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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5041/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 12/09/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TYXIRM300002 2023 IVAFE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
I giudici di primo grado avevano così statuito:
- La firma è ritenuta valida (delegata correttamente).
- ll contraddittorio non era obbligatorio (era stato notificato un PVC).
- La motivazione dell'atto è considerata sufficiente.
- Il cumulo materiale è stato applicato, più favorevole al contribuente.
- Condanna alle spese: €2.000 + accessori..
L'appellante ha dedotto plurime censure, tra cui la presunta illegittimità della sottoscrizione dell'atto, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione, la mancata applicazione dell'istituto della continuazione e l'assenza di rendimenti percepiti.
Nello specifico:
Firma non valida: la delega alla Dott.ssa Nominativo_1 era limitata a €50.000, mentre l'atto è di €62.442,60. Carenza di motivazione: l'Agenzia avrebbe presentato controdeduzioni relative a un'altra causa.
Mancato contraddittorio preventivo: il contribuente non è stato coinvolto prima dell'emissione dell'atto.
Mancata applicazione dell'istituto della continuazione: si chiede una sanzione unica per violazioni simili in anni diversi.
Assenza di rendimenti: il contribuente non ha percepito interessi e ha sporto querela contro gli intermediari finanziari.
. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia chiede la conferma la legittimità dell'atto impugnato. Ribadisce la validità della firma e della delega.Inoltre sostiene che il contraddittorio è stato rispettato tramite il PVC.
La motivazione dell'atto è ritenuta completa e conforme alla legge e Il cumulo materiale è stato correttamente applicato in quanto in concreto piu' favorevole per il contribuente rispetto a quello giuridioc
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato.
Sulla validità della sottoscrizione dell'atto. La delega alla firma conferita alla Dott.ssa Nominativo_1, Capo Team, risulta conforme al provvedimento n. 4411 del 22.12.2022, prodotto nel giudizio di primo grado e la sua firma è da ritenersi validamente apposta in virtù della presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere.
La questione agitata in appello è quella della carenza del potere di firma in capo al funzionario Dott.ssa Nominativo_1, Capo Team, che avrebbe violato i limiti della delega (€ 50.000,00). Orbene, dopo la produzione dell'atto di delega provvedimento n. 4411 del 22.12.2022 con le controdeduzioni, la parte ricorrente non ha eccepito nel corso del giudizio di primo grado il superamento della soglia, che ha prospettato solo con l'atto di appello, tardivamente, costituendo ciò motivo nuovo e come tale inammissibile. Sul contraddittorio preventivo. La notificazione del processo verbale di constatazione (PVC) da parte della
Guardia di Finanza in data 04.02.2022 esclude l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997. Tale circostanza non e8 stata specificamente contestata dall'appellante.
Sulla motivazione dell'atto. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 7 della L.
212/2000, ed e8 stato redatto in modo tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa. La motivazione e8 da ritenersi congrua e sufficiente.
Sulla continuazione ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 La sanzione applicata risulta determinata secondo il criterio del cumulo materiale, più favorevole al contribuente rispetto al cumulo giuridico. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della continuazione, non essendo state contestate violazioni della stessa indole in modo unitario.
Sulla mancata percezione di rendimenti La circostanza della querela sporta dal contribuente nei confronti degli intermediari finanziari non incide sulla legittimità dell'atto impugnato, fondato sull'omessa indicazione nel quadro RW, indipendentemente dalla percezione effettiva di redditi. Le società di intermediazione devono essere abilitate all'intermediazione per operare come sostituti d'imposta, mentre nel caso in esame tale requisito era assente come chiaramente evidenziato al foglio 7 del PVC della GDF del 04.02.2022.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 2420/08/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 14/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 14/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5041/2023 depositato il 21/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 12/09/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TYXIRM300002 2023 IVAFE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso avverso l'atto di irrogazione sanzioni per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
I giudici di primo grado avevano così statuito:
- La firma è ritenuta valida (delegata correttamente).
- ll contraddittorio non era obbligatorio (era stato notificato un PVC).
- La motivazione dell'atto è considerata sufficiente.
- Il cumulo materiale è stato applicato, più favorevole al contribuente.
- Condanna alle spese: €2.000 + accessori..
L'appellante ha dedotto plurime censure, tra cui la presunta illegittimità della sottoscrizione dell'atto, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione, la mancata applicazione dell'istituto della continuazione e l'assenza di rendimenti percepiti.
Nello specifico:
Firma non valida: la delega alla Dott.ssa Nominativo_1 era limitata a €50.000, mentre l'atto è di €62.442,60. Carenza di motivazione: l'Agenzia avrebbe presentato controdeduzioni relative a un'altra causa.
Mancato contraddittorio preventivo: il contribuente non è stato coinvolto prima dell'emissione dell'atto.
Mancata applicazione dell'istituto della continuazione: si chiede una sanzione unica per violazioni simili in anni diversi.
Assenza di rendimenti: il contribuente non ha percepito interessi e ha sporto querela contro gli intermediari finanziari.
. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia chiede la conferma la legittimità dell'atto impugnato. Ribadisce la validità della firma e della delega.Inoltre sostiene che il contraddittorio è stato rispettato tramite il PVC.
La motivazione dell'atto è ritenuta completa e conforme alla legge e Il cumulo materiale è stato correttamente applicato in quanto in concreto piu' favorevole per il contribuente rispetto a quello giuridioc
Chiede il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato.
Sulla validità della sottoscrizione dell'atto. La delega alla firma conferita alla Dott.ssa Nominativo_1, Capo Team, risulta conforme al provvedimento n. 4411 del 22.12.2022, prodotto nel giudizio di primo grado e la sua firma è da ritenersi validamente apposta in virtù della presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere.
La questione agitata in appello è quella della carenza del potere di firma in capo al funzionario Dott.ssa Nominativo_1, Capo Team, che avrebbe violato i limiti della delega (€ 50.000,00). Orbene, dopo la produzione dell'atto di delega provvedimento n. 4411 del 22.12.2022 con le controdeduzioni, la parte ricorrente non ha eccepito nel corso del giudizio di primo grado il superamento della soglia, che ha prospettato solo con l'atto di appello, tardivamente, costituendo ciò motivo nuovo e come tale inammissibile. Sul contraddittorio preventivo. La notificazione del processo verbale di constatazione (PVC) da parte della
Guardia di Finanza in data 04.02.2022 esclude l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art.
5-ter del D.Lgs. 218/1997. Tale circostanza non e8 stata specificamente contestata dall'appellante.
Sulla motivazione dell'atto. L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 7 della L.
212/2000, ed e8 stato redatto in modo tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare il proprio diritto di difesa. La motivazione e8 da ritenersi congrua e sufficiente.
Sulla continuazione ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 La sanzione applicata risulta determinata secondo il criterio del cumulo materiale, più favorevole al contribuente rispetto al cumulo giuridico. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto della continuazione, non essendo state contestate violazioni della stessa indole in modo unitario.
Sulla mancata percezione di rendimenti La circostanza della querela sporta dal contribuente nei confronti degli intermediari finanziari non incide sulla legittimità dell'atto impugnato, fondato sull'omessa indicazione nel quadro RW, indipendentemente dalla percezione effettiva di redditi. Le società di intermediazione devono essere abilitate all'intermediazione per operare come sostituti d'imposta, mentre nel caso in esame tale requisito era assente come chiaramente evidenziato al foglio 7 del PVC della GDF del 04.02.2022.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 e conferma integralmente la sentenza n. 2420/08/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 2.000,00.
Palermo 14.7.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE