutiva. Quanto alla detrazione dell'Iva, insegna Cassazione 7440/21, che In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'inerenza dell'acquisto di un immobile compiuto nella fase di avvio di una società in ragione dell'oggetto sociale di quest'ultima). Ora, la motivazione a riguardo del Giudice di Pace è stata che l'auto di lusso non serve a costruire case. Allora, era la assicurazione che doveva dimostrare che il bene sia stato inserito nella dichiarazione Iva e la relativa Iva sia stata detratta nella misura del 40%; e questo poteva ben fare chiedendo alla attrice la produzione delle sue dichiarazioni Iva, o sollecitando il Giudice a richiedere alla Pubblica
Amministrazione le dichiarazioni Iva della società odierna appellata;
non essendo questo stato fatto, ed in astratto essendo corretto quanto affermato dalla società di non aver mai detratto l'Iva su un bene di sua proprietà perché non considerato strumentale, l'onere della prova sulla effettiva detrazione dell'Iva sull'auto di lusso gravava sull'Assicurazione, che ben avrebbe potuto provvedervi in modo oggettivo e dirimente;
il che non ha fatto. Come nella sostanza non ha contestato nel merito la competenza del primo giudice ad effettuare un esame approfondito della fattura, che in sostanza ha permesso al primo giudice di appurare quali riparazioni non siano state approfonditamente viste dal Perito dell'Assicurazione perché i pezzi ancora non erano arrivati. Quanto alle spese, il giudice può anche attenersi ai parametri massimi, purché non ne debordi;
senza onere di motivazione specifico;
si aggiunga che nel caso di specie la causa era particolarmente accidentata ( interventi in corso di causa, richieste di remissioni in termini, eccezioni procedurali sull'intervento del proprietario tale qualificatosi della vettura danneggiante) che rendono anche nel merito applicabile il parametro massimo della liquidazione del compenso nel caso di specie. Posto che i danni possono essere richiesti anche ove non siano stati integralmente pagati dall'attore, odierno appellato, il che rende non rilevante la questione sul se le somme siano alla fine state integralmente anticipate dal danneggiato o meno, , o fermo tecnico di un mese ( i concetti CP_4 saranno pur diversi ma sono stati sovrapposti nella motivazione del primo giudice, che ha inteso risarcire il fermo tecnico portandolo da undici giorni ad un mese, sulla scorta di quando concretamente arrivarono i pezzi necessari per la riparazione dell'auto di lusso incidentata) è stato correttamente valutato dal Primo Giudice;
che ha anche ben valutato il sinistro, sulla scorta di un'attenta valutazione della fattura, non contestata nel merito dall'appellante ( che non ha richiesto perizie tecniche, invocabili in ipotesi anche in questa fase di gravame). Non resta pertanto che pagina 3 di 4 respingere integralmente il gravame;
con spese a carico dell'appellante del grado, che anche in questo caso vanno computate nei parametri massimi, attesa la complessità dei motivi di appello proposti e lo studio che parte appellata ha dovuto profondere ( anche per la posizione, in primo grado, della intervenuta proprietaria della vettura danneggiante, non risultante dal PRA per l'epoca del sinistro).
P.Q.M.
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese del grado, che liquida in euro 7611 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%. Teramo, 15 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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