Art. 11. Ricezione di radiodiffusione 1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 691/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali - biblioteche, accademie, istituti, musei - aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. - In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione.
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo".
- Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , sono cosi' formulati:
"Art. 2. - Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali".
"Art. 102. - Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".
"In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 691/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali - biblioteche, accademie, istituti, musei - aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. - In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.
Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione.
La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.
Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.
L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.
La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.
Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.
In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, la provincia autonoma di Trento ha la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo".
- Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , sono cosi' formulati:
"Art. 2. - Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali".
"Art. 102. - Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attivita' culturali, di stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e' parlato il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".