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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 274. Altre norme applicabili 1. Per quanto non stabilito nella presente sezione, vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria. 2. Le disposizioni di cui all' articolo 338, comma 1, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , recante il testo unico delle leggi sanitarie , relative a una distanza minima di 200 metri dei cimiteri dai centri abitati e in genere da ogni edificio, non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando siano trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.
Nota all'art. 274:
- Il testo dell' art. 338, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186, e' il seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.».
Nota all'art. 274:
- Il testo dell' art. 338, primo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186, e' il seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.».
Commentari • 4
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Giurisprudenza • 21
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