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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/05/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 481 /2025 promossa congiuntamente da:
c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CARMANNINI MARIA C.F._2
ANGELA, presso il cui Studio hanno eletto domicilio
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effeti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Le Parti congiuntamente, sulla separazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato - dichiarare la separazione personale dei coniugi sig.ri e i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Prato il 18.06.1979;
- ordinare al Comune di Prato di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1 1) la casa familiare sita nel Comune di Carmignano, frazione di Seano, in via Le Volte n. 3 viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme Parte_1 ai figli ed Il sig. si impegna a rilasciare Per_1 Persona_2 Parte_2 la casa familiare entro e non oltre tre mesi dal provvedimento di omologa del Tribunale, trasferendo altrove la propria residenza;
2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_2 la somma mensile di € 200,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che Parte_1 sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
3) i coniugi provvederanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche per cure dentistiche, oculistiche e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, della figlia Persona_3
[...]
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- il sig. si obbliga, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della Parte_2 sentenza di separazione, a trasferire ai figli ed in parti Persona_3 Persona_2 uguali tra loro, la quota di ½ della nuda proprietà degli immobili siti in Carmignano, frazione di
Seano, via Le Volte n. 3, ed a trasferire alla sig.ra il diritto di usufrutto della quota Parte_1 di ½ di sua proprietà dei medesimi beni, e precisamente:
- casa per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano nel foglio di mappa 21 particella 52, categoria A/2 classe 3 vani 10 rendita catastale 929,62;
- locale ad uso rimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano nel foglio di mappa
21 particella 510, categoria C/6 classe 3 mq. 23 rendita catastale 76,02;
- appezzamento di terreno sito in Carmignano, frazione di Seano, costituente resede della abitazione distinto al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio di mappa 21 dalle particelle: - 53 qualità vigneto
3, sup. mq.
5.410 con i redditi domenicale di euro 32,13 ed agrario euro 23,75; - 323 qualità seminativo classe 4, sup. mq.
4.260 con i redditi domenicale di euro 6,60 ed agrario euro 7,70; - 324 qualità seminativo arborato classe 3, sup. mq. 2,780 con i redditi domenicale di euro 9,33 ed agrario euro 6,46; - 325, qualità seminativo arborato classe 4, sup. mq. 120 con i redditi domenicale di euro
0,15 ed agrario euro 0,19.
Detti beni immobili sono stati acquistati dai sig.ri e in Parte_1 Parte_2 regime di comunione dei beni con atto di compravendita del 23.10.2008, ai rogiti del Notaio Per_4
(rep. n. 18.464—raccolta n. 6.238) che si produce (doc. 20).
[...]
2 Le spese notarili e tecniche relative al trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli e dell'usufrutto in favore della moglie saranno sostenute in via esclusiva dal sig. Parte_2 che dichiara espressamente di assumerle.
Le parti concordano di continuare a versare le rate del mutuo summenzionato nella misura del 50% ciascuno, sino all'estinzione.
Le parti dichiarano che il trasferimento in parola costituisce elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione bonaria di tutte le questioni economiche e patrimoniali attinenti alla separazione personale ed è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 8.04.25”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 2.04.2025, e Parte_1 Parte_2
sposati con rito concordatario in Prato in data 18.06.1979 – matrimonio
[...] trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno nell'anno 1979 al n.201 parte 2 serie A - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e 473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni;
(2) che dal matrimonio sono nati i figli maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente ed , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(3) che la Per_2 comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali e la ricostituzione della convivenza appare allo stato impossibile.
Con note scritte autorizzate le parti hanno confermato il ricorso chiedendo di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate di seguito riportate:
“1) la casa familiare sita nel Comune di Carmignano, frazione di Seano, in via Le Volte n. 3 viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra che vi continuerà ad abitare insieme Parte_1 ai figli ed Il sig. si impegna a rilasciare Per_1 Persona_2 Parte_2 la casa familiare entro e non oltre tre mesi dal provvedimento di omologa del Tribunale, trasferendo altrove la propria residenza;
3 2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_2 la somma mensile di € 200,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, somma che Parte_1 sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
3) i coniugi provvederanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche per cure dentistiche, oculistiche e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, della figlia Persona_3
[...]
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
- il sig. si obbliga, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della Parte_2 sentenza di separazione, a trasferire ai figli ed in parti Persona_3 Persona_2 uguali tra loro, la quota di ½ della nuda proprietà degli immobili siti in Carmignano, frazione di
Seano, via Le Volte n. 3, ed a trasferire alla sig.ra il diritto di usufrutto della quota Parte_1 di ½ di sua proprietà dei medesimi beni, e precisamente:
- casa per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano nel foglio di mappa 21 particella 52, categoria A/2 classe 3 vani 10 rendita catastale 929,62;
- locale ad uso rimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano nel foglio di mappa
21 particella 510, categoria C/6 classe 3 mq. 23 rendita catastale 76,02;
- appezzamento di terreno sito in Carmignano, frazione di Seano, costituente resede della abitazione distinto al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio di mappa 21 dalle particelle: - 53 qualità vigneto
3, sup. mq.
5.410 con i redditi domenicale di euro 32,13 ed agrario euro 23,75; - 323 qualità seminativo classe 4, sup. mq.
4.260 con i redditi domenicale di euro 6,60 ed agrario euro 7,70; - 324 qualità seminativo arborato classe 3, sup. mq. 2,780 con i redditi domenicale di euro 9,33 ed agrario euro 6,46; - 325, qualità seminativo arborato classe 4, sup. mq. 120 con i redditi domenicale di euro
0,15 ed agrario euro 0,19.
Detti beni immobili sono stati acquistati dai sig.ri e in Parte_1 Parte_2 regime di comunione dei beni con atto di compravendita del 23.10.2008, ai rogiti del Notaio Per_4
(rep. n. 18.464—raccolta n. 6.238) che si produce (doc. 20).
[...]
Le spese notarili e tecniche relative al trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli e dell'usufrutto in favore della moglie saranno sostenute in via esclusiva dal sig. Parte_2 che dichiara espressamente di assumerle.
Le parti concordano di continuare a versare le rate del mutuo summenzionato nella misura del 50% ciascuno, sino all'estinzione.
4 Le parti dichiarano che il trasferimento in parola costituisce elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione bonaria di tutte le questioni economiche e patrimoniali attinenti alla separazione personale ed è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti sottolineando che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle medesime perché non appaiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui
5 all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del giudice relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
Sulle spese di lite – La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
sposati con matrimonio concordatario in Prato in data 18.06.1979 – con
[...]
atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno nell'anno 1979 al n.201 parte 2 serie A;
- Omologa le condizioni di seguito trascritte:
1) la casa familiare sita nel Comune di Carmignano, frazione di Seano, in via Le Volte
n. 3 viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi alla sig.ra che vi Parte_1 continuerà ad abitare insieme ai figli ed Il sig. Per_1 Persona_2 [...]
si impegna a rilasciare la casa familiare entro e non oltre tre Parte_2
mesi dal provvedimento di omologa del Tribunale, trasferendo altrove la propria residenza;
6 2) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_2
della moglie la somma mensile di € 200,00 entro e non oltre il giorno Parte_1
10 di ogni mese, somma che sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat;
3) i coniugi provvederanno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie mediche per cure dentistiche, oculistiche e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, della figlia Persona_3
- Prende altresì atto delle seguenti condizioni:
- il sig. si obbliga, entro e non oltre 60 giorni dalla Parte_2 pubblicazione della sentenza di separazione, a trasferire ai figli Persona_3
ed in parti uguali tra loro, la quota di ½ della nuda proprietà Persona_2
degli immobili siti in Carmignano, frazione di Seano, via Le Volte n. 3, ed a trasferire alla sig.ra il diritto di usufrutto della quota di ½ di sua proprietà dei Parte_1
medesimi beni, e precisamente:
- casa per civile abitazione censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano nel foglio di mappa 21 particella 52, categoria A/2 classe 3 vani 10 rendita catastale
929,62;
- locale ad uso rimessa censita al Catasto Fabbricati del Comune di Carmignano nel foglio di mappa 21 particella 510, categoria C/6 classe 3 mq. 23 rendita catastale 76,02;
- appezzamento di terreno sito in Carmignano, frazione di Seano, costituente resede della abitazione distinto al Catasto Terreni di detto Comune nel foglio di mappa 21 dalle particelle: - 53 qualità vigneto 3, sup. mq.
5.410 con i redditi domenicale di euro
32,13 ed agrario euro 23,75; - 323 qualità seminativo classe 4, sup. mq.
4.260 con i redditi domenicale di euro 6,60 ed agrario euro 7,70; - 324 qualità seminativo arborato classe 3, sup. mq. 2,780 con i redditi domenicale di euro 9,33 ed agrario euro 6,46; -
325, qualità seminativo arborato classe 4, sup. mq. 120 con i redditi domenicale di euro 0,15 ed agrario euro 0,19.
Detti beni immobili sono stati acquistati dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
in regime di comunione dei beni con atto di compravendita del 23.10.2008,
[...]
7 ai rogiti del Notaio (rep. n. 18.464—raccolta n. 6.238) che si Persona_4
produce (doc. 20).
Le spese notarili e tecniche relative al trasferimento della nuda proprietà in favore dei figli e dell'usufrutto in favore della moglie saranno sostenute in via esclusiva dal sig. che dichiara espressamente di assumerle. Parte_2
Le parti concordano di continuare a versare le rate del mutuo summenzionato nella misura del 50% ciascuno, sino all'estinzione.
Le parti dichiarano che il trasferimento in parola costituisce elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della soluzione bonaria di tutte le questioni economiche e patrimoniali attinenti alla separazione personale ed è volto a definire in modo stabile la crisi coniugale;
- spese di lite al definitivo;
- manda alla cancelleria perché trasmetta il presente provvedimento, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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