Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03229/2025REG.PROV.COLL.
N. 02935/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2935 del 2024, proposto da IG GI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9472850B1B, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ingg. F. & R. GI ST CI ed ST S.r.l. in proprio e in qualità di capogruppo Mandataria, I.Co.M.E.S. S.r.l. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti, Di NO ST Generali S.r.l. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti, Savarese ST S.p.A. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti, Coo.Be.C. Soc. Coop. in proprio e quale mandante del Costituendo Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
RA Restauri S.r.l. in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria, Consorzio Stabile Oscar S.C. A R.L. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 198/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e di Ingg. F. & R. GI ST CI e ST S.r.l. in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria e di RA Restauri S.r.l. in proprio e in qualità di Capogruppo Mandataria e di I.Co.M.E.S. S.r.l. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti e di Di NO ST Generali S.r.l. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti e di Savarese ST S.p.A. in proprio e quale Mandante del Costituendo Rti e di Coo.Be.C. Soc. Coop. in proprio e quale Mandante del costituendo Rti e di Consorzio Stabile Oscar S.C. A R.L. in proprio e quale Mandante del Costituendo Rti;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati D'Angelo in sostituzione dell'avv. Alberto Saggiomo, Francesco Zaccone, Nicola Laurenti in sostituzione dell’avv. Eleonora Carpentieri, Maria Grazia Ingrosso in sostituzione dell’avv. Enrico Soprano;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Riferisce l’appellante di aver partecipato alla gara CIG 947285003103 – Lotto MEM 3 – Cluster 3 indetta dal Comune di Napoli e di essersi collocata terza nella graduatoria finale, preceduta dall’aggiudicatario RTI GI (con punti 94,600) e dal RTI formato da RA ST e Consorzio Stabile Oscar (con punti 91,211).
2. Espone che, a seguito dell’esame della documentazione ricompresa nell’offerta dei due RTI che la precedono in graduatoria, acquisita a seguito dell’accoglimento di apposita istanza ostensiva, sarebbe risultata l’illegittimità della partecipazione alla procedura degli stessi.
3. IG GI proponeva quindi ricorso dinanzi al TAR Campania che lo respingeva con sentenza n. 198/2024.
4. Di tale sentenza, IG GI chiede la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ a) Sulla posizione del RTI GI/Icomes/Di NO/Savarese/COO.BEC. 1) ERROR IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92 DPR 207/2010, 48 E 83 D.LGS 50/16 – ERRONEO ED OMESSO ESAME DI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA; 2) ERROR IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92 DPR 207/2010, 48 E 83 D.LGS 50/16 – ERRONEO ED OMESSO ESAME DI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA B) Con riferimento al sub-raggruppamento in OS2A; 3) ERROR IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92 DPR 207/2010, 48 E 83 D.LGS 50/16 – ERRONEO ED OMESSO ESAME DI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA; b) Sulla posizione del RTI RA Restauri srl – Consorzio Stabile Oscar scarl 4) ERROR IN JUDICANDO ET IN PROCEDENDO IN RELAZIONE AGLI ARTT. 92 DPR 207/2010, 48 E 83 D.LGS 50/16 – ERRONEO ED OMESSO ESAME DEI PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI PRIMO GRADO RIMASTE ASSORBITE O NON ESAMINATE DAL TAR; II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LEX SPECIALIS DI GARA (LETTERA DI INVITO + DISCIPLINARE + CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AL COMB. DISP. EX ART. 97 COST. E L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE Dlgs 50/16 e DPR 207/10 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO – TRAVISAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI VALIDI ED EFFICACI – SVIAMENTO”.
5. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, il Comune di Napoli, il RTI GI, che ha proposto anche ricorso incidentale, e il RTI RA.
6. Alla udienza pubblica del 12 dicembre 2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
7. Viene all’esame del Collegio il ricorso in appello proposto da IG GI S.r.l., avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 198/2024, con la quale il medesimo TAR ha respinto il ricorso proposto avverso:
- la Determinazione Dirigenziale E1135 n. 42 del 5.05.2023 recante “ Approvazione della proposta di aggiudicazione e aggiudicazione della gara di appalto, suddivisa in 23 lotti, per l'esecuzione dei lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di edifici pubblici di proprietà comunale - ivi compresa la valorizzazione delle aree di attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione di beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT, per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione Lotto REM 3 - CLUSTER 3 - CIG: 9472850B1B ” in favore del RTI GI/Icomes/Di NO/Savarese/COO.BEC.;
- gli atti costituenti la lex specialis di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato d'Appalto), ove da interpretare in senso pregiudizievole agli interessi della ricorrente;
- i verbali di gara;
- la graduatoria finale di gara;
- la nota PG/2023/386890 del 9/05/2023 a firma del Dirigente Servizio tecnico Patrimonio del Comune di Napoli, ing. V. Brandi.
8. La decisione del primo Giudice si articola, in sintesi, nei seguenti punti:
a) l’aggiudicataria, come emerge dai DGUE, nonché dalla “dichiarazione di impegno”, si è avvalsa, ai fini qualificatori nella categoria di lavori scorporabile OG11, del subappalto qualificante, mentre è ampiamente qualificata per l’importo nella categoria prevalente OG2 (per circa il doppio);
b) il RTI GI ha natura di raggruppamento misto, ove non solo la mandataria, ma anche le mandanti I.CO.M.E.S. S.r.l., Di NO ST Generali S.r.l. e Savarese ST S.p.A., si sono qualificate ed eseguono le lavorazioni della categoria prevalente OG2;
c) le imprese che hanno dichiarato di assumere le lavorazioni della categoria OG11 eseguono anche le lavorazioni della categoria prevalente OG2 e sono qualificate, nella categoria prevalente, per un importo sovrabbondante che consente loro di qualificarsi, ai sensi degli artt. 12, comma 2, della L. n. 80/2014 e 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010, attraverso il subappalto qualificante, anche nella categoria di lavori scorporabile;
d) l’art. 12, comma 2, della L. n. 84/2014 non limita il ricorso al subappalto qualificante alla sola mandataria; tutti i soggetti facenti parte del RTI – in quanto affidatari delle prestazioni – possono qualificarsi per le lavorazioni afferenti alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, utilizzando il subappalto qualificante;
e) l’art. 92 comma 7 d.P.R. n. 207/2010, richiamato dal citato art. 12, comma 2, della L. n. 80/2014, si riferisce al concorrente, singolo o riunito; pertanto, a prescindere dalla qualità dell’operatore economico di mandataria o mandante di un raggruppamento, il concorrente, singolo o riunito, che non possiede la qualificazione nelle categorie scorporabili può qualificarsi per le stesse attraverso l’istituto del subappalto qualificante nel caso in cui la categoria di lavorazioni scorporabile sia a “qualificazione obbligatoria”, come nella specie avvenuto;
f) nel caso di specie, tutte le imprese, mandanti e mandataria, posseggono la qualifica necessaria per la categoria prevalente e si sono avvalse legittimamente del subappalto necessario per le categorie scorporabili;
g) il legittimo ricorso al subappalto qualificante sgombra il campo anche dal dubbio della violazione della regola della corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, ben potendo, comunque, l’operatore economico utilizzare come modalità di esecuzione il subappalto;
h) le mandanti del sub raggruppamento orizzontale nella categoria di lavorazioni OG11, utilizzando il proprio surplus di qualifica nella categoria prevalente OG2, si sono legittimamente avvalse del subappalto qualificante, e dunque risultano adeguatamente qualificate, per più del 10%, nella categoria OG11 così come consentito dagli artt. 92, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010 e 12, comma 2, della L. n. 80/2014;
i) dalla dichiarazione di impegno resa in sede di gara dal RTI aggiudicatario emerge che le mandanti hanno dichiarato di svolgere il 20% della relativa prestazione; come chiarito dall’aggiudicataria, nella “Dichiarazione di subappalto” cui si riferisce la ricorrente, le mandanti hanno indicato la quota delle lavorazioni oggetto di subappalto “facoltativo” (e cioè il 9,80% delle stesse), laddove le stesse risultano già adeguatamente qualificate, in proprio, per il 20% delle lavorazioni della detta categoria, possedendo le relative certificazioni SOA;
l) con riguardo alle certificazioni ISO 90001, ISO 140001 e ISO 45001, e alla certificazione SA8000, il bando di gara, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non prevedeva il possesso di tali certificati da parte di tutti i partecipanti al RTI ai fini dell’ammissione alla gara; nell’Elaborato 2, l’aggiudicataria ha elencato tutte le certificazioni in possesso dei componenti del raggruppamento, circostanza questa che esclude alla radice la sussistenza di una dichiarazione mendace;
m) le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate; l’ipotesi contestata dalla ricorrente rientra nelle “altre riduzioni” che sussistono nel caso di possesso del requisito da parte di una sola associata;
n) la reiezione di tutti i motivi di ricorso articolati nei confronti dell’aggiudicataria consente di ritenere assorbite tutte le censure rivolte dalla ricorrente contro la seconda classificata, non potendo comunque la ricorrente trarre dall’eventuale accoglimento delle stesse alcuna concreta utilità.
9. L’appellante, in sintesi, contesta la ricostruzione del TAR sulla base dei seguenti argomenti:
a) la Ingg. F & R GI ST CI ed ST, mandataria anche del sub raggruppamento, aveva dichiarato di eseguire la percentuale del 40% delle opere, peraltro subappaltandola in toto; tuttavia, possedendo la sola OG11 I classifica (per un importo di appena € 258.000), non avrebbe potuto coprire la suddetta percentuale del 40%, richiedendo la lex specialis la OG11 IV classifica (pari a € 2.582 mln);
a.1.) poiché il 40% di € 2,583 mln era pari ad € 1.032,8 mln la mandataria impresa GI non poteva ritenersi qualificata per l’assunzione della quota parte del 40% delle opere (pari ad € 774.800,00); inoltre, essendo l’OG11 categoria a qualificazione obbligatoria ed essendo GI obbligata a ricorrere al subappalto necessario qualificante, neanche avrebbe eseguito detta quota di lavorazioni, così come affermato in sede di gara;
a.2.) avrebbe errato il TAR nel non considerare che la mandataria in ogni caso doveva possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
a.3.) l’art. 92, comma 2, d.P.R. 207/2010, ancorché – per effetto della decisione della Corte di Giustizia U.E., Sez. IV, del 28.4.2022 (causa Caruter s.r.l., C-642/20) - non imponga più l’esecuzione dei lavori, della quota del 40%, in capo alla mandataria del sub raggruppamento di tipo orizzontale che si viene a formare nell’ambito della singola categoria di opere, tiene comunque fermo il vincolo del possesso della necessaria qualificazione per la quota cedibile in subappalto, cui può legittimamente fare ricorso solo quel concorrente che sia qualificato per l’importo corrispondente alla quota da cedere (nella specie, pari ad € 1.032,8 mln); circostanza questa non riscontrabile con riferimento alla mandataria GI;
a.4.) il TAR avrebbe quindi errato nel non aver riscontrato il vulnus di qualificazione della mandataria GI nel sub-raggruppamento in OG11;
a.5.) la Di NO ST Generali s.r.l. “recuperava” l’OG11 attraverso la qualificazione in OG2 (ex art. 92, comma 1, d.P.R. 207/10), ma, relativamente alla quota del 20% che si era impegnata ad eseguire quale mandante, avendola ceduta integralmente in subappalto, non avrebbe potuto realizzare la quota minima del 10% richiesta per legge così come richiesto dall’art. 92, comma 2, d.P.R. 207/10 (non inciso in parte qua dalla sentenza della Corte di Giustizia);
a.6.) il TAR, con riguardo alle qualificazioni indicate dalla predetta mandante nel proprio DGUE avrebbe omesso di riscontrare che le stesse facevano riferimento a opere del tutto diverse da quelle ricomprese tra le prestazioni richieste per il lotto REM_3;
a.7.) anche Savarese ST s.p.a., cedendo integralmente in subappalto la propria quota di opere del 20%, non avrebbe eseguito la percentuale minima di lavori fissata per legge (10%);
a.8.) il richiamo operato in sentenza al “ surplus di qualifica nella prevalente OG2 ” in capo alla mandataria sarebbe stato irrilevante, perché la capogruppo GI avrebbe dovuto espressamente dichiarare di cedere il proprio “surplus” di qualificazione alle mandanti, circostanza che nella specie non si è verificata; anche in relazione a tale capo di statuizione, il ragionamento del TAR non meriterebbe conferma, essendo nella specie inconfigurabile una “cessione” del residuo di qualificazione alle mandanti;
a.9.) la mancata esecuzione di opere che le imprese avevano dichiarato espressamente di eseguire si sarebbe risolta in una dichiarazione “di impegno” non veritiera, che il TAR, così come la stessa Stazione appaltante, non ha valutato quale fattispecie autonomamente idonea a fondare la sanzione espulsiva dalla gara in danno delle stesse, con l’insorgenza di un ulteriore profilo di vizio degli atti impugnati in prime cure e di cui si era chiesto l’annullamento, laddove l’esatta indicazione/spendita dei requisiti costituiva un elemento essenziale dell’offerta, consentendo alla Stazione Appaltante di verificare, in sede di ammissione alla gara, l’affidabilità dell’offerta sotto il profilo dell’idoneità e capacità professionale delle imprese che assumono le prestazioni dedotte in contratto;
a.10.) ciò che aveva formato oggetto di contestazione nel ricorso di prime cure non era la possibilità o meno di fare ricorso al subappalto qualificante quanto l’utilizzo di detto istituto da parte di tutti i soggetti raggruppati, con conseguente irrilevanza dell’impegno assunto in gara dagli stessi ad eseguire le quote di lavori indicate ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 207/2010, laddove l’esatta indicazione delle quote di partecipazione - espressione dell’autoresponsabilità del soggetto offerente - costituisce un elemento essenziale dell’offerta;
b) con riguardo alle modalità di costituzione del sub-raggruppamento in OS2A si contesta che il TAR nulla ha statuito in relazione alla censura formulata con il primo motivo, punto B, pag. 14 del ricorso di primo grado, a mezzo della quale si era censurata la violazione dell’art. 92, comma 2, d.P.R. 207/10, in cui era incorsa la GI ST, questa volta come mandante del sub-raggruppamento in OS2A;
b.1.) si ripropone, quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a., la censura;
b.2.) GI è mandante al 49% e “recupera” il requisito in OS2A, categoria a qualifica obbligatoria, attraverso la qualificazione in OG2 (ex art. 92, comma 1, d.P.R. 207/10); tuttavia, poiché è obbligata a cederla integralmente in subappalto, non è nelle condizioni di eseguire la quota minima del 10% richiesta per legge, così come richiesto dall’art. 92, comma 2, d.P.R. 207/10 (non inciso in parte qua dalla richiamata sentenza della Corte di Giustizia);
b.3.) anche con riguardo a detta ripartizione delle lavorazioni in appalto, l’art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/10 impone l’esecuzione, da parte della mandante del sub raggruppamento, della quota minima del 10% delle stesse;
b.4.) GI non era qualificata per l’assunzione delle opere in OS2A e, quindi, sarebbe stata impossibilitata a disporne il subappalto, con conseguente rilevanza di un ulteriore profilo di illegittimità del modulo associativo utilizzato;
c) l’aggiudicatario ha costituito tre sub-raggruppamenti - nelle categorie OG11, OG2 e in OS2A, che rientrano tra quelle “a qualificazione obbligatoria” - senza tuttavia essere in grado di rispettare l’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/10;
c.1.) i rilievi operati in sentenza in ordine alla portata dell’art. 12, comma 2, L. n. 84/2024 non sarebbero idonei a confermare la legittimità dell’ammissione in gara del RTI GI, laddove la scelta delle imprese di far eseguire in toto tanto le lavorazioni scorporabili quanto quelle rientranti nella categoria prevalente andava considerata comunque tenendo conto dell’impegno che ciascun operatore raggruppato aveva assunto in sede di gara circa la esecuzione in proprio delle quote di lavorazioni indicate nella domanda di partecipazione;
d) per effetto del rigetto delle censure formulate all’indirizzo del primo graduato RTI GI, il TAR ha ritenuto assorbite quelle rivolte contro la seconda classificata RTI RA Restauri – Consorzio Stabile Oscar scarl, ragion per cui, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a., sono stati ritrascritti i motivi di impugnativa a mezzo dei quali si era contestata in ricorso l’illegittimità dell’ammissione in gara anche del suddetto concorrente;
d.1.) il RTI RA non avrebbe indicato, nella istanza di partecipazione, per quale consorziato ha partecipato, come specificato al punto 6 del disciplinare di gara;
d.2.) in ordine alla qualificazione in proprio del Consorzio, non si sarebbe potuto fare ricorso al cumulo alla rinfusa tenuto conto che i lavori dell’appalto afferiscono al settore dei Beni Culturali;
d.3.) l’esclusione del concorrente troverebbe giustificazione anche alla stregua delle generali coordinate ritraibili dalla formulazione dell’art. 47, comma 1, d.lgs. 50/16, non meno che dalla corretta lettura della sentenza della Adunanza plenaria n. 5/2021, per il quale l’utilizzo indiscriminato del “cumulo alla rinfusa” è limitato “ alla sola disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo ”, di tal che ai consorzi stabili sarebbe concessa l’alternativa di eseguire le prestazioni autonomamente con una propria struttura, oppure tramite una società consorziata indicata in sede di gara, che fosse, peraltro, in possesso della qualificazione richiesta (con facoltà di integrazione limitata, appunto, alle attrezzature, ai mezzi e all'organico);
d.4.) sarebbe non veritiera la dichiarazione resa dal RTI nel proprio Elaborato 2 dell’Offerta tecnica, nella parte in cui si rappresenta alla Stazione appaltante il possesso della certificazione SA8000, laddove la stessa è posseduta dalla sola RA e non anche dal mandante Consorzio Stabile Oscar;
d.5.) ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi alla componente tecnica della propria offerta occorreva che tutte le imprese riunite fossero in possesso delle certificazioni valutabili, il che non è avvenuto nella specie con mendacità della dichiarazione resa nel predetto Elaborato 2;
d.6.) il RTI RA ha dichiarato un costo della manodopera marcatamente ribassato rispetto a quello indicato dalla lex specialis ;
d.7.) la Stazione appaltante ha confermato in gara il concorrente senza richiedere alcun chiarimento in ordine alle ragioni di tale rilevante discostamento, con l’effetto che la mancata esclusione del secondo graduato si profilerebbe illegittima per violazione dell’art. 97 d.lgs. 50/16.
10. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
Le censure proposte avverso l’ammissione del RTI GI possono essere esaminate congiuntamente essendo tra loro strettamente connesse. Esse sono infondate, così come sono infondate, come si vedrà, le censure proposte avverso l’ammissione alla gara della seconda classificata.
10.1. L’appellante argomenta la propria tesi con ampi svolgimenti che però non superano una circostanza dirimente. Il RTI GI è di tipo misto.
10.2. Sono utili alcune considerazioni preliminari. Come noto, nei raggruppamenti misti l'esecuzione delle singole categorie viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale; la facoltà di costituire raggruppamenti di tale tipologia era espressamente prevista dall’art. 48, comma 6, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016. La struttura del raggruppamento di tipo misto si riflette inevitabilmente sulle modalità di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione a ciascuna delle categorie di lavori, atteso che, in base al profilo o alla componente che di volta in volta viene in rilievo, deve farsi applicazione sia delle regole proprie dei raggruppamenti verticali che di quelli orizzontali. Le imprese raggruppate eseguono prestazioni differenziate. Ciascuna impresa raggruppata deve possedere i requisiti di qualificazione in relazione alle sole prestazioni che intende eseguire mentre, per le prestazioni eseguite non da singole imprese, ma da più imprese riunite in sub-raggruppamenti orizzontali, all'interno di ciascun sub-raggruppamento orizzontale i requisiti di qualificazione richiesti per la specifica prestazione devono essere soddisfatti dal sub-raggruppamento nel suo complesso. Nell’ambito del raggruppamento misto, per la categoria prevalente o scorporata, i cui lavori sono stati assunti da plurime imprese, si viene a creare, con riferimento al singolo sub-raggruppamento orizzontale, una ripartizione di compiti, non dissimile da quella del raggruppamento orizzontale c.d. totalitario.
10.3. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante il TAR ha perfettamente inquadrato la struttura del RTI GI traendone le debite conseguenze.
10.4. La parabola argomentativa del TAR è corretta sia laddove individua le disposizioni applicabili alla fattispecie all’esame sia laddove procede all’interpretazione di tali disposizioni.
10.5. I sub-raggruppamenti orizzontali sono formati dalle imprese qualificate nella categoria prevalente. Esse hanno dichiarato di avvalersi del subappalto qualificante, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, in base alla lucida ricostruzione effettuata dal TAR.
10.6. In sostanza, tutto il complesso argomentare dell’appellante non tiene conto della natura del RTI GI.
10.7. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il TAR ha esaminato tutte le censure proposte. La questione è che lo snodo logico imprescindibile delle censure in questione è offerto dalla non condivisibile ricostruzione dell’assetto del RTI GI. Smentita tale premessa, perde di consistenza l’intera prospettazione sottesa alla questione della qualificazione del RTI aggiudicatario e, pertanto, la sentenza impugnata resiste saldamente alle critiche che le sono state rivolte.
10.8. Siccome l’appellante, a più riprese, sostiene che la sentenza impugnata nulla avrebbe statuito in ordine alle censure proposte, premono ulteriori considerazioni.
10.9. Nel processo amministrativo l’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo con il correttivo secondo il quale l'omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertata con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché essa può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un’affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile ( ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 1° giugno 2020, n. 3422); la decisione di segno contrario risulta dal compiuto esame delle censure che il TAR ha sicuramente effettuato nella motivazione della sentenza.
10.10. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Consiglio di Stato sez. V, 25 marzo 2024, n. 2821).
11. Con riguardo alle contestazioni inerenti la seconda classificata, espresse in censure che sono state assorbite dalla sentenza impugnata, è il caso di osservare che tali censure, in ogni caso, non colgono nel segno tenuto conto che:
a) il Consorzio intimato possiede la propria attestazione SOA e non ha fatto alcun ricorso al cumulo alla rinfusa che qui non viene in alcun modo in rilievo (sul punto, la lucida ricostruzione effettuata dal RTI RA nella memoria depositata il 18 aprile 2024 è pienamente condivisibile);
b) il possesso della certificazione SA8000 non era prescritto in capo a tutti i membri del raggruppamento;
c) la censura sul costo della manodopera si risolve in una contestazione del tutto generica e pertanto inammissibile.
12. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
a) rigetta l'appello principale;
b) dichiara improcedibile l'appello incidentale;
c) per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 198/2024.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore del Comune di Napoli, € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore del RTI GI e € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore del RTI RA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
NO Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Rovelli | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO