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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/06/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3339/21, promossa con atto di citazione notificato in data
6 luglio 2021, introitata a sentenza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data
12.02.25 e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con sede in Napoli, Corso Novara n. 59/A, elettivamente Parte_1
domiciliata in Casoria (NA), Via Salvator Rosa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Lauro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.I. P.IVA_1
attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Gioiosa Marea, Via Minerva n. 15, P.I. P.IVA_2
convenuta-contumace
OGGETTO: risoluzione contratto e restituzione somme.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 06.07.21, lo , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio il Controparte_1
lamentando l'inadempimento contrattuale della società convenuta in relazione alla mancata consegna di un gommone, modello GS 190 Rib, acquistato in data 24.03.2020 e chiedendo la restituzione dell'importo di euro 11.400,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, versata con due bonifici rispettivamente del 05.03.20 e del 09.03.2020, con ordinanza del 06.04.22 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.,
e con ordinanza del 21.09.23 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.04.24 e con ordinanza del 12.02.25, veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, la quale, pur essendo stata regolarmente citata con atto notificato in data 06.07.21 successivamente rinnovata in data 05.01.22, non si è costituita.
Nel merito la domanda proposta dallo Studio attore è fondata e va accolta.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto trova sufficiente riscontro probatorio nella documentazione versata agli atti, dalla quale si evince che in data 24.02.20 veniva sottoscritta una proposta di acquisto di un gommone, modello GS 190 Rib, per l'importo complessivo di euro 14.300,00, nella quale veniva indicata la somma di euro
5.700,00, a titolo di caparra confirmatoria.
Pag. 2 di 4 Risulta, altresì, provato che lo Studio attore provvedeva al versamento di tale caparra confirmatoria mediante due bonifici, rispettivamente del 05.03.20 e del 09.03.2020, come da ricevute in atti.
La società convenuta, la quale non si è nemmeno costituita in giudizio, non ha, però, provato il proprio adempimento, risultando, invece, sia attraverso le varie lettere inoltrate al fine di ottenere la consegna del bene acquistato, sia al fine di manifestare la volontà di recesso dal contratto stipulato, dimostrato il grave inadempimento.
Vi è, dunque, la prova del titolo, dell'adempimento dello Studio attore all'obbligazione di pagamento della caparra e del grave inadempimento della società convenuta.
Il recesso unilaterale del contratto, previsto dall'art. 1385, comma 2, cc ha fonte legale e trova la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte (Cass. Civ. n.
12860/1993). La Suprema Corte ha, sempre, precisato che "quando sia stata versata la caparra confirmatoria, il recesso è previsto dall'art. 1385 cod. civ. a favore di ciascuna parte adempiente ed è connesso all'inadempimento della controparte" (Cass. Civ. n.
5769/1979); che la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno (Cass. Civ. n. 13828/2000), "volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso (Cass Civ n. 21791/20). Più in particolare ha avuto modo di chiarire che "…la caparra confirmatoria ex art 1385 cc ha la funzione di liquidare, convenzionalmente, il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta, ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero
l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel
"quantum" (Cass Civ ord, 20532/20).
Nel caso di specie, non avendo il rimasto contumace, fornito la Controparte_1
prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, va pronunciata la risoluzione del contratto, cui segue l'obbligazione di pagamento del doppio di quanto
Pag. 3 di 4 versato a titolo di caparra confirmatoria, per cui va disposto il pagamento in favore dello Studio attore della complessiva somma di euro 11.400,00, pari al doppio della caparra versata.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento, in favore dello Studio attore, della complessiva somma di euro 11.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 1.737,00, di cui euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.500,00 per compensi oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giovanni Lauro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la contumacia del in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore;
2) accoglie la domanda proposta;
3) condanna il al pagamento, in favore dello Studio attore, della Controparte_1
complessiva somma di euro 11.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) condanna, altresì, il al pagamento delle spese legali, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 1.737,00, di cui euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.500,00 per compensi oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giovanni Lauro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Così deciso, oggi 4 giugno 2025 in Messina. Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 3339/21, promossa con atto di citazione notificato in data
6 luglio 2021, introitata a sentenza, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., in data
12.02.25 e pendente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, con sede in Napoli, Corso Novara n. 59/A, elettivamente Parte_1
domiciliata in Casoria (NA), Via Salvator Rosa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Lauro, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.I. P.IVA_1
attrice
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_1
Gioiosa Marea, Via Minerva n. 15, P.I. P.IVA_2
convenuta-contumace
OGGETTO: risoluzione contratto e restituzione somme.
IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia all'atto di citazione e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 06.07.21, lo , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio il Controparte_1
lamentando l'inadempimento contrattuale della società convenuta in relazione alla mancata consegna di un gommone, modello GS 190 Rib, acquistato in data 24.03.2020 e chiedendo la restituzione dell'importo di euro 11.400,00, pari al doppio della caparra confirmatoria, versata con due bonifici rispettivamente del 05.03.20 e del 09.03.2020, con ordinanza del 06.04.22 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.,
e con ordinanza del 21.09.23 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.04.24 e con ordinanza del 12.02.25, veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, la quale, pur essendo stata regolarmente citata con atto notificato in data 06.07.21 successivamente rinnovata in data 05.01.22, non si è costituita.
Nel merito la domanda proposta dallo Studio attore è fondata e va accolta.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per
l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”.
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto trova sufficiente riscontro probatorio nella documentazione versata agli atti, dalla quale si evince che in data 24.02.20 veniva sottoscritta una proposta di acquisto di un gommone, modello GS 190 Rib, per l'importo complessivo di euro 14.300,00, nella quale veniva indicata la somma di euro
5.700,00, a titolo di caparra confirmatoria.
Pag. 2 di 4 Risulta, altresì, provato che lo Studio attore provvedeva al versamento di tale caparra confirmatoria mediante due bonifici, rispettivamente del 05.03.20 e del 09.03.2020, come da ricevute in atti.
La società convenuta, la quale non si è nemmeno costituita in giudizio, non ha, però, provato il proprio adempimento, risultando, invece, sia attraverso le varie lettere inoltrate al fine di ottenere la consegna del bene acquistato, sia al fine di manifestare la volontà di recesso dal contratto stipulato, dimostrato il grave inadempimento.
Vi è, dunque, la prova del titolo, dell'adempimento dello Studio attore all'obbligazione di pagamento della caparra e del grave inadempimento della società convenuta.
Il recesso unilaterale del contratto, previsto dall'art. 1385, comma 2, cc ha fonte legale e trova la sua giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte (Cass. Civ. n.
12860/1993). La Suprema Corte ha, sempre, precisato che "quando sia stata versata la caparra confirmatoria, il recesso è previsto dall'art. 1385 cod. civ. a favore di ciascuna parte adempiente ed è connesso all'inadempimento della controparte" (Cass. Civ. n.
5769/1979); che la caparra confirmatoria ha la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno (Cass. Civ. n. 13828/2000), "volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso (Cass Civ n. 21791/20). Più in particolare ha avuto modo di chiarire che "…la caparra confirmatoria ex art 1385 cc ha la funzione di liquidare, convenzionalmente, il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta, ovvero ad esigere il doppio di quella versata;
qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero
l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel
"quantum" (Cass Civ ord, 20532/20).
Nel caso di specie, non avendo il rimasto contumace, fornito la Controparte_1
prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione, va pronunciata la risoluzione del contratto, cui segue l'obbligazione di pagamento del doppio di quanto
Pag. 3 di 4 versato a titolo di caparra confirmatoria, per cui va disposto il pagamento in favore dello Studio attore della complessiva somma di euro 11.400,00, pari al doppio della caparra versata.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento, in favore dello Studio attore, della complessiva somma di euro 11.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 1.737,00, di cui euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.500,00 per compensi oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giovanni Lauro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1) dichiara la contumacia del in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore;
2) accoglie la domanda proposta;
3) condanna il al pagamento, in favore dello Studio attore, della Controparte_1
complessiva somma di euro 11.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4) condanna, altresì, il al pagamento delle spese legali, liquidate in Controparte_1
complessivi euro 1.737,00, di cui euro 237,00 per spese vive, ed euro 1.500,00 per compensi oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giovanni Lauro, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Così deciso, oggi 4 giugno 2025 in Messina. Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 4 di 4